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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_832/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 7 novembre 2013  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Micol Morganti Perucchi, 
ricorrente, 
 
contro  
 
avv. B.________, 
quale amministratore della successione fu C.________, 
opponente, 
 
Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 settembre 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, a seguito della grida per la ricerca di eredi nella successione fu C.________, A.________ si è annunciata quale erede entro i termini di pubblicazione; 
che con decisione 18 aprile 2013 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha accertato che A.________ appartiene alla stirpe dei bisavi di C.________ e che la successione di quest'ultima va quindi devoluta allo Stato del Cantone Ticino (art. 460 e 466 CC), e ha inoltre ordinato la pubblicazione di una nuova grida e la confezione di un inventario (art. 592 CC); 
che con appello (" Widerspruch ") 12 maggio 2013 A.________ ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di essere riconosciuta erede di C.________; 
che con sentenza 27 settembre 2013 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello; 
che con ricorso in materia civile 4 novembre 2013 A.________ è insorta al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza 27 settembre 2013 ed il riconoscimento della sua qualità di erede; 
che la ricorrente ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); 
che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF); 
 
che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF); 
 
che la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente il 1° ottobre 2013; 
 
che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 2 ottobre 2013 per scadere il 31 ottobre 2013; 
 
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 4 novembre 2013 (data del timbro postale) si appalesa tardivo e quindi inammissibile; 
che in virtù dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; 
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 novembre 2013 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini