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[AZA 7] 
I 149/00 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 7 luglio 2000 
 
nella causa 
P.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- P.________, cittadino italiano, nato nel 1945, ha lavorato in Svizzera dal 1963 al 1977 solvendo i contributi di legge. Rientrato in patria ha continuato a svolgere un'attività lucrativa dipendente, da ultimo per la ditta L.________. 
Il 29 novembre 1995 P.________ ha presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione svizzera per l'invalidità. 
 
Dopo aver esperito i necessari accertamenti d'ordine medico ed economico, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero il 28 novembre 1997 inviava al richiedente un progetto di decisione, con cui respingeva la richiesta di rendita, per carenza dei presupposti invalidanti. Il richiedente presentava ulteriore documentazione medica, che veniva sottoposta al Servizio medico dell'Ufficio AI e al Servizio preposto alla valutazione dell'invalidità. Il 6 luglio 1998 l'Ufficio AI sottoponeva a P.________ un nuovo progetto di decisone, che giungeva alla medesima conclusione. 
Secondo l'amministrazione, il richiedente avrebbe potuto continuare a lavorare in attività leggere compatibili con il suo stato di salute. 
Dopo aver sottoposto la nuova documentazione prodotta dal richiedente al proprio Servizio medico, l'Ufficio AI con decisione dell'11 agosto 1998 respingeva la domanda per carenza dei presupposti invalidanti. 
In patria l'interessato è titolare di una pensione d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 1998. 
 
B.- P.________ presentava ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo di essere posto al beneficio della rendita d'invalidità. 
La Commissione di ricorso ha respinto il gravame con pronunzia del 19 gennaio 2000. Dei motivi della pronunzia sarà detto in seguito, per quanto necessario. 
 
C.- Con il presente ricorso di diritto amministrativo P.________ chiede l'annullamento della suddetta pronunzia e il riconoscimento della rendita d'invalidità. 
L'Ufficio AI propone invece di respingere l'impugnativa. 
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è pronunciato. 
 
Diritto : 
 
1.- a) Nel querelato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto i presupposti del diritto alla rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. 
 
b) È comunque opportuno ribadire al ricorrente la normativa vigente in Svizzera. 
Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. 
L'art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la rendita intera se l'assicurato è invalido almeno al 66 2/3% e la mezza rendita se è invalido almeno al 50%, ma anche il quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. 
 
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 
In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a); i dati economici risultano pertanto determinanti. Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
Infine, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a) oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). 
 
c) Va poi ancora ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui esse sono state rese. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). 
 
2.- a) I giudici di primo grado hanno respinto il gravame del ricorrente facendo proprie innanzi tutto le conclusioni cui è giunta la dottoressa E.________ del Servizio medico dell'Ufficio AI. Quest'ultima, sulla scorta della documentazione medica raccolta dall'INPS e di quella prodotta dall'interessato, ritiene che fino alla data in cui è stata pronunciata la decisone, vale a dire fino all'11 agosto 1998, il ricorrente conservava, malgrado le affezioni di cui è portatore, sulle quali per altro vi è unanimità di giudizio con i medici italiani, ancora un'estesa capacità lavorativa in attività sostitutive, compatibili con lo stato di salute. 
I primi giudici, sulla scorta di questa valutazione della capacità lavorativa in attività sostitutive, hanno poi aderito alle conclusioni del Servizio preposto alla valutazione dell'invalidità, che ha ammesso un grado massimo d'invalidità del 42%. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di distanziarsi da questa conclusione, che trova riscontro, da un lato, nella circostanziata valutazione del Servizio medico dell'Ufficio AI e, dall'altro, nella determinazione del grado d'invalidità da parte del Servizio preposto a questa bisogna. Il grado d'invalidità del 42% appare invero un limite superiore, non appena si consideri che esso è scaturito dall'ipotesi maggiormente favorevole al ricorrente. 
In effetti, il servizio preposto alla valutazione delle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ha posto alla base della propria valutazione il salario più basso che il ricorrente avrebbe potuto conseguire in un'attività sostitutiva e lo ha poi ridotto di un quarto per tener conto delle particolari condizioni di lavoro nella regione in cui vive l'interessato. 
 
b) Certo, il Servizio medico dell'Ufficio AI non nega che le condizioni di salute del ricorrente e quindi la sua capacità di lavoro possano essere peggiorate a dipendenza delle spedalizzazioni verificatesi nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre del 1998. 
Questa circostanza, come spiegato dai giudici di primo grado, non è tuttavia di rilievo per il presente giudizio, poiché è posteriore alla data in cui è stata presa la decisione impugnata. In base alla situazione accertata fino a quel momento, essa merita quindi di essere confermata. 
 
c) Va infine rammentato pure che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla salute non giustifica il riconoscimento di una rendita. Se un assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età o di una formazione insufficiente, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a risponderne; l'"incapacità di lavoro" che ne risulta non è dovuta a una causa per la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 pag. 333 consid. 3c, 1989 pag. 325 consid 2b). 
Sotto questo aspetto il nostro diritto diverge sostanzialmente da quello italiano che invece considera tali fattori. 
 
Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro a seguito della disoccupazione endemica che colpisce una determinata regione, quindi dovuta a veri e propri squilibri del mercato del lavoro, viene assunta nei limiti della legge dall'assicurazione contro la disoccupazione. 
 
3.- Il servizio medico dell'Ufficio AI rileva nondimeno, con riferimento ai rapporti relativi ai periodi di spedalizzazione dal 21 al 29 settembre, dal 21 al 23 ottobre, dal 5 al 9 e dal 23 al 28 novembre 1998, di non disporre dei necessari documenti che gli consentano di valutare nuovamente la capacità lavorativa posteriormente alla data della decisione impugnata in questa sede, segnatamente a partire dal 21 settembre, risp. dal 28 novembre 1998. 
Non può quindi essere escluso un aggravamento delle condizioni di salute e quindi della capacità lavorativa del ricorrente, con ripercussioni sulla sua capacità di guadagno in epoca immediatamente successiva alla data in cui è stata emanata la decisione dell'Ufficio AI dell'11 agosto 1998. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni reputa pertanto opportuno considerare quanto meno il presente ricorso di diritto amministrativo alla stregua di una nuova domanda e retrocedere quindi d'ufficio gli atti del procedimento all'Ufficio AI perché disponga il necessario complemento d'istruttoria e si pronunci sul preteso peggioramento, emanando una nuova decisione suscettibile d'essere impugnata. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.L'inserto della causa è trasmesso all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero perché proceda conformemente ai considerandi. 
 
 
III. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale 
 
 
delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 7 luglio 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: