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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_20/2020  
 
 
Sentenza del 6 febbraio 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 novembre 2019 (32.2018.217). 
 
 
Visto:  
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 10 gennaio 2020 (timbro postale) contro il giudizio del 20 novembre 2019 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.), 
che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione dell'8 novembre 2018 con la quale l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d'invalidità al ricorrente, 
che per giungere a tale conclusione l'autorità inferiore ha ponderato tutta la documentazione valetudinaria a disposizione, accertandone la piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3 pag. 352 seg.), in particolare la valutazione del dott. B.________ del Servizio Medico Regionale TI/GR (SMR) dell'UAI (cfr. rapporto finale connesso alla visita medica del 17 settembre 2018 e successiva annotazione del 6 novembre 2018), dopo analisi di tutta la documentazione del ricorrente, come pure del colloquio intercorso con il medico curante dott. C.________, 
che il ricorrente si limita ad affermare in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con riferimenti) di non condividere la valutazione del dott. B.________, a suo dire non sufficientemente approfondita e completa, 
che così facendo, il ricorrente non spiega né tanto meno motiva perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (cfr. 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF
che nemmeno sorregge il ricorrente allegare il certificato medico della dott.ssa D.________ del 20 dicembre 2019, d'acchito inammissibile in quanto costituisce un novum in senso proprio (sulla nozione e sulla distinzione con gli pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF, cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 23 con riferimenti), 
che in merito al calcolo della graduazione dell'invalidità, effettuato con il metodo ordinario del raffronto dei redditi, il ricorrente contesta il reddito da valido limitandosi a indicare che il Tribunale cantonale non sarebbe entrato nel merito dell'eccezione sollevata relativa alla mancata considerazione dei dati da lui forniti all'amministrazione, 
che tale censura, oltre a essere formulata in termini apodittici, non trova riscontro nel giudizio del Tribunale cantonale, in cui è stato espressamente analizzato e concluso, a titolo abbondanziale, che il risultato finale non sarebbe cambiato, anche impiegando il reddito da valido indicato dal ricorrente, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 
che, visto quanto precede, non occorre dare seguito alla domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente mancandone i presupposti (art. 64 LTF; cfr. ugualmente a tal proposito sentenza 9C_707/2016 del 1° dicembre 2016 con riferimenti), 
 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 6 febbraio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi