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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4G_2/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 settembre 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Hohl, Niquille, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
istanti, 
 
contro 
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
controparte. 
 
Oggetto 
interpretazione, 
 
domanda d'interpretazione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_205/2017 del 10 maggio 2017. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza 10 maggio 2017 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da A.________ e B.________ contro il giudizio 16 marzo 2017 con cui la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva a sua volta dichiarato inammissibile il reclamo 6 marzo 2017 presentato contro la richiesta di anticipo spese del Pretore per la procedura di ricusa avviata dai ricorrenti nell'ambito della causa incoata nei confronti di C.________. Le spese giudiziarie sono state poste a carico dei ricorrenti. 
Visto l'inestricabile coacervo di doglianze contenute nell'atto di ricorso concernenti la gestione delle lamentele da parte di numerose autorità ticinesi, nella propria sentenza la I Corte di diritto civile aveva ricordato che il Tribunale federale non è una suprema autorità di vigilanza, ma che esso esamina i rimedi di diritto che gli vengono sottoposti nelle forme previste dalla legge. Ha poi indicato che la decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è, come la relativa decisione su reclamo, una decisione incidentale, la quale può unicamente essere impugnata se può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica e che colui che possiede i mezzi necessari per pagare il richiesto anticipo non incorre in un tale pregiudizio. Poiché i ricorrenti non hanno nemmeno preteso di non essere in grado di pagare il richiesto anticipo di fr. 500.-- ha considerato che il ricorso si palesava di primo acchito inammissibile. 
 
2.   
Con scritto 5 giugno 2017 A.________ e B.________ affermano di chiedere un'interpretazione della sentenza. Questa sarebbe loro necessaria " per essere nelle condizioni di presentare opportuna revisione " e costituirebbe " una concessione al Tribunale federale a rivedere le procedure di emissione e decisione ricorsuali ". Essi sostengono che " la decisione 4A_205/2017 del 10 maggio 2017 contiene un'evidente contraddizione statuendo una decisione che riferisce di competenza di un'altra istituzione federale come l'Autorità di vigilanza ". 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
3.   
Giusta l'art. 129 cpv. 1 LTF se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza. I motivi di una sentenza non sono per contro in linea di principio suscettibili d'interpretazione. I considerandi soggiacciono all'interpretazione unicamente se e nella misura in cui, per appurare il senso del dispositivo, sia necessario prendere in considerazione la motivazione della decisione (sentenza 4G_4/2016 del 21 giugno 2017 consid. 2.1, destinata a pubblicazione in DTF 143 X xxx). Una rettifica nel senso della predetta norma non permette inoltre di ottenere una modifica contenutistica della sentenza (sentenza 4G_4/2016 del 21 giugno 2017 consid. 2.2, destinata a pubblicazione in DTF 143 X xxx). 
Ora, la pretesa contraddizione invocata dagli istanti pare dovuta a un fraintendimento della motivazione della sentenza, ma in ogni caso non si riferisce al suo dispositivo. Questo è del resto chiaro, completo e coerente. Dalla lettura della confusa domanda emerge che in realtà essa tende ad inammissibilmente ottenere l'emanazione di una decisione diversa da quella risultante dalla sentenza del 10 maggio 2017. 
 
4.   
Da quanto precede discende che la domanda di interpretazione si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di interpretazione è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico degli istanti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al patrocinatore di C.________. 
 
 
Losanna, 6 settembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti