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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_902/2010 
 
Sentenza del 6 giugno 2011 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Aubry Girardin, Stadelmann, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
patrocinate dall'avv. Roberto A. Keller, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, 
Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira. 
 
Oggetto 
Imposta (anticipo sull'eredità), 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'11 ottobre 2010 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 4a Camera. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 29 agosto 2006, C.________ ha ceduto a titolo di anticipo ereditario alle figlie B.________ e A.________ la particella xxx del Comune di Y.________. 
Il 25 marzo 2010, l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni ha emesso due decisioni di tassazione con le quali, tenuto conto di quote ereditarie di fr. 169'900.--, ha chiesto a ciascuna delle due discendenti fr. 3'697.-- quale imposta di donazione/anticipo sull'eredità. 
Tali decisioni sono state confermate dapprima su reclamo, il 22 giugno 2010, quindi dal Tribunale amministrativo cantonale, con sentenza dell'11 ottobre 2010. 
 
B. 
Il 19 novembre 2010, B.________ e A.________, rappresentate in procedura dalla loro madre, hanno impugnato quest'ultimo giudizio con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento. Protestando spese e ripetibili in ogni istanza, fanno valere una violazione del diritto di essere sentiti, del principio della legalità e del divieto d'arbitrio così come della disparità di trattamento. 
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo e l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni chiedono che, nella misura in cui risulti ammissibile, l'impugnativa sia respinta. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 II 22 consid. 1 pag. 24). 
 
1.1 Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni di cui all'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale. Esso è stato presentato in tempo utile dalla madre delle destinatarie del giudizio contestato (art. 304 CC), con interesse al suo annullamento, ed è pertanto di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF. 
 
1.2 Un'eccezione all'ammissibilità di massima del gravame va tuttavia ravvisata nella misura in cui le ricorrenti protestano tasse, spese e ripetibili, oltre che davanti al Tribunale amministrativo e al Tribunale federale, anche in prima istanza. In virtù dell'effetto devolutivo della procedura di ricorso, le decisioni emesse su reclamo dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni sono infatti state sostituite dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, qui impugnata. In questa misura, la loro impugnativa è pertanto inammissibile (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144; sentenza 2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid. 2.3). 
 
2. 
Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un gravame anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). 
Esigenze più severe si applicano in relazione alla violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure soltanto se l'insorgente le ha sollevate e motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). Nella sua impugnativa, è necessario che egli specifichi quali diritti ritiene lesi ed esponga le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva; in caso di asserita violazione del divieto d'arbitrio, segnatamente in relazione all'applicazione del diritto cantonale, deve spiegare in che misura la decisione impugnata sia - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9). 
 
3. 
La procedura concerne il prelievo di un'imposta relativo ad una cessione di beni a titolo di anticipo ereditario risalente all'estate 2006, sulla base della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 (LIC; RL/GR 720.000). 
 
3.1 Secondo quanto indicato nel giudizio impugnato e qui non contestato, per cessioni a discendenti eseguite a tale titolo fino al 31 dicembre 2000, la legislazione menzionata prevedeva la riscossione di un'imposta solo dopo la morte del cedente. Per cessioni avvenute dopo il 1° gennaio 2001, la nascita del diritto all'imposizione è stata invece fissata già con il trasferimento della sostanza (art. 108 cpv. 3 LIC a quel tempo in vigore). Dalla sentenza impugnata emerge inoltre che, con effetto a far tempo dal 1° gennaio 2008 è stata introdotta un'esenzione dal pagamento di tale tributo che riguarda anche i discendenti (art. 107 cpv. 2 LIC) e nel contempo prescritta, sotto forma di disposizione transitoria, la tassazione degli anticipi ereditari a loro favore risalenti a prima del 1° gennaio 2001 e fino a quel momento non ancora imposti (art. 188f cpv. 2 LIC, disposizione transitoria specifica rispetto alla regola generale di cui all'art. 187 LIC). 
 
3.2 Proprio con riferimento all'esonero nel frattempo intervenuto, davanti alla Corte cantonale le insorgenti, che hanno ricevuto un anticipo ereditario dalla loro madre, hanno concluso che l'imposta non fosse dovuta neppure nella fattispecie in esame. Preso atto del fatto che, diversamente a quanto previsto dall'art. 188f cpv. 2 LIC, detta Corte aveva nel frattempo esteso l'esenzione ai casi di cessioni eseguite fino al 31 dicembre 2000 da persone ancora in vita il 1° gennaio 2008 (sentenza A 09 3 del 12 maggio 2009), esse hanno in effetti sostenuto che, essendo la madre ancora in vita, l'esenzione si imponesse anche per loro. 
Ricevuto torto dai giudici cantonali, ripropongono quindi tale tesi in questa sede, facendo nuovamente valere una violazione del principio di legalità e del divieto della disparità di trattamento, così come la lesione del divieto d'arbitrio e del diritto di essere sentiti. 
 
4. 
In via prioritaria, le ricorrenti ritengono che la Corte cantonale non si sarebbe espressa sulla critica secondo cui il prelievo difetterebbe di una base legale, ledendo così l'art. 29 cpv. 2 Cost. 
 
4.1 Il diritto di essere sentiti di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. - quale garanzia minima che può essere concretizzata in norme di diritto cantonale, qui non invocate (DTF 135 I 279 consid. 2.2 pag. 281 seg.) -, comprende più aspetti. Tra questi, anche il diritto richiamato ad una motivazione sufficiente. Questo diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta infatti che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.). 
 
4.2 Come nella fattispecie. Sebbene non condivisa dalle ricorrenti - che mirano in definitiva ad una contestazione delle norme applicate (sentenza 2C_484/2008 del 9 gennaio 2009 consid. 2.1 non pubblicata in DTF 135 II 49) - la motivazione contenuta nella sentenza impugnata permette in effetti manifestamente di comprendere i motivi che hanno condotto la Corte cantonale a confermare la decisione del fisco: non da ultimo, anche in relazione alla questione del diritto applicabile (cfr. giudizio querelato, consid. 3 ed il rinvio all'art. 187 cpv. 1 LIC in esso contenuto). 
Riguardo alla censura sollevata, di natura formale e per questo trattata prioritariamente (DTF 135 I 187 consid. 2.2 pag. 190), l'impugnativa risulta pertanto infondata. 
 
5. 
Nel merito, le ricorrenti ritengono innanzitutto che non vi fosse nessuna base legale, di carattere transitorio, che permettesse l'imposizione dell'anticipo ereditario ricevuto. In questo contesto, denunciano quindi una violazione degli art. 9 e 127 cpv. 1 Cost. 
 
5.1 Sempre a torto. Contrariamente a quanto da loro sostenuto, premesso come nella sentenza A 09 3 del 12 maggio 2009 si fosse espressa solo sull'art. 188f cpv. 2 LIC, che neppure le insorgenti considerano qui applicabile, e constatato che la legge cantonale sulle imposte non prevedeva norme transitorie specifiche che permettessero di esonerarle dal loro obbligo, nel suo giudizio la Corte cantonale si è in effetti chiaramente richiamata all'art. 187 cpv. 1 LIC: norma transitoria di carattere generale in base alla quale, per la delimitazione temporale della validità della LIC riguardo ad imposte non periodiche, fa stato il momento in cui è avvenuto il fatto causante l'imposizione. 
 
5.2 Di conseguenza, considerato come le ricorrenti non si confrontino con l'art. 187 LIC e come questo disposto - che ha portato a ritenere determinante il diritto in vigore al momento della cessione, seguendo il principio che una fattispecie va giudicata secondo il diritto valido al momento in cui si è avverata (sentenza 2A.474/2002 del 17 marzo 2003 consid. 2.3; ULRICH MEYER/PEter Arnold, Intertemporales Recht, ZSR 2005 I pag. 115 segg., 131) - non risulta affatto essere stato applicato in maniera arbitraria, anche la censura della lesione degli art. 9 e 127 cpv. 1 Cost., per quanto ammissibile, dev'essere respinta. 
 
6. 
Infondata è infine la critica secondo cui il giudizio impugnato - non decidendo l'esonero dal pagamento delle imposte richieste, a differenza di quanto fatto nella sentenza A 09 3 del 12 maggio 2009 - lederebbe l'art. 8 cpv. 1 Cost. 
 
6.1 In primo luogo, questa censura parte infatti dall'errato presupposto che la decisione d'imposizione emanata nei confronti delle ricorrenti, e concernente una cessione avvenuta nel 2006, non poggi su nessuna base legale: ciò che appunto non è (precedente consid. 5). 
In secondo luogo, muovendo da tale errato presupposto, ignora quindi che nella sentenza A 09 3 la Corte cantonale grigionese aveva negato il carattere di base legale sufficiente ad una norma transitoria specifica - cioè l'art. 188f cpv. 2 LIC: applicabile solo a cessioni precedenti il 1° gennaio 2001 eseguite da persone ancora in vita il 1° gennaio 2008 - e sulla base del fatto che per tali cessioni la legge aveva sempre previsto un'imposizione al momento della morte del cedente. Ciò che però nemmeno è il caso nella fattispecie dato che, in base alle norme applicabili, il diritto all'imposizione è già sorto nel 2006 con il trasferimento della sostanza (precedente consid. 3). 
 
6.2 Preso atto della base legale su cui si fonda l'imposizione in discussione così come delle differenze evidenziate, va pertanto concluso che la mancata estensione di un esonero al caso in esame - in base al ragionamento contenuto nella citata sentenza A 09 3, sulla cui correttezza questa Corte non ha per altro avuto occasione di pronunciarsi (sentenza 2C_382/2009 del 5 maggio 2010) -, non viola l'art. 8 cpv. 1 Cost. (DTF 130 I 65 consid. 3.6 pag. 70 seg.; 129 I 113 consid. 5.1 pag. 125 seg.; 346 consid. 6 pag. 357; 122 II 113 consid. 2b pag. 117). 
 
7. 
7.1 Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. 
 
7.2 Le spese vanno poste a carico delle ricorrenti, rispettivamente della loro rappresentante legale, secondo soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Tribunale amministrativo, 4a Camera, e all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni. 
 
Losanna, 6 giugno 2011 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Zünd Savoldelli