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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_932/2020  
 
 
Sentenza del 7 dicembre 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone, 
via Papogna 10, 6616 Losone. 
 
Oggetto 
curatela, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 ottobre 2020 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (9.2020.134). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Dal 2013 A.________ è posto al beneficio di una curatela generale ai sensi dell'art. 398 CC (in precedenza era stato al beneficio di una curatela amministrativa e poi di una tutela volontaria). Nel 2019 egli ha chiesto all'Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone di revocare la misura. Dopo aver fatto esperire una perizia psichiatrica e preso atto delle osservazioni presentate dalla curatrice B.________, con decisione 9/10 luglio 2020 l'autorità di protezione ha respinto l'istanza. 
 
Con scritto 23 ottobre 2020 A.________ ha chiesto alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino " la restituzione dell'esercizio dei diritti civili ". Mediante sentenza 29 ottobre 2020 la Corte cantonale ha dichiarato inammissibile tale istanza, osservando che A.________ non manifestava la volontà di introdurre un reclamo avverso la decisione 9/10 luglio 2020 dell'autorità di protezione (reclamo che sarebbe in ogni modo stato irricevibile in quanto tardivo) e che la richiesta di restituzione dell'esercizio dei diritti civili non poteva essere rivolta direttamente alla Camera di protezione, pena la violazione del doppio grado di giurisdizione. 
 
2.   
Con " ricorso " datato 4 novembre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, in sostanza, la revoca della curatela generale e un risarcimento per " danni psicologici, morali e fisici ". Il ricorrente si è nuovamente rivolto al Tribunale federale mediante scritto 23 novembre 2020. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
Il gravame all'esame non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente, infatti, non si confronta minimamente con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale di inammissibilità, ma si limita a esporre la sua versione dei fatti e a formulare accuse alla curatrice e alle autorità che si sono occupate del caso. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Nella presente fattispecie si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone, alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla curatrice B.________. 
 
 
Losanna, 7 dicembre 2020 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini