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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_577/2012  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 7 giugno 2013  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Donzallaz, Stadelmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Luca Guidicelli, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.  
 
Oggetto 
Restituzione dei termini e revisione dell'imposta sugli 
utili immobiliari, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 maggio 2012 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con atto pubblico del 19 aprile 2002 A.A.________ ha acquistato un appartamento in Ticino il cui prezzo, fr. 500'000.--, è stato integralmente versato sul conto clienti del notaio rogante (fr. 25'000.-- di mezzi propri, fr. 130'000.-- provenienti dalla cassa pensioni e fr. 345'000.-- dal creditore ipotecario prescelto dall'acquirente). 
Il 6 febbraio 2003 i coniugi A.________ sono venuti a sapere che giacché il precedente debito ipotecario (della venditrice), di fr. 300'000.--, non era stato estinto, la banca creditrice detentrice della cartella ipotecaria voleva chiedere nei loro confronti l'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare. In seguito a ciò è stata avviata un'inchiesta penale nei confronti del notaio rogante, che si è conclusa con la sua condanna, il 15 dicembre 2004, a tre anni e tre mesi di reclusione per ripetuta appropriazione indebita, in parte qualificata (sentenza confermata su ricorso). A.A.________, il quale si è ritrovato a far fronte a due debiti ipotecari in seguito agli illeciti commessi dal notaio, è stato rinviato al foro civile per le proprie pretese civili. 
All'inizio del 2009 A.A.________ ha venduto l'appartamento in questione al prezzo di fr. 650'000.--. Egli ha quindi potuto solvere la propria previdenza professionale (fr. 130'000.--) e il primo debito ipotecario (fr. 300'000.--). Il saldo è comunque risultato negativo in quanto con l'importo residuo di fr. 220'000.-- (comprensivo di fr. 33'000.-- trattenuti dal nuovo notaio rogante a garanzia del pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari) a cui si aggiungevano circa fr. 60'000.-- raccolti con un fondo di solidarietà, i coniugi A.________ hanno dovuto far fronte al secondo debito ipotecario da loro contratto nonché alle ingenti spese legali sostenute tra il 2003 e il 2008. 
 
B.  
Il 18 agosto 2009 A.A.________ ha presentato la dichiarazione per l'imposta sugli utili immobiliari, nella quale ha indicato che il valore di alienazione era pari a fr. 650'000.--, quello d'investimento a fr. 547'660.05 e l'utile imponibile totale a fr. 102'339.95. Con decisione del 26 agosto 2009 l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha stabilito l'utile imponibile in fr. 138'156.-- e l'imposta dovuta in fr. 31'775.90. La tassazione è cresciuta in giudicato incontestata. 
 
C.  
Parallelamente all'inoltro della dichiarazione d'imposta sugli utili immobiliari A.A.________ si è rivolto all'Ufficio esazione e condoni, chiedendo il condono dell'imposta in questione. La domanda è stata respinta il 27 settembre 2010. Il rifiuto è stato confermato dapprima dall'autorità di prime cure con decisione su reclamo del 15 aprile 2011 e poi dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza del 12 settembre 2011. 
Rammentate le condizioni che potevano dar luogo a un condono nonché l'ampio potere di apprezzamento che spettava all'autorità giudicante in materia, la Corte cantonale ha osservato che, in concreto, la tassazione in materia d'imposta sugli utili immobiliari era fondata su un calcolo che non rispecchiava l'effettiva situazione economica del contribuente, poiché questi non aveva realizzato alcun utile immobiliare in seguito alla successiva rivendita dell'appartamento. Sennonché detta tassazione, rimasta incontestata, era oramai divenuta esecutiva, di modo che le era preclusa la possibilità di rimetterla in discussione nell'ambito di una procedura che s'inseriva nella fase dell'esazione. 
 
D.  
Il 15 settembre 2011 A.A.________ ha chiesto la restituzione del termine di reclamo contro la decisione in materia d'imposta sugli utili immobiliari e, in via subordinata, la revisione della stessa. L'istanza è stata respinta dall'Ufficio di tassazione il 9 gennaio 2012. Per quanto concerne la restituzione dei termini l'autorità fiscale ha negato che ne fossero dati i presupposti, in particolare che un grave motivo avesse oggettivamente impedito al contribuente di interporre reclamo tempestivamente. Essa ha poi giudicato che la revisione era esclusa in quanto l'interessato, usando la diligenza che da lui poteva ragionevolmente essere pretesa, avrebbe potuto fare valere nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. 
Il rifiuto è stato confermato dapprima con decisione su reclamo del 23 marzo 2012 e poi dalla Camera di diritto tributario con sentenza del 5 maggio 2012. 
 
E.  
L'11 giugno 2012 A.A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga accolta la sua domanda di restituzione dei termini, rispettivamente che sia ammessa la sua istanza di revisione con susseguente annullamento dell'imposta sugli utili immobiliari. In sintesi censura la violazione dei suoi diritti fondamentali (buona fede; divieto dell'arbitrio) garantiti dall'art. 9 Cost. 
Chiamate ad esprimersi la Camera di diritto tributario e la Divisione delle contribuzioni hanno rinunciato a formulare osservazioni, limitandosi a chiedere la reiezione del ricorso, rispettivamente la conferma della sentenza impugnata. Da parte sua l'Amministrazione federale delle contribuzioni si è rimessa al giudizio di questa Corte. 
 
 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. Benché l'allegato ricorsuale venga presentato sia come un ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. intitolato dello stesso) che come un ricorso sussidiario in materia costituzionale (cfr. tra l'altro le conclusioni) e indubbio che in concreto il gravame concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni di cui all'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Il gravame, presentato in tempo utile dal destinatario del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), è pertanto di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF.  
 
2.2. Giusta l'art. 106 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio. Esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorrente è tuttavia tenuto a spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Egli deve quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Questa esigenza di motivazione è accresciuta quando viene lamentata la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale o intercantonale. Il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF). In particolare, se invocato, dev'essere spiegato in maniera chiara e dettagliata in che consiste l'arbitrio, dev'essere cioè dimostrato che vi è un vizio qualificato e manifesto (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5 pag. 313 seg.; 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53 e rispettivi riferimenti).  
 
3.  
 
3.1. Dopo avere rievocato la propria disavventura e lamentato una disparità di trattamento la quale tuttavia, come da lui stesso ammesso, esulava dall'oggetto del litigio, il ricorrente critica un'applicazione stretta dell'art. 192 cpv. 5 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT; RL/TI 10.2.1.1), che prevede che "la restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante".  
 
3.2. In primo luogo afferma che l'opinione della Corte cantonale secondo cui egli sarebbe incorso in un errore nel non impugnare la tassazione in materia di utili immobiliari lederebbe il diritto alla protezione della sua buona fede, nel senso cioè di essere tutelato appunto perché ha dovuto per legge fare capo ad un notaio delle cui malversazioni è poi stato vittima. Ritiene poi che il suo preteso errore è controbilanciato da quello commesso dall'autorità fiscale a cui era notorio che egli era stato vittima delle malversazioni del notaio e alla quale doveva essere altrettanto palese che l'utile da lui dichiarato era solo di natura contabile e non reale. Osservando poi che né lui né il suo avvocato sono esperti di diritto fiscale, il ricorrente si dilunga sulle loro scelte processuali (la richiesta di condono dell'imposta che appariva più prudente, in base al diritto fiscale a loro noto a quel momento, che l'impugnazione della tassazione in materia di utili immobiliari, a loro avviso rischiosa siccome nulla permetteva allora di prevedere che sarebbe stata emanata una decisione simile a quella resa il 12 settembre 2011 dalla Camera di diritto tributario) ed intravede il grave motivo di cui all'art. 192 cpv. 5 LT nel fatto di avere avuto fiducia in un sistema notarile che si è rivelato fallace e per lui altamente dannoso. Dichiarando di essere cosciente che la presente sede non è idonea per affrontare una simile tematica il ricorrente, nondimeno, considera che la sua situazione urta il più comune senso di giustizia ed adduce che per decidere se si è in presenza di un "motivo grave" ai sensi dell'art. 192 cpv. 5 LT, non ci si può limitare ad un giudizio asettico, ma si deve obbligatoriamente tenere conto del contesto in cui è nata la richiesta di applicare la norma in questione. Domanda pertanto, sebbene consapevole della debolezza dei propri argomenti, un atto di giustizia.  
 
3.3. Benché sia comprensibile lo stato d'animo del ricorrente, il quale si è ritrovato in una situazione intricata e finanziariamente disastrata senza averne colpa alcuna, nondimeno la sua argomentazione non può essere tutelata. Come illustrato in precedenza (cfr. consid. 2.2) allorquando, come in concreto, l'esame dell'interpretazione del diritto cantonale è limitato all'arbitrio, incombe al ricorrente dimostrare (DTF 134 I 263 consid. 3.1 pag. 265 seg.; 133 II 396 consid. 3.2 pag. 400 con rispettivi rinvii) che la soluzione ritenuta dall'ultima istanza cantonale appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 134 II 124 consid. 4.1). Ora è più che dubbio che l'argomentazione formulata dal qui ricorrente sia sufficiente, ai sensi della giurisprudenza, per dimostrare l'insostenibilità di quella sviluppata dalla Corte cantonale. Ma anche se si volesse da ciò prescindere, la motivazione della sentenza impugnata resiste alla censura d'arbitrio. L'opinione espressa secondo la quale si sarebbe confrontati a grandi incertezze del diritto se si ammettesse che, ogniqualvolta si è in presenza di una decisione viziata da errore, un termine (di reclamo) possa essere riaperto in qualsiasi momento, appare del tutto sostenibile nonché corrispondente al senso e allo scopo delle regole processuali instaurate in materia di osservanza e rispetto dei termini ricorsuali. Così come risulta del tutto sostenibile l'argomento secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto in caso di dubbio e proprio perché considerava il suo caso unico, interporre reclamo e poi, eventualmente, ricorso. Al riguardo va aggiunto che nulla impediva al ricorrente, viste le sue e quelle del suo rappresentante dichiarate lacune in ambito fiscale, di rivolgersi ad uno specialista in materia per ottenere ragguagli e consigli adeguati. A dire il vero è difficile capire per quale ragione il suo avvocato, proprio perché non è un esperto e la situazione era inconsueta, non gli abbia consigliato di consultare uno specialista prima di decidere la via da intraprendere e ci si chiede se tale modo di agire non coinvolga la sua responsabilità di legale. Su questo punto, il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela infondato e va respinto.  
 
3.4. Nel caso in cui la censura concernente la restituzione del termine venisse respinta, il ricorrente domanda allora che venga accolta la richiesta subordinata di revisione della decisione di tassazione emanata il 26 agosto 2009. Limitandosi a formulare una domanda, il ricorrente presenta una censura assolutamente immotivata (artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF) e pertanto inammissibile. In proposito il ricorso sfugge ad un esame di merito.  
 
4.  
 
4.1. Per tutte queste considerazioni, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto.  
 
4.2. Le spese, ridotte per tenere conto della particolarità della situazione, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano invece ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 7 giugno 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud