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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_300/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 agosto 2014  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Giudice presidente, 
Eusebio, Rüedi, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
patrocinati dall'avv. Silvio Pestelacci, 
ricorrenti, 
 
contro  
 
1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
2. D.________, 
patrocinato dall'avv. Aline Couchepin Romerio, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono (omicidio colposo), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 18 febbraio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 12 giugno 2011, alle ore 9.35 a Balerna, in via San Gottardo, è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolti il motoveicolo Triumph guidato da E.B.________ e l'autovettura Ford Mondeo guidata da D.________. Questi circolava su via Monte Generoso, proveniente da Castel San Pietro, e si era fermato allo stop situato all'intersezione con via San Gottardo, che è strada principale. L'automobilista era intenzionato a svoltare a sinistra per immettersi su via San Gottardo, in direzione sud. Un'autovettura proveniente da quella direzione, guidata da F.________, il quale era a sua volta intenzionato a svoltare a destra su via Monte Generoso, si è arrestata per lasciarlo uscire, essendo l'imbocco della strada stretto. Quando D.________ si è immesso su via San Gottardo svoltando a sinistra è avvenuta la collisione con il motociclista, che circolava sulla strada principale in direzione nord e stava superando sulla sinistra la colonna di veicoli fermi dietro F.________. In seguito all'urto, il motociclista è deceduto sul colpo. 
 
B.   
Dopo che la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha annullato un decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico (PP), questi ha eseguito l'istruzione e, terminata la stessa, con decisione del 27 agosto 2013, ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di D.________ per il reato di omicidio colposo. 
 
C.   
Contro il decreto di abbandono, A.________, B.B.________ e C.B.________, rispettivamente genitori e fratello della vittima, hanno presentato un reclamo alla CRP, che lo ha respinto con sentenza del 18 febbraio 2014. La Corte cantonale ha ritenuto che D.________ aveva rispettato i suoi obblighi di debitore della precedenza, immettendosi a passo d'uomo su via San Gottardo e, in virtù del principio dell'affidamento, non doveva attendersi l'arrivo di una moto che superava una colonna di veicoli fermi ad una velocità tra 75 e 87 km/h, laddove vigeva un limite massimo di 50 km/h. 
 
D.   
I reclamanti impugnano questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo, di invalidare il decreto di abbandono e di riformare conseguentemente il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili della procedura dinanzi alla Corte cantonale. I ricorrenti fanno valere la violazione del diritto federale e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
I ricorrenti, congiunti della vittima dell'eventuale reato, hanno partecipato alla procedura cantonale e, già quali accusatori privati sulle cui pretese civili può influire la decisione impugnata, sono legittimati a ricorrere in questa sede (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF; DTF 138 IV 186 consid. 1.4). Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile. 
 
2.   
La questione di sapere se un procedimento penale possa essere abbandonato dal pubblico ministero deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso comporta che, di massima, un abbandono o un non luogo a procedere non possono essere decretati se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In quest'ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con ritegno. Per contro, l'accusa dev'essere di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione (DTF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 pag. 226 seg.). Ugualmente, quando la probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, di massima s'impone la promozione dell'accusa, in particolare quando il reato è grave (cfr. DTF 138 IV 86 consid. 4.1.2; sentenza 1B_248/2012 del 2 ottobre 2012 consid. 2.6, in: RtiD I-2013, pag. 160 segg.). 
 
3.  
 
3.1. I ricorrenti criticano l'accertamento relativo alla velocità  "a passo d'uomo" con la quale D.________ si è immesso su via San Gottardo. Sostengono che la deposizione del testimone G.________ sarebbe priva di rilevanza siccome non avrebbe potuto vedere nulla, trovandosi dietro l'autovettura guidata da F.________. Adducono che l'accertamento non sarebbe nemmeno conforme alle risultanze della perizia, secondo cui la velocità del veicolo di D.________ al momento dell'impatto sarebbe stata di circa 10 km/h, quindi ben superiore al passo d'uomo. Secondo i ricorrenti, quando il conducente si è immesso su via San Gottardo, avrebbe inoltre rivolto la sua attenzione esclusivamente verso destra, giacché non ha visto arrivare la motocicletta da sinistra: secondo la perizia, l'automobilista avrebbe infatti potenzialmente potuto percepire la presenza della moto 1,7 secondi prima della collisione.  
 
3.2. L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono esaminati dal Tribunale federale sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, le cui esigenze di motivazione sono accresciute, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (cfr. art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 134 I 140 consid. 5.4; 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii).  
 
3.3. I ricorrenti si limitano a sollevare dubbi riguardo agli accertamenti di fatto presi in considerazione dalla Corte cantonale, ma non ne sostanziano l'arbitrio con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Non spiegano, in particolare, per quali ragioni la dichiarazione del testimone G.________, secondo cui D.________ è uscito dalla strada secondaria cautamente, con una manovra normale e corretta, sarebbe inaffidabile. Non adducono elementi per cui il testimone avrebbe avuto un interesse a mentire, né rendono seriamente verosimile che la presenza di una sola auto (l'Alfa Romeo di F.________) davanti a quella del teste G.________ gli avrebbe completamente ostruito la possibilità di vedere almeno in parte la Ford Mondeo uscire da via Monte Generoso per immettersi sulla strada principale. L'accertamento secondo cui l'autovettura di D.________ è uscita dalla strada secondaria circolando a passo d'uomo corrisponde a quanto dichiarato dal conducente medesimo, che non ha rilasciato versioni contraddittorie, ed è conforme alle concordanti deposizioni testimoniali. Nemmeno è in contrasto con la perizia, ritenuto che l'esperto dà atto di una velocità comunque moderata, di circa 10 km/h al momento dell'impatto. Non essendo pertanto inficiato d'arbitrio, l'accertamento è vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Contrariamente all'opinione dei ricorrenti non è poi accertato che D.________ ha rivolto l'attenzione solamente al traffico proveniente da destra. Risulta per contro, ch'egli ha guardato anche a sinistra, circostanza addotta dal conducente sia in sede di interrogatorio di polizia sia dinanzi al PP e confortata dal fatto ch'egli ha visto la colonna di veicoli fermi allo scopo di lasciarlo uscire dalla strada secondaria.  
 
4.  
 
4.1. I ricorrenti sostengono che il conducente è partito dallo stop su via Monte Generoso e si è immesso su via San Gottardo in un'unica manovra, senza fermarsi né rallentare. Ritengono quindi ch'egli non ha proceduto a tentoni (  "en tâtonnant" ) e non ha quindi dato prova della prudenza richiesta dalla giurisprudenza in simili circostanze.  
 
4.2. L'art. 117 CP sanziona con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per negligenza cagiona la morte di una persona. Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP). Per determinare più precisamente i doveri imposti dalla prudenza, occorre riferirsi alle norme dell'ordinamento giuridico emanate al fine di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 e rinvii). Nella fattispecie deve quindi essere fatto riferimento alle regole vigenti in materia di circolazione stradale (DTF 126 IV 91 consid. 4a/aa; 122 IV 225 consid. 2a).  
Al riguardo, è incontestato che l'automobilista uscente dallo stop per immettersi su una strada principale era debitore della precedenza (cfr. art. 27 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LCStr, art. 14 cpv. 1 ONC). La giurisprudenza ha precisato che in caso di assenza di visibilità, il debitore della precedenza deve avanzare molto lentamente e molto prudentemente, a tentoni (DTF 122 IV 133 consid. 2). Questa regola trae origine principalmente da casi in cui la visuale di chi è tenuto a dare la precedenza sulla via principale è ostruita da un muro o da una siepe e deve perciò avanzare un po' per avere il campo visivo libero. Il conducente evita in tal modo di immettersi alla cieca oltre quanto assolutamente necessario e permette inoltre ad eventuali veicoli che beneficiano della precedenza di notarlo per tempo, di anticipare ciò che potrebbe succedere e di reagire conseguentemente (DTF 105 IV 339 consid. 3; sentenza 6B_746/2007 del 29 febbraio 2008 consid. 1.1.1, in: JdT 2008 I pag. 474 seg.). 
 
4.3. I ricorrenti richiamano la decisione del Tribunale federale pubblicata in DTF 122 IV 133, alla quale ha fatto riferimento anche la Corte cantonale, e sostengono che in concreto il comportamento dell'automobilista non sarebbe stato conforme alle regole in essa contenute, siccome egli non avrebbe rallentato, né si sarebbe fermato durante la manovra di uscita dallo stop e non avrebbe quindi proceduto "a tentoni". Certo, le deposizioni e le prove raccolte non hanno permesso di accertare in modo univoco e vincolante che l'automobilista si è arrestato all'altezza della vettura di F.________. Tuttavia, come visto, è accertato ch'egli era fermo al segnale di stop ed è avanzato lentamente, dopo essersi assicurato che a sinistra le autovetture erano ferme e che da destra non sopraggiungevano altri veicoli. Egli ha eseguito tutta la manovra di immissione e di svolta a passo d'uomo, guardando più volte a destra e a sinistra. Circolando sempre a una velocità molto ridotta, adeguata alle circostanze, e continuando ad osservare la circolazione durante la manovra, D.________ ha agito con la prudenza richiesta dalla situazione e nel rispetto dei suoi obblighi di debitore della precedenza. Sulla base del principio dell'affidamento non doveva quindi contare sul sopraggiungere di un motoveicolo che, a una velocità eccessiva, superava sulla sinistra la colonna di veicoli fermi, violando di conseguenza le regole degli art. 32 cpv. 1 e 47 cpv. 2 LCStr.  
Alla luce delle esposte considerazioni, una condanna dell'automobilista appare inverosimile: di conseguenza, la Corte cantonale non ha violato il principio "in dubio pro duriore" confermando l'abbandono del procedimento penale. 
 
5.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 agosto 2014 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni