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[AZA 0/2] 
 
7B.27/2001 
 
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI 
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7 marzo 2001 
 
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente, 
Bianchi e Meyer. 
Cancelliere: Piatti. 
 
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Visto il ricorso del 25 gennaio 2001 presentato da A.A.________ e B.A.________, Croglio, patrocinati dall'avv. 
Luca Gandolfi, Lugano, contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone i ricorrenti a C.________, Ponte Capriasca, patrocinato dall'avv. Ettore Vismara, Lugano, e all'Ufficio di esecuzione di Lugano, in materia di pignoramento; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- C.________ ha escusso con due precetti esecutivi i coniugi B.A.________ e A.A.________ per l'incasso di fr. 150'000.--. Entrambi i precetti indicano un coniuge quale debitore e l'altro quale condebitore solidale. Il 30 ottobre 1997 è stata rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta dai debitori in entrambe le esecuzioni per un importo di fr. 150'000.--. Il 9 marzo 1998, dopo aver chiesto l'annotazione della restrizione della facoltà di disporre all'Ufficio del registro fondiario di Lugano, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha pignorato in via provvisoria per un credito di fr. 152'495.-- risp. fr. 
152'515.-- (oltre alle spese di pignoramento) le quote di comproprietà di cinque fondi, fra cui figurano le particelle n. XXX e YYY RFD di Morcote, appartenenti ai debitori in ragione di metà ciascuno. Il 19 ottobre 2000 la notaia, che ha rogato un diritto di compera concernente i due predetti fondi di Morcote, ha chiesto il loro svincolo dall'annotazione della restrizione della facoltà di disporre, dietro deposito di una somma di denaro. L'Ufficio ha acconsentito alla richiesta il giorno seguente, a condizione che venisse consegnata una garanzia bancaria di fr. 250'000.--. Il 30 ottobre seguente gli escussi hanno chiesto all'Ufficio di esecuzione lo svincolo delle particelle n. XXX e YYY senza ulteriore formalità o, subordinatamente dopo la presentazione di una garanzia bancaria di fr. 150'000.--. L'Ufficio dal canto suo ha confermato la precedente decisione. 
 
B.- L'8 gennaio 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto i ricorsi presentati dai coniugi A.________ e ha deciso che l'Ufficio potrà annullare il pignoramento delle quote di proprietà di B.A.________ risp. A.A.________ inerenti alle particelle n. 
XXX e YYY RFD di Morcote e consentire alla radiazione delle relative restrizioni della facoltà di disporre a condizione che venga depositato l'importo di fr. 124'983, 65 risp. fr. 
125'016, 35 o prestata una garanzia bancaria di un importo equivalente. I giudici cantonali hanno innanzi tutto rilevato l'inapplicabilità dell'art. 277 LEF e hanno indicato che è possibile sostituire un bene pignorato con un altro a condizione che il valore di stima dell'oggetto di sostituzione sia sufficiente a coprire interamente tutti i crediti del gruppo considerato. In concreto il valore della pretesa del creditore procedente equivale, nell'esecuzione contro B.A.________, a fr. 152'495.-- oltre a fr. 320 di spese di pignoramento, e in quella contro A.A.________ a fr. 
152'515.-- oltre a fr. 340.-- di spese di pignoramento. 
Ritenuto tuttavia che la LEF non permette una reformatio in peius, la decisione dell'Ufficio va confermata per quanto concerne l'importo complessivo di fr. 250'000.--, ma esso dev'essere ripartito tra le due esecuzioni in base ai predetti importi riportati sui verbali di pignoramento. 
 
C.- Il 25 gennaio 2001 B.A.________ e A.A.________ hanno inoltrato un ricorso con cui chiedono che il Tribunale federale modifichi la decisione dell'autorità di vigilanza nel senso che il pignoramento delle quote di comproprietà di tutti i mappali a loro intestati sarà annullato con la conseguente radiazione delle relative restrizioni della facoltà di disporre se verrà depositata la somma complessiva di fr. 150'000.--, oltre le spese esecutive, o prestata una garanzia bancaria per un importo equivalente. 
I ricorrenti rilevano di essere debitori solidali e sostengono che è sufficiente versare l'importo complessivo del credito posto in esecuzione, ossia fr. 150'000.--. Con lettera 26 febbraio 2001 il creditore procedente ha rinunciato a formulare osservazioni e si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- L'autorità di vigilanza ha escluso, vista la sistematica della legge, l'applicazione dell'art. 277 LEF in materia di esecuzione ordinaria o in via di realizzazione del pegno. I ricorrenti sembrano ritenere il contrario, citando a più riprese la predetta norma e riferendosi alla giurisprudenza che la applica. 
 
Ora, già in DTF 30 I 195 consid. 1 il Tribunale federale aveva rilevato che l'art. 277 LEF non è applicabile nell'ambito di un pignoramento. In DTF 120 III 89 il Tribunale federale ha poi specificato che una volta eseguito il pignoramento degli oggetti sequestrati nella successiva procedura di convalida del sequestro, non è più possibile ottenere uno svincolo dietro garanzia ai sensi dell'art. 277 LEF. Inoltre, contrariamente a quanto indicato nell'atto ricorsuale, la concreta fattispecie, in cui è stato effettuato un pignoramento provvisorio, è espressamente regolata dalla legge all'art. 96 LEF. A torto quindi i ricorrenti richiamano per il caso in esame l'art. 277 LEF e la relativa prassi. 
 
 
2.- a) I ricorrenti insistono sul fatto che il credito complessivo vantato dal creditore procedente ammonta a fr. 150'000.-- e ritengono che prestando una garanzia per tale importo quest'ultimo risulta integralmente soddisfatto. 
La sentenza cantonale ha per effetto che il creditore sarebbe garantito per il doppio della somma senza alcun motivo legittimo. Con la prestazione di una garanzia di fr. 150'000.-- deve pertanto essere annullato il pignoramento di tutti i fondi. 
 
b) Giusta l'art. 96 cpv. 1 LEF è fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena, di disporre, senza l'autorizzazione dell'Ufficiale, degli oggetti pignorati. L'Ufficiale può accordare una tale autorizzazione unicamente se i diritti acquisiti dal creditore con il pignoramento non vengono pregiudicati o minacciati (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, n. 7 all'art. 96 LEF; Foex, Commento basilese, n. 12 all'art. 96 LEF, cfr. anche Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, n. 49 all'art. 96 LEF, secondo cui, al fine di evitare un'azione di responsabilità, l'Ufficiale deve anche accertarsi del consenso dei creditori pignoranti). Inoltre, in virtù dell'art. 70 cpv. 2 LEF, quando per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori solidali, occorre notificare ad ognuno di essi un precetto esecutivo. In tal caso non trattasi di una sola esecuzione, ma di un numero di esecuzioni distinte pari al numero di debitori escussi, ognuna rubricata separatamente e soggetta a una propria tassa (Gilliéron, op. cit. , n. 15 e 20 all' art. 70 LEF). Presso ogni debitore escusso deve poi essere pignorata l'intera somma posta in esecuzione (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. , n. 3 all'art. 70 LEF). 
 
 
Ora, in base ai vincolanti accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata (combinati art. 81 e 63 cpv. 2 OG) risulta che sono state pignorate quote di comproprietà di fondi da ciascun debitore per oltre fr. 
152'000.-- e che il valore di stima della particella n. YYY è di fr. 360'510.--. Ne segue che, qualora si operasse lo svincolo di tale fondo contro il pagamento di una garanzia di soli fr. 150'000.--, il creditore rischierebbe di essere pregiudicato nei propri diritti. Inoltre i ricorrenti misconoscono che la facoltà del creditore di escutere ogni debitore solidale per l'intero credito trova fondamento nel fatto che giusta l'art. 144 CO il creditore può esigere da tutti i debitori solidali tutto il debito e che tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione (cfr. von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3a ed., vol. 2, pag. 304). È evidente che con la prestazione di una garanzia bancaria in sostituzione dei beni pignorati non si procede ad un'estinzione del debito. Si può infine rilevare che in concreto la tesi ricorsuale, secondo cui per ottenere la facoltà di disporre sui beni pignorati è sufficiente la prestazione di una garanzia pari al credito di una sola esecuzione, equivale a liberare uno dei due debitori solidali, prima che il creditore sia stato soddisfatto. 
 
3.- Da quanto precede segue che il ricorso si rivela infondato e come tale dev'essere respinto. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
 
Per questi motivi 
 
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è respinto. 
 
2. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 7 marzo 2001 VIZ 
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
La Presidente, 
 
Il Cancelliere,