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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_455/2007 /biz 
 
Sentenza del 7 settembre 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Raselli, presidente, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Flaviana Biaggi-Fabio, 
Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, 6710 Biasca. 
 
Oggetto 
avviso di pignoramento, 
 
ricorso in materia civile contro la decisione emanata 
il 9 agosto 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Considerando: 
che B.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 3'565.--, oltre spese ed interessi, corrispondenti alle ripetibili attribuitele in una procedura di sfratto; 
che il 26 marzo 2007 il Pretore del distretto di Riviera ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escussa; 
che il 17 aprile 2007 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera ha emesso l'avviso di pignoramento; 
che con sentenza 9 agosto 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escussa contro il predetto provvedimento dell'Ufficio; 
che nel proprio giudizio l'autorità di vigilanza ha rilevato che l'escussa rimetteva inammissibilemente in discussione la causa del credito posto in esecuzione e che l'Ufficio ha agito correttamente emettendo l'avviso di pignoramento dopo aver constatato la crescita in giudicato della decisione di rigetto dell'opposizione; 
che con ricorso in materia civile del 24 agosto 2007 A.________ postula l'accoglimento del proprio ricorso contro l'operato dell'Ufficio; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF (legge sul Tribunale federale; RS 173.110) nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto; 
che in concreto il gravame si esaurisce invece in una critica delle procedure di sfratto e di rigetto dell'opposizione e non menziona alcuna censura diretta contro la motivazione della sentenza dell'autorità di vigilanza; 
che il ricorso manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela quindi inammissibile e può essere deciso dal presidente nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 7 settembre 2007 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: