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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_135/2013 
 
Sentenza del 7 febbraio 2013 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
Patriziato di X.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
7. G.H.________ e I.H.________, componenti la comunione ereditaria fu J.________, 
tutti patrocinati dall'avv. Flavio Magri, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Contributi di miglioria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 dicembre 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il Patriziato di X.________, corporazione di diritto pubblico ticinese, ha proceduto tra il 2005 e il 2007 alla realizzazione della strada forestale yyy, per la cui realizzazione ha risolto di prelevare dei contributi di miglioria presso i proprietari interessati. Le decisioni d'imposizione sono state emanate il 22 gennaio 2007. 
 
B. 
Dopo essersi rivolti al Tribunale di espropriazione ticinese, che si è pronunciato il 24 gennaio 2011, alcuni dei proprietari interessati, cioè A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ nonché G.H.________ e I.H.________, componenti la comunione ereditaria fu J.________, si sono aggravati dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il quale, con sentenza del 21 dicembre 2012, ha parzialmente accolto i loro ricorsi, ha annullato le decisioni emesse nei loro confronti dal Patriziato e poi dal Tribunale di espropriazione e ha retrocesso gli atti al Patriziato affinché ricalcoli ai sensi dei considerandi i contributi di miglioria da loro pretesi. 
 
C. 
Il 4 febbraio 2013 il Patriziato ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga confermata la decisione pronunciata dal Tribunale di espropriazione nei confronti dei citati proprietari. Critica in sintesi una violazione della propria autonomia. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43). 
 
2. 
2.1 La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 LTF). Non essendovi motivi di esclusione (art. 83 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato dal destinatario del giudizio contestato, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 113 Ia 336 consid. 1a pag. 338) è pertanto, di principio, ammissibile. 
 
2.2 La sentenza querelata non conclude la procedura, ma rinvia gli atti per ulteriori accertamenti e nuova decisione all'autorità di prima istanza. I giudizi di rinvio sono di principio delle decisioni incidentali e sono quindi impugnabili se risultano adempiuti i presupposti dell'art. 93 LTF, segnatamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a; su questa nozione cfr. DTF 134 III 188 consid. 2.1 pag. 190 e riferimenti) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b). 
L'adempimento delle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, se non è evidente, dev'essere allegato e dimostrato (DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525; 134 III 426 consid. 1.2 in fine pag. 429 e rinvii). 
 
2.3 Sennonché il ricorrente non si è avveduto affatto di questo aspetto. Esso non fa valere l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, ricordato che per pregiudizio irreparabile s'intende un pregiudizio di natura giuridica, ossia un pregiudizio a cui non può essere posto ulteriormente rimedio con una sentenza finale o un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 135 I 261 consid. 1.2 pag. 263). Al riguardo va rammentato che di regola una decisione di rinvio per ulteriori accertamenti non comporta un simile pregiudizio, implicando infatti semplicemente un allungamento dei tempi della procedura (DTF 133 V 477 consid. 5.2.1 seg. pag. 483 seg.), tranne quando obbliga, mediante disposizioni di diritto sostanziale, l'autorità ricorrente di prima istanza a emanare un provvedimento che essa reputa contrario al diritto; allora tale decisione è considerata causarle un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483). Sennonché, come appena accennato, il ricorrente nulla adduce in proposito. Inoltre nemmeno la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF appare realizzata nel caso concreto perché l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe affatto una decisione finale immediata, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. 
 
2.4 Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
3. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alle controparti, le quali non sono state invitate ad esprimersi (art. 68 cpv. 1 LTF) né ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al rappresentante, rispettivamente al patrocinatore delle parti, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 7 febbraio 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud