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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_385/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 giugno 2015  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Leuzinger, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° aprile 2015. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 28 maggio 2015 (consegnato a mano) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 1° aprile 2015, che, stando al tracciamento degli invii della Posta Svizzera, è stato consegnato il 10 aprile 2015 a A.________, 
 
 
considerando:  
che il ricorso non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF, il quale è scaduto - in applicazione degli art. 44-48 LTF (segnatamente della sospensione dei termini nel periodo di Pasqua [5 aprile 2015]; art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) - il 12 maggio 2015, 
che il ricorso è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni esame di merito, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 8 giugno 2015 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Bernasconi