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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_715/2017  
 
 
Sentenza del 7 agosto 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Donzallaz, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Edy Salmina, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, 
6501 Bellinzona, 
 
Oggetto 
esercizio della professione di fiduciario immobiliare, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 28 giugno 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.79). 
 
 
Fatti:  
A.________ è titolare della B.________, ditta individuale con sede a X.________, iscritta a registro di commercio del Cantone Lucerna dal [...] 2012. 
Con "decisione di accertamento" del 9 gennaio 2017, rilevato che egli è attivo quale fiduciario immobiliare nel Cantone Ticino fin dal 1992 e dispone di uffici a Y.________, l'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario ha assegnato ad A.________ un termine per presentare un'istanza d'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario immobiliare, oppure per comprovare l'assunzione di un fiduciario immobiliare già autorizzato, indicandogli nel contempo che, se non avesse agito in tal senso, sarebbe stato oggetto di un procedimento penale per esercizio abusivo della professione. La legittimità del provvedimento è stata confermata su ricorso anche dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 28 giugno 2017. 
Il 25 agosto 2017, A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui postula: in via principale, che il giudizio dell'istanza inferiore sia annullato; in via subordinata, che il giudizio dell'istanza inferiore sia annullato e l'incarto rinviato alla Corte cantonale, affinché si pronunci di nuovo sulla fattispecie. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretto contro una decisione di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 LTF), in una materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non rientra sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Vertendo (per il momento) la procedura solo sull'assegnazione di un termine per formulare per sé un'istanza di rilascio di un'autorizzazione in tal senso o per comprovare l'effettiva assunzione di un fiduciario immobiliare già autorizzato, l'art. 83 lett. t LTF non trova in effetti applicazione. Di per sé, gli aspetti appena evocati non ostano pertanto a un esame del gravame. 
 
2.   
Per poter procedere a detto esame, occorre però anche che con lo stesso venga impugnata una decisione a norma degli art. 90-93 LTF, condizione che in casu non risulta rispettata. 
 
2.1. Intanto, attraverso il rigetto del ricorso che era stato interposto davanti al Tribunale amministrativo ticinese, il procedimento relativo al rilascio di un'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario immobiliare - nell'ambito del quale l'autorità di vigilanza dovrà svolgere tutti gli accertamenti di fatto necessari ad una corretta applicazione della normativa cantonale, quindi anche dell'art. 9 LFid, che sancisce una riserva in favore della legge federale sul mercato interno - non giunge affatto a termine ma si accinge semmai a cominciare. Già solo per questa ragione, a differenza di quanto indicato nell'impugnativa, data non può essere una decisione finale (art. 90 LTF).  
 
2.2. Nel contempo, il giudizio impugnato, che si limita a respingere il ricorso col quale l'insorgente faceva valere di potersi validamente appellare alla legge federale sul mercato interno: (a) non ha per oggetto delle singole conclusioni, giudicate indipendentemente da altre, ma solo delle argomentazioni di carattere pregiudiziale; (b) non pone fine al procedimento per una parte di litisconsorti, poiché in casu non ve ne sono. Di conseguenza, data non è neanche una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a o lett. b LTF.  
 
2.3. Infine, neppure sussistono gli estremi per entrare in materia in base all'art. 93 cpv. 1 LTF, che ammette il ricorso contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente: se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (lett. b).  
 
2.3.1. Per quanto concerne la condizione posta dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, va detto che con la nozione di pregiudizio irreparabile si intende un pregiudizio di natura giuridica a cui non possa venir posto rimedio successivamente, in particolare mediante una decisione finale favorevole alla parte ricorrente (DTF 134 III 188 consid. 2.1 pag. 190 seg.; 133 IV 139 consid. 4 pag. 141).  
Non avendo l'autorità di vigilanza emanato ancora nessuna decisione di merito sull'esercizio della professione di fiduciario, ma unicamente assegnato un termine per presentare un'istanza di rilascio di un'autorizzazione rispettivamente dimostrare di non averne bisogno, pure tale ipotesi viene però a cadere. Anche considerando la querelata sentenza come una decisione incidentale di natura processuale, il pregiudizio irreparabile richiesto dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è infatti dato. 
 
2.3.2. Quanto all'eventuale ammissibilità del ricorso in ragione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, essa va invece scartata già solo perché - fatta forse eccezione proprio per la questione della riserva in favore della legge federale sul mercato interno (art. 9 LFid), anch'essa mai oggetto di un reale esame da parte dell'autorità preposta (giudizio impugnato, consid. 3.4.3) - l'applicazione della LFid in relazione alle condizioni per l'esercizio della professione di fiduciario immobiliare (art. 6 segg. LFid) non appare legata a nessuna procedura probatoria che possa essere definita come "defatigante o dispendiosa" (DTF 133 IV 288 consid. 3.2 pag. 292, sentenza 2C_814/2012 del 7 maggio 2013 consid. 3.3 con ulteriori rinvii).  
Del resto, chiamato a sostanziare tutte le condizioni di ammissibilità che non appaiono evidenti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47 e 133 II 353 consid. 1 pag. 356) nemmeno il ricorrente sostiene il contrario. 
 
3.   
Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Commissione della concorrenza.  
 
 
Losanna, 7 agosto 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli