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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_879/2014  
   
   
 
 
Decreto del 7 ottobre 2014 
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Mathys, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (furto); 
ritiro del ricorso (art. 32 cpv. 2 LTF), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 30 luglio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con scritto del 10 settembre 2014 A.________ ha chiesto il riesame della sentenza del 30 luglio 2014 con cui la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il suo reclamo; 
 
che il 4 ottobre 2014 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di rinunciare alla causa; 
che il presidente della corte o il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali; 
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 ottobre 2014 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy