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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 220/02 /Ws 
 
Sentenza del 6 agosto 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Kernen, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
C.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, Via Roma 291, 73054 Presicce, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio 27 febbraio 2002) 
 
Fatti: 
A. 
C.________, cittadino italiano, nato nel 1946, ha lavorato in Svizzera nel periodo 1964-1980 solvendo contributi AVS/AI. Rimpatriato, egli ha ripreso l'attività di operaio sarto. Lamentando affezioni cardiache egli ha presentato in data 9 settembre 1999 una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. La richiesta è stata respinta per carenza di invalidità rilevante dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero mediante decisione 30 agosto 2001. 
B. 
Adita dall'interessato, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con giudizio 27 febbraio 2002, ha tutelato la decisione amministrativa. 
C. 
C.________ ha fatto deferire il giudizio di prime cure con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Per il ricorrente l'avv. Luigi Potenza di Presicce ribadisce la richiesta di rendita a carico dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. 
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
I primi giudici hanno esattamente indicato nel querelato giudizio, cui si rinvia, i presupposti che devono essere adempiuti perché il ricorrente possa essere posto al beneficio di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. 
1.1 Conviene comunque ribadire per chiarezza che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio e che, a norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. 
 
Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 
1.2 Inoltre è utile ricordare che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). 
2. 
2.1 Per negare il diritto alla chiesta rendita svizzera di invalidità, i primi giudici si sono fondati segnatamente sul parere 9 novembre 2001 della dott.ssa E.________ consulente medico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. La valutazione di quest'ultima, che a livello diagnostico non diverge né da quella del dott. M.________, altro consulente medico dell'amministrazione, né da quella dei medici italiani dell'INPS, appare del tutto convincente sia per quel che riguarda la discussione dei referti a disposizione sia in merito all'apprezzamento del grado d'incapacità lavorativa. Giustamente quindi i primi giudici l'hanno fatta propria. 
 
Se, in effetti, l'opinione del dott. M.________, il quale negava addirittura l'esistenza di un'incapacità al lavoro, può apparire molto severa e, viceversa, quella del dott. T.________ dell'INPS, che graduava l'invalidità del ricorrente al 70%, estremamente generosa, la valutazione della dott.ssa E.________, espressa dopo un circostanziato e ben motivato esame dei reperti agli atti, si rivela assolutamente corretta. Senza minimizzare le conseguenze delle affezioni cardiache sulla capacità lavorativa dell'assicurato, essa ha esposto in modo convincente le ragioni per le quali l'interessato potrebbe ancora lavorare almeno nella misura del 60% in un'attività medio-leggera quale quella di operaio sarto. 
 
Queste considerazioni rendono superfluo esaminare quale sia la residua capacità di lavoro e di guadagno in altre attività leggere adeguate, che il ricorrente potrebbe esercitare senza restrizioni o con restrizioni inferiori al 40%. 
2.2 Va rilevato infine che conformemente alla giurisprudenza in materia di assicurazione per l'invalidità vale in linea generale il principio secondo cui l'assicurato, prima di chiedere il riconoscimento di prestazioni, deve intraprendere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità. Perciò il diritto a una rendita non è dato qualora l'assicurato sarebbe in grado, anche senza reintegrazione, di conseguire con il suo lavoro un reddito escludente un'invalidità pensionabile (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate). 
 
Inoltre deve essere ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di prestare alcunché (DTF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 pag. 247 consid. 1). 
 
Sotto questo aspetto il nostro diritto diverge sostanzialmente da quello italiano, che invece considera tali fattori. Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro a seguito della disoccupazione endemica che colpisce una determinata regione, quindi dovuta a veri e propri squilibri del mercato del lavoro, viene assunta nei limiti della legge dall'assicurazione contro la disoccupazione. 
3. 
Dato quanto precede il giudizio commissionale querelato merita tutela. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 6 agosto 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: