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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_506/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 7 ottobre 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Luca Pagani, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
 
Municipio di X.________. 
 
Oggetto 
risanamento di un sito contaminato; spese, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 agosto 2015 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ SA era proprietaria del fondo xxx di X.________, sul quale dal 1960 al 1972 vi aveva insediato una discarica per il deposito di residui derivanti dalla sua attività di raffinazione di oli lubrificanti e di sottoprodotti petroliferi. Nel 1988 il fondo era stato ceduto, in parte, a una persona, poi divenutane proprietaria unica. Con risoluzione del 29 gennaio 2007 il Dipartimento del territorio ha approvato il progetto di risanamento del sito contaminato, addebitando alla citata società, ritenuta perturbatrice per comportamento, il 95 % delle relative spese; il restante 5 % è stato addossato al nuovo proprietario, quale perturbatore per situazione. L'8 aprile 2008 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dipartimentale. 
 
B.   
Mediante giudizio del 23 aprile 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso della società e rinviato gli atti al Dipartimento del territorio, affinché stabilisca le quote di partecipazione ai diversi costi da addebitare all'insorgente e allo Stato del Cantone Ticino, ritenuti perturbatori per comportamento, rispettivamente ai successori del nuovo proprietario del fondo. Con sentenza 1C_289/2012 del 20 giugno 2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società contro questa decisione incidentale. 
 
C.   
Con risoluzione 29 aprile 2014 il Dipartimento del territorio ha posto le spese di fr. 9'924'776.--, anticipate dal Cantone, a carico di A.________ SA in ragione dell'80 %, decisione confermata dal Governo cantonale l'11 novembre 2014. Adito dall'interessata, con giudizio del 25 agosto 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il ricorso e annullato la decisione governativa e quella dipartimentale, retrocedendo gli atti al Dipartimento affinché, concesso alla società la facoltà di esprimersi sui conti consuntivi, emetta una nuova decisione. 
 
D.   
Contro questa sentenza A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).  
 
1.2. La ricorrente sostiene che, riguardo alla questione della sua legittimazione attiva accertata soltanto limitatamente alla contestazione della quota di partecipazione alle spese, ma non ammessa riguardo alla criticata qualifica di perturbatrice per comportamento e alla prescrizione, si sarebbe in presenza di una decisione finale. Ciò poiché la Corte cantonale ha ritenuto ch'essa non può contestare il suo grado di responsabilità, tale quesito essendo già stato oggetto della sua precedenza sentenza del 23 aprile 2012. Al riguardo, la ricorrente rileva che il Tribunale federale nella sentenza del 20 giugno 2012, dichiarando il ricorso inammissibile, non si era pronunciato sulla qualifica di perturbatrice per comportamento, né sulla prescrizione. Ne deduce che la Corte cantonale avrebbe dovuto pronunciarsi su tutte le censure da essa sollevate, affinché le rimanga aperta la facoltà di sottoporle, almeno una volta, al giudizio del Tribunale federale.  
 
1.3. L'assunto chiaramente non regge. La contestata decisione della Corte cantonale costituisce infatti, come quella precedente, una decisione di rinvio e quindi una decisione incidentale, contro la quale, come noto alle parti (vedi sentenza del 20 giugno 2012), il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, manifestamente non adempiute in concreto.  
 
La ricorrente parrebbe in effetti disattendere che, qualora un ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 dell'art. 93 LTF non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). La ricorrente potrà pertanto impugnare, se del caso, non soltanto un'eventuale futura decisione del Tribunale cantonale amministrativo ma, datene le condizioni, oltre a quella in questione, anche quella precedente del 23 aprile 2012. 
 
1.4. D'altra parte, la ricorrente sostiene, a torto, che in assenza di un'entrata nel merito del ricorso in esame dovrebbe pagare la tassa di giustizia di fr. 2'000.-- accollatale nella decisione dipartimentale, benché davanti al Tribunale cantonale amministrativo abbia ottenuto ragione e la risoluzione sia stata annullata con il giudizio impugnato. Va da sé che con l'annullamento della decisione dipartimentale decadono anche le relative spese. Per di più, la regolamentazione delle spese giudiziarie e delle ripetibili costituisce una decisione incidentale, sulla quale non ci si può pronunciare a titolo pregiudiziale senza esaminare la fondatezza del gravame presentato nella sede cantonale. Ora, il Tribunale federale deve pronunciarsi una volta sola su un processo e soltanto quando è certo che la ricorrente abbia subito un danno definitivo (DTF 135 III 329 consid. 1.2.2 pag. 333 seg.; 133 V 645 consid. 2.1 in fine e 2.2; 131 III 404 consid. 3; sentenza 1C_695/2013 dell'11 settembre 2013 consid.1.4.1).  
 
2.   
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato, al Municipio di X.________, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dell'ambiente. 
 
 
Losanna, 7 ottobre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri