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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 156/01 
 
Sentenza dell'8 luglio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Kernen; Scartazzini, cancelliere 
 
Parti 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, ricorrente, 
 
contro 
 
Associazione X.________, opponente, rappresentato dall'avv. Giovanni Jelmini, Via Lambertenghi 1, 6900 Lugano, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 23 febbraio 2001) 
 
Fatti: 
A. 
Con decisioni del 12 luglio 2000 la Cassa cantonale ticinese di compensazione ha notificato all'Associazione X.________ due decisioni con le quali veniva richiesto il pagamento dei contributi paritetici AVS/AD/AF sulle prestazioni pagate a N.________, dal 1° marzo al 31 dicembre 1998 in fr. 20'398.-, rispettivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 in fr. 26'823.-, per complessivi fr. 7'201.90. 
B. 
La predetta Associazione, rappresentata dall'avvocato G. Jelmini, è insorta contro tali decisioni con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Rilevava che essa, senza scopo di lucro e affiliata alla Cassa dal 1° marzo 1998 nella categoria degli enti senza salari, era formata da professionisti. Anche N.________ svolgeva un'attività a titolo indipendente e la medesima Cassa aveva d'altronde confermato, il 23 novembre 1999, la sua affiliazione in quella categoria a decorrere dal 1° gennaio 1999. Ha pertanto concluso postulando che l'interessato fosse ritenuto come persona indipendente. 
 
Con giudizio del 23 febbraio 2001 l'autorità di ricorso cantonale ha accolto il gravame e annullato le decisioni impugnate. 
C. 
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo in cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale ed il ripristino dei contestati provvedimenti. In via subordinata propone che la vertenza venga rinviata alla precedente istanza per completare l'accertamento dei fatti. Ritiene in sostanza che N.________ svolge attività amministrative e in particolare lavori di segretariato i quali comportano direttive quanto all'organizzazione del lavoro, per cui a ragione la Cassa lo avrebbe considerato come dipendente tenuto al pagamento di contributi paritetici. 
 
Rappresentata dal suo legale, l'Associazione X.________ chiede la disattenzione del gravame, mentre la Cassa ne propone l'accoglimento. N.________ ha rinunciato a determinarsi, esprimendosi tuttavia in una lettera del 2 settembre 2001, ossia dopo che lo scambio degli scritti ordinario fosse terminato. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG; cfr. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege pagg. 286 e 314). D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte è svincolata dalle conclusioni delle parti (art. 114 cpv. 1 OG). 
1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda quest'ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
2. 
2.1 Oggetto della vertenza è il tema di sapere se le retribuzioni di fr. 20'398.- nell'anno 1998 e di fr. 26'823.- nell'anno 1999 percepite da N.________ - esercitante un'attività indipendente a titolo secondario per la sua attività svolta per l'Associazione X.________ sia da considerare come provento da attività lucrativa dipendente o indipendente. 
2.2 In materia di AVS l'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipende, tra l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinante periodo di tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri". 
 
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. Di principio si deve ammettere sussistere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro. 
 
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a e 172 consid. 3c, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. pure DTF 110 V 79). 
3. 
3.1 Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha ritenuto che dal totale dei conteggi dell'amministrazione generale X.________ a favore di N.________ risultasse chiaramente trattarsi di elementi tipici di un salario. Alla stessa conclusione essa giunse rilevando che N.________ aveva sottoscritto l'affiliazione quale indipendente con effetto dal 1° gennaio 1999, mentre lavorava già dal 1998. La Cassa ha pure precisato che, visto il grado di subordinazione con il committente, i lavori amministrativi andavano considerati di natura dipendente, che l'interessato non aveva dimostrato l'esistenza di alcun rischio economico, non agiva verso l'esterno con la propria ragione sociale e non occupava personale. 
 
Adita dall'Associazione X.________, la Corte cantonale ha rivolto a N.________ diverse domande relative alla sua posizione in seno a tale ente, questioni che sono state puntualmente chiarite dall'interessato in uno scritto del 20 novembre 2000. Nel ricorso di diritto amministrativo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sostiene invece che dal ricorso proposto in sede di prima istanza risulterebbe come N.________ abbia svolto delle attività amministrative per l'Associazione. Generiche e lacunose sarebbero inoltre le risposte dell'interessato sia nello scritto summenzionato che in un questionario compilato il 24 marzo 1999. 
3.2 Gli argomenti dell'Ufficio ricorrente, scarsamente sostanziati, non sono pertinenti e devono essere disattesi. 
 
Nella misura in cui esso si avvale di quanto risulterebbe dal ricorso in sede di prima istanza relativamente alle attività amministrative, occorre precisare che in tale atto semplicemente si indicava come a N.________ venissero conferiti, "in qualità di collaboratore libero e indipendente, mandati di consulenza e lavori di segretariato". A questo proposito l'interessato ha del resto esposto, nella risposta del 20 novembre 2000, che la sua attività per l'Associazione X.________ era uguale a quella di ogni socio e basata su singoli mandati; semplicemente, disponendo di strumenti informatici era disponibile di volta in volta per attività di segretariato. 
3.3 Ritenuti i suindicati chiarimenti, come pure le risposte fornite nel menzionato questionario del 24 marzo 1999 e in una determinazione agli atti, fornita dall'avv. Sabbadini il 16 maggio 2000, si può senz'altro ammettere, considerato il potere cognitivo di questa Corte (cfr. consid. 1.1), che il giudizio di primo grado è fondato su un accertamento completo dei fatti e che l'applicazione del diritto al caso concreto non presta il fianco a critiche. 
 
In queste condizioni la pronunzia cantonale merita tutela, mentre il ricorso, infondato, deve in quanto ricevibile essere respinto. 
4. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), per cui esse devono essere messe a carico dell'Ufficio ricorrente. 
 
Vincente in causa, l'Associazione X.________, assistita da un legale, ha diritto a ripetibili per la sede federale (art. 135 e 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie per la procedura federale, consistenti in una tassa di giustizia di fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
3. 
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali verserà all'Associazione X.________ la somma di fr. 2500.- (comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa cantonale di compensazione e a N.________. 
Lucerna, 8 luglio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: