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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_135/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 aprile 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
procedimento penale, sostituzione del difensore d'ufficio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 marzo 2014 dalla Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con istanza del 7 febbraio 2014 A.________, nei cui confronti è stato aperto un procedimento penale per titolo di vie di fatto, ingiuria, minaccia, coazione e disobbedienza a decisioni dell'autorità, ha nuovamente chiesto la sostituzione del suo difensore d'ufficio, avvocato B.________, con la legale C.________; 
 
che con decisione del 28 marzo 2014 la Presidente della Corte di appello e di revisione penale ha respinto la richiesta e confermato l'incarico al difensore d'ufficio; 
che avverso questo giudizio A.________ è insorto alla Corte di appello e di revisione penale, la quale, con lettera del 4 aprile 2014, ha trasmesso il "ricorso" per competenza al Tribunale federale; 
che in data 7 aprile 2014 egli ha inoltrato un "ricorso" sostanzialmente identico anche al Tribunale federale; 
che si giustifica di pronunciarsi senza indugio sul gravame, ricordato che il processo nei confronti del ricorrente è previsto per il 14 aprile 2014 e che, se del caso, la questione potrà essere riproposta; 
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1); 
che il gravame dev'essere trattato quale ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF; 
 
che, come noto al ricorrente (sentenza 1B_75/2014 del 12 marzo 2014 che lo concerne), di massima il diniego di sostituire il difensore d'ufficio non costituisce un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 139 IV 113 consid. 1 e 1.1) e il ricorrente, anche nel caso in esame, non dimostra che in concreto si sarebbe in presenza di un'eccezione a tale principio; 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2 e rinvii); 
 
che queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, ritenuto che il ricorrente, rilevando semplicemente in maniera del tutto generica asserite irregolarità procedurali, commesse peraltro al suo dire dal Procuratore pubblico, si limita ad accennare a fatti che esulano dal procedimento penale oggetto del litigio e a richiamare la DTF 139 IV 113, inerente, come spiegato nella sentenza 1B_75/2014, alla quale si rinvia e come ribadito nel giudizio impugnato, a un'altra fattispecie; 
 
che il ricorrente, riproponendo le censure già esaminate e respinte nella precedente decisione della Corte cantonale, non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato, secondo cui non sono ravvisabili indizi concreti che indurrebbero a considerare che il rapporto di fiducia tra lui e il patrocinatore d'ufficio sia deteriorato al punto tale da non più garantire una difesa efficace; 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può ancora una volta rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino e, per conoscenza al difensore di fiducia del ricorrente, avv. B.________. 
 
 
Losanna, 8 aprile 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri