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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.229/2003 /bom 
 
Sentenza del 6 febbraio 2004 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________, 
attrice e ricorrente, patrocinata dall'avv. dr. C.________, 
 
contro 
 
1. B.A.________, 
2. E.F.________, 
3. C.F.________, 
4. R.F.________, 
5. G.F.________, 
6. M.F.________, 
7. D.________, 
convenuti e opponenti, patrocinati dall'avv. Stefano Bolla, 
 
Oggetto 
restituzione in intero (sospensione degli effetti di certificati ereditari, provvedimenti conservativi della successione), 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
6 ottobre 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Nel luglio 1991 il Pretore del distretto di Lugano ha rilasciato un certificato ereditario da cui risultano quali uniche eredi della fu H.A.________, vedova fu I.A.________, le figlie adottive A.A.________ e L.A.________. Quest'ultima è deceduta il 1° maggio 1999 senza lasciare discendenti e il 30 novembre 2000 il Pretore ha rilasciato un certificato ereditario menzionante quale unica erede della fu L.A.________ la sorella adottiva A.A.________. Ad istanza di B.A.________, fratello del defunto I.A.________, il Pretore ha rilasciato il 12 gennaio 2001 un nuovo certificato ereditario nella successione fu H.A.________, da cui risultano quali unici eredi, oltre l'istante stesso, A.A.________ e i fratelli della defunta F.F.________, E.F.________ e C.F.________. 
 
Il 5 dicembre 2001 il Pretore ha sospeso gli effetti dei certificati ereditari e ha ordinato l'amministrazione dell'eredità fu L.A.________. Con sentenze del 12 e 13 dicembre 2002 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato le decisioni pretorili, tranne per quanto riguarda l'intestazione provvisoria di una particella già di proprietà della fu H.A.________. 
2. 
Il 14 luglio 2003 A.A.________ ha chiesto al Pretore la restituzione in intero contro le summenzionate due sentenze d'appello, postulando la riattivazione sia del certificato ereditario del 2 luglio 1991 che di quello del 30 novembre 2000 e domandando pure, in via cautelare, l'emanazione di una serie di ordini e divieti, inclusa la revoca dell'amministrazione della successione fu L.A.________. All'udienza del 10 settembre 2003 il Segretario assessore ha ordinato la sospensione della procedura - come chiesto da A.A.________ - specificando che essa può essere riassunta ad istanza di parte. Il 22 settembre 2003 A.A.________ ha chiesto la riattivazione della causa in Pretura e ha inoltrato un appello con cui chiede l'accoglimento della sua istanza di restituzione in intero contro le sentenze di appello. 
 
Con sentenza 6 ottobre 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il gravame irricevibile. La Corte cantonale ha in sostanza reputato che il giudice di prime cure non aveva ancora statuito sulla domanda di restituzione in intero. 
3. 
Il 10 novembre 2003 A.A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma. Con il secondo rimedio chiede che la domanda di restituzione in intero del 14 luglio 2003 sia accolta. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso per riforma. 
4. 
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG il Tribunale federale soprassiede, di regola, alla sentenza sul ricorso per riforma fino alla decisione sul parallelo ricorso di diritto pubblico. Tale principio soffre tuttavia di diverse eccezioni che giustificano l'esame preliminare del ricorso per riforma. Fra di esse si annovera pure l'ipotesi - realizzatasi in concreto - che il ricorso per riforma si riveli inammissibile (DTF 117 II 630 consid. 1a). 
5. 
La decisione impugnata ha dichiarato l'appello dell'attrice irricevibile, poiché, in sostanza, il giudice di primo grado non aveva ancora deciso la domanda di restituzione in intero. In queste circostanze la sentenza impugnata non è fondata sul diritto federale, ma su quello processuale, emanato dai Cantoni. Tale fatto esclude di primo acchito l'ammissibilità del ricorso per riforma, poiché tale rimedio permette unicamente di prevalersi della violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). 
6. 
Nel suo atto ricorsuale, l'attrice menziona pure l'art. 68 lett. a OG e il ricorso per nullità, affermando che quest'ultimo può essere esperito quando invece del diritto federale applicabile, sia stato applicato diritto cantonale. Sennonché una conversione del ricorso per riforma in un ricorso per nullità appare esclusa nella fattispecie, poiché l'impugnativa non contiene una motivazione - comprensibile - conforme all'art. 71 lett. c OG: la ricorrente non indica infatti dove la Corte avrebbe applicato diritto cantonale al posto del diritto federale ritenuto applicabile, ma incentra la propria argomentazione su una violazione dell'art. 6 CEDU e della Costituzione federale, misconoscendo che la - pretesa - violazione di tali norme è da sottoporre al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (DTF 124 III 1 consid. 1b; sentenza 4C.85/ 2002 del 10 giugno 2002, consid. 1e). 
7. 
Da quanto precede discende che il ricorso per riforma si rivela inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alle controparti, che non hanno dovuto presentare una risposta. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso per riforma è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 6 febbraio 2004 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: