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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.240/2002 /bom 
 
Sentenza del 7 novembre 2002 
II Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Betschart e Müller, 
cancelliere Cassina. 
 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati, 
via Soldino 22, casella postale 218, 6903 Lugano, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
art. 29 e 30 Cost. (permesso di dimora) 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 
24 settembre 2002 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
A.A.________ (1960), cittadina domenicana, è entrata in Svizzera per esercitare la professione di artista-ballerina. Nel 1991 le è stato rilasciato, per motivi di salute, un permesso di dimora fuori contingente. Il 14 aprile 1995 si è sposata con il connazionale B.A.________ (1965) e l'11 dicembre 1995 è nata la figlia C.A.________. Entrambi hanno ottenuto un permesso di dimora annuale. Dopo una serie di fatti che non occorre qui riassumere, con decisioni del 12 e 18 ottobre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino si è rifiutata di rinnovare ai membri della famiglia A.________ il permesso di dimora annuale, per il fatto che avevano percepito, fino al mese di giugno del 1998, prestazioni assistenziali per oltre fr. 167'000.--, nonché per l'assenza di elementi in grado di far apparire come verosimile la restituzione di tale somma. Il successivo ricorso degli interessati è stato respinto dal Consiglio di Stato ticinese con decisione del 5 settembre 2000, poi cresciuta in giudicato. Il 13 dicembre 2000 essi hanno depositato dinanzi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione e alla Cancelleria del Consiglio di Stato ticinese un' "istanza di riconsiderazione di rinnovo del permesso di dimora". Trattando tale atto alla stregua di una domanda di revisione del proprio precedente giudizio, il 9 gennaio 2001 il governo ticinese ha dichiarato che, per quanto ricevibile, la stessa andava respinta. Con decisione del 18 agosto 2001 il Tribunale federale ha a sua volta respinto, in quanto ammissibile, il ricorso di diritto pubblico inoltrato dagli interessati contro tale giudizio governativo, rilevando, tra le varie cose, che era stato a giusto titolo che l'esecutivo non aveva proceduto pure al riesame della fattispecie, visto che un simile compito spettava semmai all'autorità di prime cure. 
B. 
Preso atto di ciò, il 6 febbraio 2002 la famiglia A.________ ha quindi sollecitato la Sezione ticinese dei permessi e dell'immigrazione ad evadere alla stregua di una domanda di riesame il suo scritto del 13 dicembre 2000. Con decisione dell'8 marzo 2002 quest'ultima ha dichiarato inammissibile la richiesta, rilevando che i fatti addotti a sostegno della medesima (peggioramento dello stato di salute di A.A.________ e disponibilità al rimborso del debito assistenziale) non erano nuovi. Tale pronuncia è stata confermata su ricorso dal Governo ticinese con giudizio del 24 settembre 2002. 
C. 
Il 30 ottobre 2002 A.A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso con cui chiede l'annullamento di quest'ultimo giudizio governativo. Censura la violazione degli art. 29 e 30 Cost. Nessuna presa di posizione in merito al gravame è stata chiesta alle autorità cantonali. 
 
Diritto: 
1. 
Visto il carattere sussidiario del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), conviene esaminare previamente se il gravame possa essere trattato come ricorso di diritto amministrativo. In materia di polizia degli stranieri, un simile rimedio non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). In concreto, la ricorrente non può prevalersi di nessuna norma di diritto federale o internazionale da cui dedurre un diritto al rinnovo del permesso di dimora. Il gravame, trattato quale ricorso di diritto amministrativo, è dunque inammissibile. 
1.1 Vagliando poi se l'impugnativa sia ricevibile quale ricorso di diritto pubblico, va detto che, vista la mancanza per la ricorrente di un diritto al rinnovo del permesso di dimora, ella non è toccata dalla decisione litigiosa nei suoi interessi giuridicamente protetti (art. 88 OG), per cui difetta della legittimazione a proporre il citato rimedio (cfr. DTF 126 I 81 consid. 3 e 126 II 377 consid. 4 con rispettivi rinvii). L'insorgente potrebbe nondimeno far valere la disattenzione di quei diritti di parte, riconosciutigli dall'ordinamento cantonale o direttamente dalla Costituzione federale, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale. In questi casi non è però legittimata a contestare, anche solo in modo indiretto, il merito della causa (DTF 122 I 267 consid. 1b e rinvii). 
2. 
2.1 La ricorrente si duole per non avere potuto fare valere a livello cantonale le proprie ragioni dinanzi ad un tribunale indipendente. A questo proposito censura la violazione dell'art. 30 Cost. La doglianza, di massima ricevibile, è manifestamente infondata. Detta norma non sancisce una garanzia generale della via giudiziaria, ma si limita ad istituire la facoltà di adire un tribunale laddove ciò è previsto dal diritto interno o dal diritto internazionale pubblico e, in particolar modo, dall'art. 6 n. 1 CEDU (decisione del Tribunale federale del 23 agosto 2002 nella causa 2P.69/2002 destinata a pubblicazione, consid. 2; DTF 126 II 377 consid. 8d/bb; cfr. Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, in: FF 1997 I 171 e seg.). Ora, per costante prassi, le decisioni in materia di entrata, di soggiorno e di espulsione di cittadini stranieri non sono delle controversie di carattere civile o penale ai sensi della citata disposizione convenzionale e, in quanto tali, non ricadono nel campo di applicazione della medesima (cfr. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2a ed., Kehl/Strasburgo/Arlington 1996, ad art. 6 n. 52, pag. 190 con numerosi riferimenti). Né tantomeno la legislazione interna prevede in questa materia la necessità di istituire una via di ricorso giudiziaria. Di conseguenza la mancanza a livello cantonale di un'autorità giudiziaria indipendente, competente ad esaminare la vertenza in oggetto, non disattende le garanzie dell'art. 30 Cost. 
2.2 L'insorgente rimprovera poi al Consiglio di Stato di essere incorso in un diniego di giustizia formale. A questo proposito sostiene che il governo ticinese non avrebbe vagliato se nel caso concreto sia avvenuto un cambiamento delle circostanze tale da giustificare il riesame della fattispecie. Inoltre, critica i motivi addotti dall'esecutivo cantonale per confermare il rigetto della domanda di riesame. Sennonché, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti di forma sanciti dall'art. 90 cpv. 1 OG, dette censure non concernono affatto i diritti di parte della ricorrente, come sostenuto nel gravame, quanto semmai il merito della decisione impugnata e per questa ragione risultano inammissibili nel presente ambito. Anche la critica nei confronti del governo ticinese di non avere dato seguito, sulla base di un'anticipata valutazione delle prove, alla domanda dell'insorgente di fare allestire una perizia medica è irricevibile, trattandosi di una questione che non può essere separata dal merito della causa e il cui esame non può dunque essere preteso da chi non è legittimato ad impugnare il medesimo (DTF 120 Ia 230 consid. 1 in fine con riferimenti). 
3. 
Manifestamente infondato, per quanto ricevibile, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Visto l'esito del medesimo, la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
Losanna, 7 novembre 2002 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: