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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_73/2010 
 
Sentenza dell'8 aprile 2010 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Favre, Presidente, 
Schneider, Mathys, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza 
emanata il 14 dicembre 2009 dalla Corte di 
cassazione e di revisione penale del Tribunale 
d'appello del Cantone Ticino. 
Fatti: 
 
A. 
Con sentenza del 12 febbraio 2008 la Corte delle assise criminali di Lugano ha riconosciuto A.________ autore colpevole di complicità in amministrazione infedele qualificata e di ripetuto riciclaggio di denaro. La Corte lo ha quindi condannato alla pena detentiva di due anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. 
 
B. 
Contro il giudizio di condanna, A.________ ha adito con un ricorso per cassazione del 3 aprile 2008 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP), dinanzi alla quale il gravame è attualmente ancora pendente. 
 
C. 
Con un'istanza dell'11 dicembre 2008 alla CCRP, completata con uno scritto del 23 novembre 2009, A.________ ha chiesto la revisione della sentenza di primo grado, invocando l'esistenza di fatti rilevanti che non sarebbero stati noti al giudice penale nel primo processo. 
 
D. 
Con giudizio del 14 dicembre 2009, la CCRP ha dichiarato irricevibile l'istanza. Ha essenzialmente rilevato che una domanda di revisione poteva riguardare unicamente una sentenza di condanna cresciuta in giudicato e che tale condizione non era adempiuta nella fattispecie, essendo ancora pendente il ricorso per cassazione contro la decisione del 12 febbraio 2008. 
 
E. 
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo. Chiede inoltre di ordinare l'assunzione delle prove oggetto della domanda di revisione. Il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 385 CP, degli art. 29 e 32 Cost. e dell'art. 6 CEDU
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 II 30 consid. 1; 134 IV 36 consid. 1). 
 
1.2 La sentenza impugnata, che dichiara irricevibile la domanda di revisione dell'imputato contro il giudizio di condanna, è una decisione resa in materia penale secondo l'art. 78 cpv. 1 LTF ed è quindi di principio impugnabile con un ricorso in materia penale. 
Nella fattispecie, essa non pone tuttavia fine al procedimento penale. In effetti, da un canto, il ricorso per cassazione è ancora pendente dinanzi alla CCRP e, d'altro canto, la Corte cantonale ha unicamente ritenuto prematura l'istanza e non ha escluso che potrà se del caso essere riproposta successivamente. Di massima, essa costituisce quindi una decisione incidentale, che può in particolare essere impugnata se può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; cfr. DTF 135 I 261 consid. 1.2; 133 IV 137 consid. 2.3). Spetta di principio al ricorrente dimostrare l'adempimento di questo requisito (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine e rinvii). Pur non riferendosi all'art. 93 LTF, il ricorrente adduce che la decisione di dichiarare irricevibile la domanda di revisione comporterebbe, nella situazione attuale, l'impossibilità di assumere prove a suo discarico, che potrebbero disperdersi con il passare del tempo. Visto l'esito del gravame, la questione di sapere se debba essere riconosciuto in tali circostanze un pregiudizio irreparabile ai sensi della citata disposizione non deve tuttavia essere approfondita. 
 
1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi alla precedente istanza e, quale parte nella procedura, è abilitato a fare valere che a torto il suo gravame non sarebbe stato esaminato nel merito. La sua legittimazione a ricorrere secondo l'art. 81 LTF è quindi data. Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), e diretto contro una decisione emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), è sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2. 
2.1 Il ricorrente sostiene che l'interpretazione da parte della Corte cantonale delle disposizioni del CPP/TI relative alla revisione oltrepasserebbe il loro tenore letterale e non troverebbe riscontro nemmeno nei materiali legislativi. Rileva che né gli art. 299 segg. CPP/TI né l'art. 385 CP limitano espressamente la domanda di revisione alle sentenze cresciute in giudicato. 
 
2.2 Giusta l'art. 385 CP (corrispondente al previgente art. 397 CP), i Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del CP o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo. Il legislatore ticinese ha ottemperato a questa incombenza adottando l'art. 299 lett. c CPP/TI, che prevede appunto la revisione nel caso in cui esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo. Un'analoga garanzia minima deriva anche dall'art. 29 Cost. (DTF 130 IV 72 consid. 2.2; 127 I 133 consid. 6). 
 
2.3 La revisione costituisce un rimedio giuridico straordinario che consente, a determinate condizioni, di correggere un giudizio cresciuto in giudicato non conforme alla verità materiale (DTF 127 I 133 consid. 6 e 7; 100 IV 248 consid. 2 e 3). Non risulta, né il ricorrente lo dimostra, che gli art. 299 lett. c e 300 CPP/TI consentano una revisione a condizioni più favorevoli rispetto all'art. 385 CP, estendendola in particolare alle decisioni non ancora cresciute in giudicato. 
L'art. 300 cpv. 1 CPP/TI prevede invero che la domanda di revisione può essere presentata, in ogni tempo durante o dopo l'espiazione della condanna, dal Procuratore pubblico o dal condannato. Tuttavia, il fatto che questa norma non precisi esplicitamente che la decisione di cui è chiesta la revisione sia passata in giudicato non permette oggettivamente di ritenere arbitraria l'interpretazione della Corte cantonale. Tale requisito è infatti insito nella natura stessa del rimedio della revisione, di carattere straordinario e sussidiario (cfr. TRECHSEL/LIEBER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, n. 5 all'art. 385). Il ricorrente accenna anche al cpv. 2 dell'art. 300 CPP/TI, secondo cui, verificandosi l'invocato caso di revisione, il Procuratore pubblico è tenuto a presentare la domanda di revisione appena ne abbia ricevuto notizia. Contrariamente all'opinione del ricorrente, che non adduce giurisprudenza cantonale al riguardo, non può tuttavia essere dedotto dal semplice tenore letterale dell'art. 300 cpv. 2 CPP/TI, che la CCRP prescinde dal criticato requisito della crescita in giudicato quando un gravame analogo è presentato dal Procuratore pubblico. Né è determinante sotto il profilo della revisione il fatto che, nel Cantone Ticino, contro le sentenze di merito è dato il ricorso per cassazione e non l'appello. Ritenendo irricevibile la domanda di revisione siccome contro la sentenza di condanna era ancora pendente il ricorso per cassazione, la Corte cantonale non ha quindi violato né gli art. 299 lett. c e 300 CPP/TI, né l'art. 385 CP, né l'art. 29 Cost. 
In tali circostanze, considerato che la decisione di non entrare nel merito della domanda di revisione non viola il diritto, i giudici cantonali non hanno nemmeno disatteso le invocate garanzie costituzionali e convenzionali per non avere proceduto all'assunzione delle prove richieste dal ricorrente. Il procedimento di istruzione nell'ambito della procedura di revisione è peraltro disciplinato dall'art. 301 CPP/TI, di cui il ricorrente non lamenta l'applicazione arbitraria conformemente agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 133 IV 286 consid. 1.4). 
 
3. 
3.1 Il ricorrente rimprovera la CCRP per la mancata evasione del ricorso per cassazione. Rileva che il ritardo assunto comporta l'irricevibilità della domanda di revisione e impedisce di assumere le prove determinanti, le quali potrebbero andare perse in futuro. Secondo il ricorrente, sarebbe piuttosto occorso, nelle esposte circostanze, statuire tempestivamente sul ricorso per cassazione, sospendendo il giudizio sulla domanda di revisione piuttosto che dichiararla irricevibile dopo un anno dal suo inoltro. 
 
3.2 Presentando queste censure, il ricorrente si duole in sostanza di una violazione del suo diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole, sancito dagli art. 29 cpv. 1 e 6 n. 1 CEDU. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso. Devono in particolare essere considerati l'ampiezza e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 269 consid. 3.1, 312 consid. 5.2). Certo, il ricorrente rileva che il ricorso per cassazione è pendente da due anni dinanzi alla CCRP e che l'improponibilità della domanda di revisione, comporta l'impossibilità di eventualmente assumere le prove richieste. Egli non adduce però alcunché sulla natura e la portata della causa. Allo stadio attuale, questa Corte non può pertanto oggettivamente valutare se, in base alle concrete circostanze, il ritardo sia ragionevolmente fondato o meno. Né il ricorrente spiega, con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la prospettabile durata del procedimento penale sarebbe nel complesso lesiva del principio della celerità (cfr. DTF 134 IV 43 consid. 2.5). Non risulta d'altra parte ch'egli abbia sollecitato la CCRP a statuire sul ricorso per cassazione o abbia adito l'istanza superiore con un ricorso per denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 94 in relazione con l'art. 100 cpv. 7 LTF). Nello scritto del 23 novembre 2009, il patrocinatore del ricorrente aveva infatti chiesto alla CCRP di procedere senza indugio solo all'assunzione delle prove addotte nell'ambito della domanda di revisione. 
 
4. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 8 aprile 2010 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Favre Gadoni