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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_661/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 ottobre 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice unico, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, 
casella postale 1201, 6431 Svitto, 
opponente. 
 
Oggetto 
Infrazione alle norme della circolazione, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 20 aprile 2017 
dal Kantonsgericht Schwyz, Beschwerdekammer 
(BEK 2017 11). 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 6 ottobre 2016, il Tribunale distrettuale di Svitto ha riconosciuto A.________ colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione per avere superato la velocità massima segnalata e l'ha condannata alla multa di fr. 100.--, fissando in un giorno la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento; 
che con decisione del 20 aprile 2017 il Presidente del Tribunale cantonale di Svitto ha dichiarato di non entrare nel merito dell'appello presentato dall'imputata contro la sentenza di primo grado, per decorrenza infruttuosa del relativo termine; 
che A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale; 
che con decreto presidenziale del 6 giugno 2017 la ricorrente è stata invitata a fornire, entro il 30 giugno seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF); 
che il 27 giugno 2017 la ricorrente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, chiedendo di essere dispensata dal pagamento delle stesse; 
che con decreto dell'8 settembre 2017 il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria; 
che con ulteriore decreto del 12 settembre 2017 alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 29 settembre successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che la ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito; 
che pertanto, come espressamente indicato nel decreto del 12 settembre 2017, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che in considerazione delle particolarità del caso si giustifica comunque di non prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF); 
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Kantonsgericht Schwyz, Beschwerdekammer. 
 
 
Losanna, 6 ottobre 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Eusebio 
 
Il Cancelliere: Gadoni