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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_415/2018  
 
 
Sentenza del 7 settembre 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
Municipio di Bellinzona, 
piazza Nosetto, 6500 Bellinzona, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, 
Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
domanda di adozione di misure provvisionali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 luglio 2018 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. 52.2017.323). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 3 marzo 2017 A.________ ha chiesto al Municipio dell'allora Comune di Giubiasco (ora Bellinzona) di intervenire ai sensi della legge edilizia, per accertare la conformità di una nuova asserita destinazione di un'autorimessa appartenente a B.________. Il 22 marzo 2017 il Municipio ha evaso l'istanza, comunicando che dalle verifiche effettuate non risultava l'esercizio di alcuna attività lavorativa all'interno dell'autorimessa. 
 
B.   
Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento e che, in via provvisionale, al proprietario dell'autorimessa venissero imposti provvedimenti volti a escludere un uso contrario alla sua destinazione originaria. Con decisione del 17 maggio 2017 il Presidente del Governo ha respinto l'istanza di misure provvisionali, ponendo a carico dell'istante una tassa di giustizia di fr. 300.--. Adito da quest'ultimo, con giudizio del 16 luglio 2018 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso nella misura in cui non l'ha stralciato dai ruoli, visto che nel frattempo, con decisione di merito del 13 giugno 2018, il Governo aveva stralciato dai ruoli il ricorso siccome divenuto privo di oggetto, poiché dall'autorimessa era stato asportato quanto depositatovi, ripristinando la situazione antecedente. 
 
C.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. Il ricorrente richiama l'art. 100 LTF e il termine di 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza impugnata, da lui ricevuta il 18 luglio 2018. Invoca la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto, per sostenere che il gravame sarebbe tempestivo. A torto.  
Egli disattende infatti che secondo l'art. 46 cpv. 2 LTF, la sospensione dei termini non si applica, tra l'altro, nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali. Ora, nella fattispecie è manifesto, come espressamente ritenuto dal Giudice delegato e non contestato dal ricorrente, che la vertenza riguarda il diniego della domanda di adozione di misure provvisionali da parte del Presidente del Governo, rifiuto confermato dalla Corte cantonale. Trattandosi di un procedimento concernente una misura provvisionale, contrariamente alla tesi ricorsuale, i termini ricorsuali non erano quindi sospesi durante le ferie giudiziarie. Il ricorso avverso la decisione impugnata, ricevuta dal ricorrente il 18 luglio 2018, impostato il 31 agosto 2018, è pertanto tardivo e non può quindi essere esaminato nel merito. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, a B.________, a C.________, al Municipio di Bellinzona, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Presidente del Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 settembre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri