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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.449/2004 /viz 
 
Sentenza dell'8 marzo 2005 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Meyer, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Michele Franscini, 
 
contro 
 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
opponenti, patrocinati dall'avv. Brenno Brunoni, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (competenza territoriale; provvedimenti assicurativi dell'eredità), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'8 novembre 2004 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Fatti: 
 
A. 
E.________, nata nel 1923 ed attinente di Ronco sopra Ascona, ha con un testamento olografo del 14 settembre 1997 in particolare istituito suoi eredi B.________, C.________, D.________ e A.________. Con successivo testamento olografo del 25 giugno 1998 ha istituito A.________ quale erede unico e disposto diversi legati. In un terzo testamento del 28 luglio 1998 ha nuovamente predisposto diversi legati fra l'altro in favore B.________, C.________, D.________ e designato A.________ suo erede universale sulla rimanenza. Il 29 ottobre 2000, dopo essere stata domiciliata a Muralto dall'aprile 1997, ha comunicato a tale Comune la sua partenza per il Principato di Monaco, dove aveva ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo. Nel marzo 2003 E.________ è deceduta in Francia senza lasciare discendenti. 
B. 
In accoglimento di un'istanza di B.________, C.________ ed D.________ il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato il 29 agosto 2003 l'apposizione dei sigilli alle due proprietà per piani della defunta, la confezione di un inventario e l'amministrazione dell'eredità. Il Pretore ha pure invitato il notaio detentore dei predetti tre testamenti a procedere alla pubblicazione delle disposizioni di ultime volontà. Con sentenza 8 novembre 2004 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione di primo grado respingendo, in quanto ricevibile, un appello con cui A.________ lamentava l'incompetenza territoriale del Pretore. 
C. 
Il 7 dicembre 2004 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale sia un ricorso di diritto pubblico che un ricorso per nullità. Con il primo rimedio postula l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa alla Corte di appello, affinché statuisca nel senso dei considerandi. Secondo il ricorrente la Corte cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio sia quando ha applicato le norme sulla competenza internazionale e la legge processuale cantonale, sia quando ha accertato i fatti e valutato le prove. 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale soprassiede - di regola - alla sentenza sul ricorso per nullità fino a decisione del parallelo ricorso di diritto pubblico (art. 57 cpv. 5 OG a cui rinvia per il ricorso per nullità l'art. 74 OG; DTF 118 II 521 consid. 1 pag. 523). In concreto non vi è motivo di derogare a tale principio. 
2. 
2.1 Il ricorso di diritto pubblico, interposto in tempo utile (art. 89 cpv. 1 OG) contro una decisione finale emanata dall'ultima istanza cantonale, è ricevibile dal profilo dell'art. 86 cpv. 1 OG
2.2 Nella procedura cantonale controversa era la competenza del Pretore della giurisdizione di Locarno Città ad emanare provvedimenti assicurativi concernenti la devoluzione dell'eredità (apposizione dei sigilli giusta l'art. 552 CC, confezione di un inventario ai sensi dell'art. 553 CC, amministrazione dell'eredità secondo l'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC, pubblicazione delle disposizioni d'ultima volontà in virtù dell'art. 556 seg. CC). Il ricorrente, istituito erede dalla defunta, è manifestamente toccato dalla decisione cantonale, la quale ha riconosciuto - in applicazione dell'art. 86 LDIP - la competenza delle autorità e dei tribunali svizzeri per il procedimento successorio e le controversie ereditarie e ha confermato i citati provvedimenti assicurativi. Egli è quindi legittimato ad inoltrare il presente ricorso. 
3. 
La Corte cantonale ha, con riferimento alla competenza delle autorità svizzere, esaminato se l'ultimo domicilio della defunta fosse nella giurisdizione della Pretura di Locarno Città. Ha ritenuto in sostanza che, alla luce di tutte le circostanze, era possibile che la defunta, da anni domiciliata in Ticino, avesse nel 2000 effettivamente avuto l'intenzione di stabilirsi a Monaco e che era altrettanto possibile che ciò fosse realmente avvenuto fino al 2001. Tuttavia, diversi elementi rivelano, in modo oggettivo e riconoscibile a terzi, che nel 2002 ella aveva trascorso la maggior parte del suo tempo a Muralto e che tale Comune era tornato ad essere il centro dei suoi interessi personali. Sempre secondo i giudici cantonali, nemmeno dal fatto che le autorità monegasche avevano cominciato ad occuparsi della successione può essere dedotto che la defunta non fosse domiciliata in Svizzera o che le autorità elvetiche siano incompetenti. Il Tribunale di appello è quindi giunto alla conclusione che l'ultimo domicilio della defunta era in Svizzera e che le autorità ticinesi erano pertanto competenti - in virtù dei combinati art. 86 cpv. 1 e 20 cpv. 1 lett. a LDIP - ad emanare provvedimenti assicurativi, di per sé incontestati, concernenti la successione. 
4. 
Giusta l'art. 84 cpv. 2 OG, anche nei casi elencati dal cpv. 1 di tale articolo, un ricorso di diritto pubblico è unicamente ammissibile se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta al Tribunale federale mediante azione o altro rimedio. I provvedimenti assicurativi concernenti la devoluzione dell'eredità non sono impugnabili con un ricorso per riforma, perché attengono alla giurisdizione non contenziosa (DTF 91 II 395 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, pag. 75 seg. n. 55). Nei procedimenti civili in cui non può essere interposto un ricorso per riforma ai sensi degli articoli 44 a 46 OG è però ammissibile un ricorso per nullità contro le decisioni pronunciate in ultima istanza da autorità cantonali, quando siano state violate prescrizioni del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, sulla competenza delle autorità per materia, territorio o internazionale (art. 68 cpv. 1 lett. e OG). 
Il ricorrente lamenta un'interpretazione arbitraria delle disposizioni relative alla competenza territoriale. Egli afferma che l'autorità cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio quando ha interpretato la fattispecie nel senso che al momento del decesso l'ereditanda non era domiciliata a Montecarlo, ma in Svizzera. L'autorità cantonale avrebbe pure ignorato la competenza delle autorità del Principato. Ora, il ricorrente misconosce che, fondandosi sulle circostanze di fatto attinenti alla vita dell'ereditanda, i giudici cantonali hanno concluso, applicando il diritto, che al momento della morte di quest'ultima il suo centro degli interessi, presupposto necessario per riconoscere la costituzione di un domicilio, si trovava in Svizzera. Sapere se nel momento determinante la testatrice dimorava in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e vi avesse quindi il suo ultimo domicilio ai sensi dei combinati art. 20 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 LDIP è una questione di diritto (cfr. DTF 120 III 7 consid. 2; 97 II 1 consid. 3). Attiene pure al diritto il quesito di sapere se il fatto che le autorità monegasche avevano iniziato ad occuparsi della successione escluda sia l'esistenza di un ultimo domicilio in Svizzera della defunta, sia la competenza delle autorità svizzere. Atteso che nel procedimento in esame è pure aperta la via del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 68 OG, siffatte questioni di diritto non possono essere vagliate nel presente ricorso di diritto pubblico. Alla precedenza del ricorso per nullità, rispettivamente alla sussidiarietà assoluta del ricorso di diritto pubblico, non osta nemmeno l'invocazione dell'art. 84 cpv. 1 lett. d OG concernente le norme di diritto federale sulla delimitazione della competenza per materia o per territorio (v. il chiaro tenore dell'art. 84 cpv. 2 OG e Messmer/Imboden, op. cit., pag. 221, n. 155). 
5. 
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c). 
5.1 Il ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di aver effettuato un accertamento dei fatti e una valutazione delle prove arbitrari. Sostiene che il consumo di elettricità negli appartamenti della defunta non era un criterio idoneo per determinare il domicilio, atteso che tali appartamenti potevano pure essere stati occupati da terzi. Così facendo il ricorrente critica la constatazione della Corte cantonale - non basata esclusivamente sul consumo di energia elettrica, ma pure sui pasti mangiati fuori casa - secondo cui la defunta ha trascorso quasi due terzi del suo ultimo anno di vita, rispettivamente la maggior parte del 2002 a Muralto. Egli non dimostra però in che modo tale conclusione, che attiene ai fatti, della Corte cantonale inerente al luogo in cui la defunta ha effettivamente risieduto sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva o in che modo siano state trascurate prove da cui avrebbe potuto risultare il contrario (cfr. DTF 128 I 81 consid. 2 pag. 86; 118 Ia 28 consid. 1b pag. 30). La censura, che non soddisfa i requisiti di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, si rivela pertanto inammissibile. 
5.2 Infine, secondo il ricorrente, i giudici cantonali avrebbero violato l'art. 360 cpv. 2 del Codice di procedura civile (CPC) ticinese, perché non hanno né assunto informazioni né provocato spiegazioni da terzi. In virtù dell'appena citata norma, nell'ambito di una procedura non contenziosa i giudici cantonali possono effettivamente assumere informazioni d'ufficio e chiedere spiegazioni a terzi. Sennonché tale facoltà rientra nel loro libero potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 360 CPC ticinese). Ora, il ricorrente non spiega per quale motivo l'autorità cantonale avrebbe abusato (art. 9 Cost.) del suo potere di apprezzamento, ritenendo che i documenti prodotti dagli istanti innanzi al Pretore e dal qui ricorrente davanti alla Corte di appello permettevano di rispondere ai quesiti giuridici sollevati. Ne segue che pure questa censura dev'essere dichiarata inammissibile, perché non rispetta i requisiti di motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso risulta inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 8 marzo 2005 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: