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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_577/2021  
 
 
Sentenza dell'8 marzo 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Hohl, Kiss, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ AG, 
patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli, 
opponente. 
 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata l'8 ottobre 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2021.18). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
L'11 giugno 2001, A.________ ha aperto un conto/deposito privato presso la banca B.________ AG, sul quale ha successivamente conferito procura alla moglie e al figlio C.________. Il 3 luglio 2006, C.________ ha sottoscritto un ordine di acquisto dal conto del padre del titolo "2.375 % Euro Medium-term Notes D.________" per fr. 50'000.--. Il 24 gennaio 2007, A.________ e C.________ hanno aperto presso B.________ AG un conto e deposito cointestato con diritto di firma individuale, sul quale sono stati trasferiti gli averi, compreso il suddetto titolo, precedentemente depositati sul conto/deposito iniziale, che è stato estinto. 
Nell'ottobre del 2008, è stata avviata nei confronti della D.________, società emittente del titolo, una procedura fallimentare, essendo stata colpita dalla "crisi dei subprime". A seguito del fallimento della società, C.________ ha lamentato una perdita finanziaria sull'investimento, rimproverando alla banca carenze nella consulenza e nell'informazione. B.________ AG ha negato una sua responsabilità.  
 
B.  
Con petizione del 2 luglio 2012, A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del Distretto di Lugano B.________ AG, chiedendone in particolare la condanna al pagamento di fr. 50'125.--, oltre interessi. Con sentenza del 23 dicembre 2020, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. 
 
C.  
Con sentenza dell'8 ottobre 2021, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un appello presentato da A.________ contro il giudizio pretorile, confermandolo. 
 
D.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia civile del 9 novembre 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di condannare B.________ AG a versargli l'importo di fr. 50'125.--, oltre interessi. Chiede inoltre di porre le spese processuali e le ripetibili della sede cantonale a carico della banca. In via subordinata, postula il rinvio degli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere l'accertamento arbitrario dei fatti e la violazione del diritto federale. 
Con risposta del 21 gennaio 2022, l'opponente propone di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso da un'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), che ha statuito in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo, il ricorso è ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e di motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare puntualmente nei motivi del ricorso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 e rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 104 consid. 1.5).  
Inoltre, quando la sentenza impugnata poggia su diverse motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 e rinvii). 
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre la propria opinione senza confrontarsi in modo puntuale con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. In particolare, l'esposto cronologico dei fatti e dell'iter procedurale (cfr. ricorso da pag. 5 a pag. 20) non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 1C_534/2021 del 24 agosto 2022 consid. 2.2 e rinvio). Il ricorso è parimenti inammissibile laddove il ricorrente si limita a sollevare critiche in merito alle argomentazioni esposte dalla Corte cantonale a titolo abbondanziale, ma omette di contestare puntualmente la motivazione principale d'irricevibilità delle censure d'appello.  
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha rilevato che, con l'appello, il ricorrente aveva contestato che il titolo "2.375 % Euro Medium-term Notes D.________" fosse una semplice obbligazione: aveva per contro sostenuto che si trattava di un prodotto strutturato, inadatto ad un investitore privato. La Corte cantonale ha ritenuto irricevibile tale censura, siccome egli non si era confrontato puntualmente con le considerazioni contenute nella sentenza di primo grado, limitandosi ad opporre una propria lettura dei fatti. La Corte cantonale ha in particolare rilevato come il ricorrente non avesse spiegato le ragioni per cui sarebbe scorretto ritenere, sulla base della perizia giudiziaria, che il titolo D.________ in questione poteva essere considerato, al momento dell'acquisto nel luglio del 2006, un investimento prudente con un grado di rischio basso.  
 
3.2. Con il ricorso al Tribunale federale, il ricorrente adduce che in realtà l'appello sarebbe stato sufficientemente motivato, giacché egli si sarebbe puntigliosamente soffermato sull'effettiva pericolosità del titolo, contrapponendola alla constatazione del giudice di primo grado secondo cui "qualsiasi investimento può essere inserito nel portafoglio di un cliente retail, purché abbia un rating AAA". Adduce di avere citato estesamente il prospetto di emissione del titolo D.________ per dimostrare che non si sarebbe trattato di una semplice obbligazione, bensì di un prodotto finanziario rischioso riservato ai professionisti, indipendentemente dal rating favorevole. Rileva inoltre di avere citato il complemento peritale, che confermava come il titolo fosse destinato ai clienti istituzionali e come B.________ AG, dal canto suo, avesse venduto le quote del titolo che lei stessa deteneva.  
 
3.3. Con queste argomentazioni, il ricorrente non si confronta tuttavia con le esigenze di motivazione dell'appello e non fa pertanto valere una precisa violazione dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Questa norma obbliga l'appellante a dimostrare l'erroneità della decisione impugnata mediante una motivazione sufficientemente esplicita, che possa essere compresa facilmente dall'autorità superiore. Ciò presuppone la designazione precisa dei passaggi contestati e delle prove sulle quali si fondano le critiche. Non basta rinviare alle allegazioni proposte davanti alla prima istanza o rivolgere contro la sentenza impugnata solo delle critiche di carattere generale (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). In altre parole, l'appellante deve proporre un confronto critico e puntuale con la motivazione del giudizio dell'istanza inferiore (cfr. sentenza 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 4.5 e rinvio).  
 
3.4. Nell'appello, il ricorrente non si è confrontato in modo specifico con i considerandi della sentenza di primo grado e con il contenuto della perizia giudiziaria alla base di tale decisione. Contrariamente all'asserzione del ricorrente, il giudizio pretorile non è fondato solo sul fatto che il titolo in questione aveva un rating AAA, ma è maggiormente articolato, e considera pure la circostanza, accertata dal perito giudiziario, secondo cui dalla data di emissione nel 2004 al mese di ottobre del 2007 la quotazione è rimasta stabilmente attorno al 100 %. Tiene altresì conto della tipologia degli altri investimenti eseguiti dal ricorrente, che parimenti sono stati qualificati dal perito giudiziario come prudenti e con un grado di rischio basso. Limitandosi in sostanza ad esporre una propria valutazione della natura del prodotto finanziario in questione, citando prevalentemente il prospetto di emissione, l'argomentazione d'appello non adempiva le esigenze di un confronto critico e puntuale con la motivazione determinante della sentenza pretorile. Ritenendola irricevibile, la Corte cantonale ha quindi applicato correttamente l'art. 311 CPC.  
 
4.  
 
4.1. La Corte cantonale ha parimenti ritenuto irricevibili, in applicazione degli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC, le critiche ricorsuali riguardanti la sproporzione tra l'investimento litigioso e l'ammontare complessivo degli averi del ricorrente, nonché l'insufficiente diversificazione del suo portafoglio.  
 
4.2. In questa sede, egli si limita ad addurre in modo generico di avere sufficientemente motivato le ragioni per cui un titolo rischioso, riservato agli investitori istituzionali, non avrebbe potuto essere proposto ad un cliente privato. Non si confronta tuttavia con i considerandi del giudizio pretorile e non li raffronta con le argomentazioni d'appello. Non dimostra quindi di essersi misurato nell'allegato di appello, in modo critico e puntuale, con la motivazione del giudizio pretorile. La Corte cantonale ha riassunto nella sentenza impugnata sia le considerazioni determinanti della decisione di primo grado sia le censure sollevate, spiegando perché ha ritenuto carente la motivazione dell'appello. Il ricorrente non si esprime specificatamente al riguardo e non sostanzia quindi una violazione dell'art. 311 cpv. 1 CPC in maniera conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. a della previgente legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari, del 24 marzo 1995 (LBVM; RU 1997 68), nonché degli art. 398 CO e 2 CC. Rimprovera all'opponente di non avergli fornito informazioni chiare e complete riguardo ai rischi dell'investimento in questione.  
 
5.2. Sollevando questa censura, concernente la violazione del diritto federale, il ricorrente si scosta tuttavia dai fatti accertati in sede cantonale, che non sono sostanziati d'arbitrio e sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Egli si fonda sul presupposto, come visto non accertato dai precedenti giudici, che il titolo in oggetto presentava un grado di rischio elevato. Ribadisce che l'investimento non sarebbe stato adatto ad un cliente che, come lui, era pensionato e disponeva di un capitale complessivo di fr. 150'000.-- derivante esclusivamente dalla sua pensione. Disattende tuttavia che, secondo quanto accertato in modo vincolante dai giudici cantonali, quando è stato acquistato, il titolo era considerato un investimento prudente con un grado di rischio basso. Laddove lamenta poi un rischio importante siccome l'investimento avrebbe interessato 1/3 dell'intero capitale depositato, egli non considera come al consulente bancario fosse stato indicato un patrimonio complessivo, depositato anche presso altre banche, di fr. 1'000'000.--. Poiché il gravame non adempie le esposte esigenze di motivazione, esso non deve essere vagliato oltre.  
 
6.  
Da quanto precede, discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e va come tale respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 marzo 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Gadoni