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[AZA 7] 
H 183/00 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza dell'8 maggio 2001 
 
nella causa 
Z.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Z.________, cittadina svizzera, nata il 30 gennaio 1928, residente a M.________, contraeva matrimonio il 5 marzo 1960 con I.________ Z.________, cittadino italiano, pure residente a M.________. Il 26 luglio 1972 i coniugi Z.________ adottavano i fratelli A.________ (nato nel 1976) e S.________ (nato nel 1970) B.________. 
Al raggiungimento dell'età di pensionamento, Z.________ presentava una richiesta di rendita di vecchiaia. La Cassa svizzera di compensazione, con decisione del 19 aprile 1990, poneva la richiedente al beneficio di una rendita semplice ordinaria di vecchiaia di fr. 733.- mensili. Il provvedimento, esplicante effetto dal 1° febbraio 1990, è cresciuto in giudicato senza contestazione alcuna. 
A seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, della 10a revisione dell'AVS, l'assicurata ha presentato una domanda di ricalcolazione della rendita di cui beneficiava. 
Con decisione del 6 aprile 1999, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta, avvertendo sostanzialmente che l'istante non rientrava tra le persone che avevano diritto a un nuovo calcolo della rendita e precisando altresì che la prestazione non sarebbe stata rivista neppure con il 1° gennaio 2001. 
 
B.- Il gravame inoltrato il 29 aprile 1999 da Z.________ alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero contro la decisione della Cassa svizzera di compensazione è stato respinto con giudizio del 21 marzo 2000. 
 
C.- Con ricorso di diritto amministrativo 5 maggio 2000, l'assicurata chiede l'annullamento della pronunzia commissionale e il rinvio degli atti alla Cassa di compensazione perché abbia a ricalcolare la rendita dal 1° gennaio 1997 tenendo conto degli accrediti per compiti educativi. 
Invoca in particolare le direttive dell'amministrazione pubblicate in VSI 1996 pag. 1. Richiama inoltre per analogia la regola vigente anche in altri settori del diritto pubblico, segnatamente nel diritto fiscale, per la quale se uno dei coniugi è esente dall'imposizione fiscale svizzera, l'altro coniuge viene considerato come una persona celibe/nubile. Lamenta infine la violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza del diritto, che imporrebbe di colmare la lacuna concedendole di godere degli accrediti per compiti educativi, per non discriminare la categoria delle donne coniugate con figli rispetto ad altri assicurati. 
La Cassa propone di respingere il ricorso. Pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali postula la reiezione del gravame richiamando precedenti sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni. 
 
Diritto : 
 
1.- a) Il caso in esame porta unicamente sulla questione di sapere se la ricorrente, residente in Italia, coniugata con un cittadino italiano non assicurato all'AVS/AI svizzera, abbia diritto a che la rendita di vecchiaia sia ricalcolata dal 1° gennaio 1997 secondo le disposizioni più favorevoli, tenendo conto dell'accredito per compiti educativi. 
 
b) Trattandosi di procedura di ricorso concernente l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG; cognizione lata; DTF 121 V 366 consid. 1c, 120 V 448 consid. 2a/aa e sentenze ivi citate). 
 
2.- Giusta la cifra 1 lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS, le nuove norme si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data. 
Di regola, quindi, le rendite già in corso non vengono ricalcolate. Le norme transitorie riservano nondimeno alcune eccezioni, che prevedono segnatamente: 
al cpv. 2 della cifra 1 lett. c, per il calcolo delle rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953, un accredito transitorio per compiti educativi o assistenziali, la cui entità è disciplinata nel capoverso successivo; 
al cpv. 4, l'applicazione dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS - secondo cui i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi - anche al caso delle persone divorziate, il cui matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997; 
al cpv. 5, la sostituzione delle correnti rendite di vecchiaia per coniugi, dal 1° gennaio 2001, con rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto, secondo i principi partitamente elencati nella norma stessa; 
al cpv. 6, la sostituzione, dal 1° gennaio 1997, della rendita per coniugi del marito, su richiesta della donna sposata, con due rendite secondo i principi del capoverso 5 e il calcolo della rendita della moglie in funzione della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione; 
al cpv. 7, dal 1° gennaio 2001, la sostituzione delle rendite semplici correnti di vecchiaia di persone vedove o divorziate, che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie, con rendite di vecchiaia secondo i principi elencati nel disposto di legge; 
al cpv. 8, una nuova calcolazione delle rendite di vecchiaia delle persone vedove e divorziate secondo il vecchio diritto, conformemente all'art. 31 LAVS - secondo cui se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all'insorgere del diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti -, se ciò dà rendite più elevate e l'applicazione per analogia di tale disposto alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio; 
al cpv. 9, l'assegnazione dal 1° gennaio 2001 di un accredito transitorio, calcolato secondo le modalità previste al terzo capoverso, alle persone divorziate la cui rendita semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi. 
 
3.- Da quanto precede risulta che nessuna delle eccezioni previste dalla norma transitoria, come d'altronde rilevato dai primi giudici, si attaglia alla presente fattispecie. 
La ricorrente non è infatti né titolare di una rendita per coniugi né è vedova o divorziata. Essa è invece, come si è visto, coniugata e titolare di una rendita semplice, poiché il coniuge, cittadino straniero che è sempre risieduto all'estero, non è assicurato all'AVS svizzera. 
 
4.- a) La ricorrente sostiene nondimeno che le direttive dell'amministrazione, pubblicate in occasione della modificazione dell'ordinanza d'applicazione della 10a revisione dell'AVS (VSI 1996 pag. 1 segg.), prevedono, a proposito dell'accredito per compiti educativi, che se uno solo dei genitori è assicurato presso l'AVS, esso sarebbe da assimilare a persona celibe/nubile e l'accredito per compiti educativi sarebbe da computare per intero. 
Certo, ciò parrebbe dar ragione alla tesi della ricorrente. 
Non va tuttavia dimenticato che tali direttive si riferiscono alla 10a revisione dell'AVS e di conseguenza, in linea di principio, alle rendite future e inoltre a quelle correnti che devono o possono essere ricalcolate in virtù di una delle eccezioni sopra elencate. Ciò le rende inapplicabili alla presente fattispecie. 
 
b) Anche facendo astrazione da questa considerazione, il citato passo delle direttive amministrative non potrebbe comunque trovare applicazione alla presente fattispecie. 
La legge è infatti da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 126 II 80 consid. 6d, 126 III 104 consid. 2c, 126 V 58 consid. 3, 105 consid. 3 e riferimenti). 
 
In questo contesto le direttive amministrative non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali. 
Il giudice deve tenerne conto solo nella misura in cui esse consentono nel caso di specie una corretta interpretazione delle disposizioni di legge. Viceversa, egli deve scostarsene, in quanto esse non siano compatibili con le norme legali (DTF 126 V 68 consid. 4b, 125 V 379 consid. 1c e sentente ivi citate). 
 
c) Come già si è visto, il chiaro tenore della cifra 1 lett. c delle citate disposizioni transitorie non contempla il caso della ricorrente e non lascia spazio ad altra interpretazione. 
Tanto meno esiste una lacuna legale da colmare. 
Considerando come il legislatore, contrariamente ad altri eventi assicurati, non ha previsto per la costellazione evocata dalla ricorrente un'apposita norma transitoria derogante al principio generale sancito dalla lett. c cpv. 1, si deve ritenere che il mancato regolamento costituisca silenzio qualificato escludente una lacuna colmabile dal giudice (VSI 2000 pag. 179 consid. 5d; cfr. anche DTF 125 V 11 consid. 3 con riferimenti). 
 
5.- a) A titolo abbondanziale, si rileva che, in un giudizio in cui in discussione era l'art. 2 del decreto federale del 19 giugno 1992 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento (valido fino al 31 dicembre 1996), che introduceva una disposizione specifica sul calcolo della rendita semplice di vecchiaia delle donne divorziate, il Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. sentenza del 17 ottobre 1996 in re B., H 321/95, parzialmente pubblicata in Pra 1997 n. 29 pag. 159 segg.) ha osservato che, stando alla volontà del legislatore emergente dai materiali, solo le donne divorziate dovevano beneficiare dell' accredito per compiti educativi. 
Erano per contro escluse dal beneficio dell'accredito in particolare le donne coniugate con figli, poiché, nel quadro del decreto, non era tanto questione di risarcire il lavoro educativo dei genitori, ma di migliorare la posizione della donna divorziata, che risultava particolarmente sfavorita (Pra 1997 n. 29 pag. 162, consid. 5c). Così il Tribunale federale delle assicurazioni, dopo aver confermato la conformità alla legge e alla Costituzione dell'art. 53ter OAVS (in seguito abrogato dal 1° gennaio 1997), aveva ammesso che una donna divorziata, che aveva contratto all'estero un nuovo matrimonio con un cittadino straniero, non aveva più diritto all'accredito. 
 
b) Ciò conferma, nella sostanza, le conclusioni tratte al considerando precedente e consente altresì di scartare la censura di disparità di trattamento sollevata dalla ricorrente. 
Proprio la diversa condizione della categoria delle donne divorziate rispetto a quella delle donne coniugate ha indotto il legislatore a prevedere la normativa in discussione. A tal proposito occorre inoltre rilevare che, come pertinentemente ricordato dalla Commissione di ricorso, giusta l'art. 191 Cost. il Tribunale federale è tenuto ad applicare in ogni caso le leggi federali. Tale obbligo vale anche per i decreti dell'Assemblea federale che hanno portata generale e che sono sottoposti a referendum facoltativo. 
Ciò che è stato il caso per il decreto di cui sopra. 
 
6.- In una recentissima sentenza, infine, il Tribunale federale delle assicurazioni, dopo aver esaminato le modifiche legislative intervenute nel frattempo, ha ritenuto che la questione della ricalcolazione di una rendita semplice di vecchiaia, sorta prima dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, in caso di nuovo matrimonio dopo questo termine, non concerne il diritto transitorio (DTF 126 V 226). A maggior ragione tale conclusione si impone nel caso della qui ricorrente, in cui non si è verificata alcuna modifica dello stato civile. 
 
7.- Per quanto precede, il ricorso si appalesa infondato, mentre merita conferma la pronunzia dei primi giudici. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
 
 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 8 maggio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :