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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_845/2021  
 
 
Sentenza del 6 dicembre 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rosangela Locatelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
patrocinate dall'avv. Marzia Borradori-Vignolini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
revisione (modifica del contributo di mantenimento), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 agosto 2021 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2020.119). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
C.________ è nata nel 2009 dalla relazione tra A.________ e B.________. La minore è affidata alla madre e i genitori esercitano l'autorità parentale in modo congiunto. 
Mediante sentenza 23 maggio 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ volto a ottenere l'affidamento (esclusivo, subordinatamente alternato) della figlia (dispositivo n. II). I Giudici cantonali hanno invece parzialmente accolto un appello di B.________ e C.________: essi hanno autorizzato la madre a trasferire la figlia all'estero al momento in cui sarà esecutiva la nuova decisione pretorile che regola, dopo la partenza, il diritto di visita paterno e il contributo di mantenimento dovuto dal padre per la minore (dispositivo n. V/5), rinviando appunto gli atti al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città affinché statuisca su questi due punti (dispositivi n. V/3.2 e V/5), e hanno stabilito che, fino alla partenza, le relazioni personali rimangono disciplinate da una decisione 16 dicembre 2016 dell'autorità di protezione (dispositivo n. V/5) e il contributo alimentare è fissato a fr. 1'375.-- mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e a fr. 1'350.-- mensili dal 1° gennaio 2019 (con la precisazione che il fabbisogno di C.________ rimane scoperto per fr. 1'655.-- mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e per fr. 680.-- mensili dal 1° gennaio 2019; dispositivo n. V/3.1). 
A.________ ha impugnato tale giudizio cantonale dinanzi al Tribunale federale, il quale, con sentenza 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso siccome rivolto contro una decisione incidentale non immediatamente impugnabile. 
 
B.  
In data 7 settembre 2020 B.________ e C.________ hanno chiesto la revisione della sentenza 23 maggio 2019 giusta l'art. 328 cpv. 1 lett. a CPC, affermando di aver scoperto che tra il giugno 2017 e il maggio 2019 A.________ aveva percepito complessivi fr. 128'532.-- di indennità di disoccupazione (oltre allo stipendio) e hanno chiesto di aumentare il contributo alimentare per la figlia a fr. 3'030.-- mensili dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018 e a fr. 2'030.-- mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. 
Mediante sentenza 31 agosto 2021 la I Camera civile del Tribunale d'appello ha accolto la domanda di revisione, modificando il dispositivo n. V/3.1 della sua precedente sentenza 23 maggio 2019 nel senso che A.________ è condannato a versare un contributo di mantenimento per la figlia di fr. 1'225.-- mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, fr. 3'030.-- mensili dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018, fr. 2'030.-- dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 e fr. 1'350.-- mensili dal 1° giugno 2019 fino alla partenza di C.________ per i Paesi Bassi (con la precisazione che il fabbisogno di C.________ rimane scoperto per fr. 1'775.-- mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, per fr. 680.-- mensili dal 1° giugno 2019 al 27 aprile 2021 e per fr. 380.-- mensili dal 28 aprile 2021 in poi). 
 
C.  
Con ricorso 8 ottobre 2021 A.________ ha impugnato la sentenza 31 agosto 2021 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo la reiezione della domanda di revisione. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Come indicato nella sentenza 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019 di questo Tribunale (consid. 1), la sentenza cantonale 23 maggio 2019 - che statuiva unicamente su talune conclusioni delle parti e rinviava per il resto l'incarto al Pretore aggiunto - costituiva una decisione incidentale giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF.  
Il giudizio 31 agosto 2021 qui impugnato ha, in accoglimento di una domanda di revisione, modificato i contributi alimentari per la figlia (fino alla sua partenza per l'estero) fissati nella sentenza 23 maggio 2019. Esso non ha invece rivisto gli altri dispositivi - in particolare quello di rinvio dell'incarto all'autorità di prima istanza per statuire su talune conclusioni - e non ha pertanto modificato la natura incidentale di tale sentenza. In queste condizioni, il giudizio qui contestato, che non pone fine al procedimento, risulta anch'esso una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF
Questo tipo di decisione è unicamente suscettivo di un ricorso immediato al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Se il ricorso immediato non è ammissibile, la decisione incidentale può essere impugnata mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influisca sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. Nel caso concreto il ricorrente non sembra aver riconosciuto la natura del giudizio qui contestato e non discute pertanto esplicitamente le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF.  
 
1.2.1. Nel gravame egli accenna però al fatto che la sentenza impugnata gli procurerebbe un "pregiudizio difficilmente riparabile qualora C.________ dovesse poi trasferirsi nei Paesi Bassi", dovendo "rimborsare ratealmente secondo le sue possibilità gli arretrati alla madre, che sommati ai contributi fissati dalla Pretura della Città di Locarno nella decisione del 1. giugno 2021 non permetterebbe[ro] al padre di aver benché minimo agio economico, né in Svizzera, né tantomeno se dovesse volersi spostare per seguire la figlia". Attraverso tale argomentazione, generica e superficiale, il ricorrente non dimostra minimamente l'esistenza di un danno giuridico non ulteriormente riparabile (v. DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; v. anche sentenza 5A_533/2019 citata consid. 1.1). La condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non può pertanto dirsi adempiuta.  
 
1.2.2. Tantomeno è realizzata la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, già per il fatto che l'accoglimento del rimedio all'esame non comporterebbe immediatamente una decisione finale.  
 
2.  
Ne segue che il ricorso, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, si rivela inammissibile. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili alle opponenti, le quali non sono state invitate a pronunciarsi sul ricorso e non sono quindi incorse in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 dicembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini