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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_770/2018  
 
 
Sentenza del 7 febbraio 2019  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato da Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), Viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 ottobre 2018 (42.2018.21). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 10 ottobre 2018 ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo emessa il 5 giugno 2018 dall'USSI con cui sono state negate le prestazioni assistenziali a A.________, nato nel 1963, poiché è risultato convivente di B.________. 
 
B.  
 
B.a. A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico con cui è stato chiesto l'annullamento del giudizio cantonale e la concessione delle prestazioni assistenziali.  
 
B.b. Il Tribunale federale con decreto del 29 novembre 2018 ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso, siccome le conclusioni apparivano prive di possibilità di successo. Conseguentemente è stato fissato un primo termine per il versamento di un anticipo spese di fr. 500.-.  
Con scritto del 10 dicembre 2018 A.________ ha contestato il decreto, lamentando un diniego di giustizia e postulando l'esonero dal pagamento dell'anticipo spese. 
Con decreto del 17 dicembre 2018, preso atto del mancato versamento dell'anticipo spese, è stato fissato un ultimo termine per saldare l'importo stabilito. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. A norma dell'art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Analogamente, come si è già illustrato nel decreto del 29 novembre 2018 (lett. B.b), l'art. 64 cpv. 1 LTF stabilisce questo principio. Contrariamente all'opinione espressa dal ricorrente, l'indigenza in quanto tale non è ancora sufficiente per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il gratuito patrocinio è un diritto condizionato ed entra in linea di conto solo se la controversia non sembra priva di possibilità di successo, aspetto che nel caso in rassegna non è stato ritenuto adempiuto.  
 
1.2. Per prassi invalsa, come è già stato in parte indicato nel decreto del 29 novembre 2018 (punto B.b), una decisione incidentale relativa al rifiuto dell'assistenza giudiziaria è dotata della forza di cosa giudicata formale, ma non materiale. L'interessato può presentare una domanda di revisione (nel caso in cui dovessero ricorrere i motivi procedurali di cui agli art. 121 segg. LTF) o una domanda di riconsiderazione se le circostanze sono mutate dal momento dell'emanazione della decisione. Il ricorrente potrebbe altresì presentare una nuova domanda per fatti o mezzi di prova sorti dopo l'emissione della decisione sull'assistenza giudiziaria sentenza (8F_12/2017 del 24 novembre 2017 consid. 1.2 con riferimenti). Il ricorrente con il suo scritto si limita a voler ridiscutere liberamente il decreto del 29 novembre 2018, ma non evoca in alcuna maniera un cambiamento di circostanze. Le sue critiche cadono quindi nel vuoto.  
 
2.   
Non essendo stato versato l'anticipo richiesto nei due termini impartiti, il ricorso difetta di un presupposto processuale e pertanto sfugge a ogni esame di merito (art. 62 cpv. 3 LTF). Un'ultima proroga del termine non entra in linea di considerazione, poiché l'istante non solo non ha sollevato e motivato alcun motivo di riconsiderazione, ma nemmeno ha chiesto una dilazione o un pagamento a rate. Del resto, difendendo il proprio interesse personale e pecuniario, non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, che devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF; sentenza 8F_12/2017 consid. 2 con riferimenti). Anche la sua domanda di esonero non può trovare accoglimento. 
 
3.   
Ne segue che sia la domanda di riconsiderazione del decreto del 29 novembre 2018 sia il ricorso sono inammissibili. In via del tutto eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di riconsiderazione è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 7 febbraio 2019 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi