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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.394/2004 /viz 
 
Sentenza dell'8 febbraio 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Zappelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
attore e ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Carlo Maccanetti, 
contro 
 
B.________, 
convenuto e opponente, 
patrocinato dall'avv. Elvezio Lorenzetti, 
Oggetto 
contratto di mutuo, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata 
il 20 settembre 2004 dalla II Camera civile del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 6 gennaio 1992 A.________ ha sottoscritto un riconoscimento di debito nei confronti di B.________ per fr. 200'000.--, impegnandosi nel contempo a restituire tale somma, senza interessi, entro il 30 novembre 1992. 
B. 
Entrambe le parti riconoscono l'avvenuto rimborso di fr. 100'000.--. 
Controversa è per contro la restituzione dell'importo rimanente. A.________ reputa infatti che il debito sia stato saldato il 30 marzo 1993, mediante un versamento da parte della "sua" ditta X.________ AG di Zollikon. B.________ sostiene invece che il pagamento della X.________ AG si inserisce nel quadro dei rapporti esistenti tra lui e questa società, sicché esso non può in nessun caso essere considerato come versamento per conto di A.________, atto ad estinguere il debito. Egli contesta inoltre l'asserita identità tra la società ed il debitore, donde l'impossibilità di ammettere un'eventuale compensazione. 
C. 
Il litigio è sfociato in una procedura esecutiva contro A.________. 
L'azione di disconoscimento di debito da lui introdotta è stata respinta dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città il 10 giugno 2003. Il giudice ha infatti ritenuto non dimostrato che il pagamento fatto dalla X.________ AG fosse destinato alla parziale estinzione del debito di A.________, il quale non ha nemmeno provato che vi fosse identità economica con la società. È stata per contro accertata l'esistenza di un debito della X.________ AG nei confronti di B.________, così che questi, in mancanza di indicazioni in punto alla causale del versamento, poteva legittimamente ritenere ch'esso fosse da imputare a tale debito e non a quello privato di A.________. 
D. 
Con sentenza del 20 settembre 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'impugnativa presentata dal soccombente, confermando in sostanza le conclusioni pretorili, anche se con una motivazione parzialmente diversa. 
Come il primo giudice, anche la massima istanza cantonale ha infatti negato ad A.________ la possibilità di estinguere il proprio debito compensandolo con il credito vantato dalla X.________ AG nei confronti di B.________, non essendovi identità fra le parti. Per quanto concerne il motivo del versamento effettuato dalla società, la Corte ticinese ha invece osservato come essa abbia aperto nella propria contabilità un conto sul quale l'importo di fr. 100'000.-- è stato rubricato quale mutuo da lei concesso allo stesso B.________. Qualora si fosse trattato di un pagamento per conto di A.________ - destinato ad estinguere il debito contratto il 6 gennaio 1992 - la società lo avrebbe semmai rubricato quale mutuo a favore di questi. 
E. 
Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 22 ottobre 2004, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. Con il secondo rimedio, fondato sulla violazione del diritto federale, egli ha chiesto l'annullamento della sentenza cantonale e il disconoscimento del debito. 
Nella risposta del 13 dicembre 2004 B.________ ha proposto la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto in quanto ammissibile, per cui nulla osta all'esame del ricorso per riforma. 
2. 
Prima di trattare gli argomenti proposti nell'impugnativa appare utile rammentare che nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (quale ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). 
Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv.1 lett. c OG; DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106 con rinvii). 
3. 
Da questi principi discende l'inammissibilità pressoché integrale del gravame sottoposto al Tribunale federale. 
La censura relativa alla violazione dell'art. 120 CO, che regola la compensazione, si avvera d'acchito inammissibile siccome fondata sulla tesi dell'identità fra l'attore e la società, che la Corte cantonale ha reputato non dimostrata sulla base di un apprezzamento probatorio che - come esposto nel quadro dell'esame del rimedio introdotto parallelamente - non è arbitrario. 
Quella concernente la violazione dell'art. 68 CO, secondo cui il debitore non è tenuto ad adempiere personalmente l'obbligazione, è invece priva di ogni pertinenza. L'autorità ticinese non ha infatti escluso a priori la possibilità che il debito dell'attore venisse saldato da un terzo, ovvero dalla società. Ha semmai constatato che ciò non è avvenuto, posto come la società non abbia iscritto nella propria contabilità il versamento quale mutuo a favore dell'attore bensì quale mutuo al convenuto. 
L'attore non ha infine miglior fortuna laddove si prevale della violazione dell'art. 86 CO. Tale norma presuppone infatti che un debitore abbia più debiti nei confronti di un medesimo creditore e nella fattispecie in rassegna la Corte ticinese ha accertato l'esistenza di un unico debito fra l'attore e il convenuto. 
4. 
Manifestamente infondato, il ricorso per riforma deve venire respinto nella (limitata) misura in cui ammissibile. 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dell'attore, che rifonderà fr. 6'000.-- al convenuto per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 8 febbraio 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: