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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_48/2023  
 
 
Sentenza del 6 marzo 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 9 sede di 
Torricella-Taverne, via alla Chiesa 40, 6808 Torricella. 
 
Oggetto 
curatela, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2022 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.100/101/111). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
L'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, con decisione 13 maggio 2022, ha respinto le richieste presentate dai coniugi A.________ e B.________ volte alla revoca della curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 CC istituita in favore di A.________ e alla destituzione del suo curatore avv. Pascal Cattaneo. 
Mediante sentenza 15 dicembre 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, dopo aver dichiarato priva di oggetto la richiesta di ricusa del precedente Presidente, ha dichiarato irricevibile il reclamo 18 giugno 2022 inoltrato da A.________ e B.________ avverso la predetta decisione, siccome le pretese contenute nel rimedio esulavano dal tema dell'impugnato giudizio, nemmeno rientravano nella competenza della Camera di protezione oppure erano già state ampiamente evase in occasione di altri gravami ed erano quindi dettate da condotta processuale querulomane e abusiva. 
 
2.  
Con ricorso 16 gennaio 2023 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di attuare " la revoca del mandato e curatela ". Egli ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione del collegio giudicante, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. 
Le sue ulteriori conclusioni (volte per esempio all'assegnazione di risarcimenti danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato pure la decisione di irricevibilità (contenuta anch'essa nella sentenza 15 dicembre 2022 del Presidente della Camera di protezione) del reclamo presentato contro una decisione 20 maggio 2022 dell'autorità di protezione, relativa a costi per trattamenti medici psichiatrici posti a suo carico. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5D_14/2023 pronunciata in data odierna). 
 
4.  
La questione della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente il gravame all'esame, può essere lasciata aperta, dato che tale rimedio, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito. 
 
5.  
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione del collegio giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii). 
La domanda di " astensione " rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lui sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente della Corte adita e dalla Cancelliera di cui è chiesta l'astensione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). I Giudici federali Escher, von Werdt e Schöbi non sono a ogni modo stati chiamati a statuire sul rimedio all'esame. 
 
6.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
Nella ridotta misura in cui il ricorrente discute la sentenza di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), egli omette di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento di tale giudizio (v. supra consid. 1) e di spiegare in modo intellegibile perché il suo reclamo avrebbe dovuto essere considerato ricevibile. Il ricorso, confuso e prolisso, non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
7.  
Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). L'istanza di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente diventa pertanto priva d'oggetto. Non si giustifica assegnare né ripetibili né " indennità di inconvenienza ". 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 6 marzo 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini