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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_168/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 aprile 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dalla dott. avv. Tiziana Meyer-Tomassini, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Commissione di ricorso di 1. istanza per la ricomposizione particellare di X.________,  
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria, Palazzo amministrativo 1, 6501 Bellinzona.  
 
Oggetto 
ricomposizione particellare, 
 
ricorso contro la sentenza del 27 febbraio 2014 emanata dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ aveva acquisito, nel Comune di X.________, il fondo xxx vecchio stato, di 469 m2, sul quale sorge una baracca adibita ad atelier. Il 20 ottobre 2011 l'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria (UAS) ha approvato gli atti del progetto di nuovo riparto dei fondi della ricomposizione particellare nel Comune di X.________: in tale ambito, la proprietà di A.________ è stata completamente espropriata e annessa ai fondi limitrofi. La decisione era stata pubblicata sul Foglio ufficiale del 25 ottobre 2011 e comunicata per lettera semplice a tutti gli interessati. Gli atti erano stati pure esposti pubblicamente dal 14 novembre al 13 dicembre 2011. 
 
B.   
Il 30 marzo 2012 il proprietario ha contestato l'avvenuta espropriazione dinanzi alla Commissione di ricorso di 1. istanza. Con decisione del 20 ottobre 2012 la Commissione di ricorso ha considerato tardiva l'impugnativa e non dati i presupposti per una restituzione in intero dei termini: ha nondimeno esaminato a titolo abbondanziale il ricorso nel merito, respingendolo, ritenendo corretta l'espropriazione totale del fondo a causa della sua esiguità. Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, quale seconda istanza in materia di raggruppamento dei terreni ai sensi dell'art. 36 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT) : con giudizio del 15 ottobre 2013 il Giudice delegato ha respinto il ricorso, in quanto il suo gravame contro il progetto di nuovo riparto era tardivo. Con sentenza 1C_841/2013 del 26 novembre 2013, il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso presentato dall'interessato contro la predetta decisione della Corte cantonale. Nel contesto della stessa procedura di raggruppamento dei terreni, il 2 dicembre 2013, l'UAS ha prorogato fino al 31 marzo 2014 il termine per la picchettazione-terminazione, la consegna e l'immissione in possesso provvisoria dei nuovi fondi. Con la stessa decisione l'UAS, con riferimento all'art. 36 LRPT, ha assegnato un termine di ricorso scadente il 30 aprile 2014 contro le decisioni di prima istanza. 
 
C.   
Mediante giudizio del 27 febbraio 2014, il Giudice delegato ha respinto un ricorso del 26 febbraio 2014 di A.________ diretto contro la citata decisione 20 ottobre 2012 della Commissione di ricorso, per essere il contenzioso già stato giudicato. 
 
D.   
A.________ impugna la decisione 27 febbraio 2014 del Giudice delegato con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per diniego di giustizia. Chiede, in via cautelare, di ordinare al geometra di non effettuare l'immissione in possesso delle nuove particelle, di sospendere sia il piano provvisorio di finanziamento della ricomposizione particellare nel citato Comune sia l'incasso della tassa di giustizia fissata dal Giudice delegato, di conferire effetto sospensivo al ricorso, di dispensarlo dal pagamento delle spese giudiziarie e di accogliere l'istanza di gratuito patrocinio; nel merito, postula di annullare la decisione impugnata e di rinviare l'incarto alla Corte cantonale, in sostanza per riattribuirgli il citato fondo, subordinatamente di mantenere un diritto di parcheggio e passo carrabile a favore del fondo in questione. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).  
 
1.2. L'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) nel quadro di una procedura di raggruppamento terreni (art. 82 lett. a LTF), la tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente (art. 89 cpv. 1 LTF) sono pacifiche.  
 
1.3. Come noto alla patrocinatrice del ricorrente, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 138 I 274 consid. 1.6; 136 I 229 consid. 4.1). Per di più, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale (divieto dell'arbitrio, principio di proporzionalità, garanzia della proprietà, diritto di essere sentito), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure sollevate soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe, come quelle addotte nel ricorso in esame, non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2).  
 
2.  
 
2.1. Il Giudice delegato ha qualificato il ricorso, di contenuto sostanzialmente identico a quello oggetto del litigio relativo alla fattispecie oggetto delle sentenze 15 ottobre 2013 della Corte cantonale e 26 novembre 2013 del Tribunale federale e rivolto contro la precedente decisione della Commissione di ricorso, come temerario. A ragione.  
 
In effetti, l'atto di ricorso si limita a riprendere le argomentazioni già sviluppate nel quadro del gravame precedente, respinto dalla Corte cantonale, inerenti alla contestata tardività dell'impugnativa presentata contro l'espropriazione del fondo litigioso. Il ricorrente disattende che dette censure non sono state esaminate nel merito a causa dell'accertata tardività del suo ricorso. Nella misura in cui il ricorrente ripropone dette critiche, è pertanto rettamente che l'istanza precedente ha respinto il gravame. 
 
2.2. Certo, il ricorrente sostiene che la proroga dei termini per la picchettazione/terminazione e l'immissione in possesso provvisoria dei nuovi fondi, con la relativa possibilità di ricorrere contro le decisioni di prima istanza entro il 30 aprile 2014, pubblicata nel Foglio ufficiale n. 98/2013 del 6 dicembre 2013 pag. 9473 seg., costituirebbe un fatto nuovo, per cui egli in buona fede potrebbe ritenere d'aver ricevuto una restituzione in intero contro il lasso dei termini. Insistendo nuovamente sulla mancanza di un avviso personale ai proprietari dei fondi, il ricorrente disconosce che, come ricordato nella sentenza 1C_841/2013 del 26 novembre 2013, egli ha comunque avuto conoscenza delle risultanze della ricomposizione particellare, per cui doveva impugnarla tempestivamente (consid. 2.1, 2.3 e 2.4).  
 
Ora, la Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente non poteva ricorrere nuovamente contro la decisione 20 ottobre 2012 della Commissione di ricorso, già oggetto di impugnativa, riproponendo le medesime censure e domande addotte nella precedente procedura ricorsuale, già evasa. Disattendendo del tutto l'obbligo di motivazione che gli incombe (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 133 IV 286 consid. 1.4) e limitandosi ad addurre semplicemente ch'egli avrebbe indiscutibilmente avuto un diritto a un'informazione preliminare puntuale e personale, il ricorrente non dimostra del tutto l'arbitrarietà della predetta argomentazione della Corte cantonale (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). Per il resto si può rinviare ai motivi esposti nella sentenza del 26 novembre 2013. 
 
3.  
 
3.1. Nella minima misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie, ridotte tenuto conto della situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), la domanda di gratuito patrocinio dovendo chiaramente essere respinta visto che l'atto di ricorso era manifestamente privo di ogni possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto sia la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo (art. 103 LTF) sia quelle cautelari (art. 104 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Commissione di ricorso di 1. istanza per la ricomposizione particellare di X.________, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 aprile 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri