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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_447/2012 
 
Sentenza del 6 settembre 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 giugno 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 5 luglio 2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha avviato un procedimento penale per titolo di reato di truffa per mestiere, falsità in documenti ripetuta e infrazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti, nei confronti di A.________, che avrebbe indotto con astuzia, allestendo e utilizzando documenti falsi, i funzionari preposti a riconoscerle rendite d'invalidità per complessivi CHF 314'284.-- e per prestazioni complementari CHF 133'664.30; 
che l'11 luglio seguente il Procuratore pubblico (PP) ha ordinato il sequestro di ogni avere intestato all'imputata, nonché della sua automobile, respingendo in seguito, parzialmente, una richiesta di dissequestro dell'interessata; 
che con decisione del 22 giugno 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), adita dall'imputata, accogliendone parzialmente il reclamo, ha annullato la decisione del PP limitatamente al calcolo del minimo vitale; 
che avverso questo giudizio A.________ insorge al Tribunale federale chiedendo il dissequestro dell'automobile; 
che non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1); 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4); 
 
che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che la ricorrente non si confronta, se non in maniera del tutto generica, con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato; 
che asserendo semplicemente che per l'autovettura vi sarebbe un non meglio precisato prestito in corso, la ricorrente non tenta di dimostrare che, contrariamente a quanto accertato nella decisione impugnata e peraltro da lei espressamente ammesso nel ricorso alla CRP, non sarebbe la proprietaria del veicolo sequestrato; 
che, d'altra parte, adducendo quale fatto nuovo, e quindi di massima in maniera inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF), che l'autovettura le servirebbe per recarsi al lavoro, la ricorrente non dimostra affatto che gli argomenti giuridici addotti dalla Corte cantonale a sostegno del sequestro litigioso sarebbero arbitrari, l'utilizzo di mezzi pubblici essendo invero possibile, sebbene meno agevole; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 6 settembre 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri