Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 119/04 
 
Sentenza dell'8 agosto 2005 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Lustenberger e Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Impresa G.________ Sagl, ricorrente, rappresentato dall'avv. Piero Mazzoleni, Piazza Grande 26, 6600 Locarno, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 25 maggio 2004) 
 
Fatti: 
A. 
A seguito di un controllo dei conteggi salariali eseguito in data 11 novembre 2003, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha rilevato che nel periodo sottoposto a verifica (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2002) l'Impresa G.________ Sagl (in seguito: G.________ Sagl) aveva corrisposto retribuzioni - per complessivi fr. 236'747.-, di cui fr. 208'132.- in favore di O.________ e C.________ - sulle quali non erano stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. 
 
Ritenendo queste retribuzioni provento da attività lucrativa dipendente, la Cassa, con tassazione d'ufficio del 13 gennaio 2004, sostanzialmente confermata il 2 febbraio seguente anche in seguito all'opposizione interposta dalla società interessata, ha preteso il pagamento dei contributi paritetici non versati dalla G.________ Sagl. 
B. 
Contro la decisione su opposizione, la G.________ Sagl, patrocinata dall'avv. Piero Mazzoleni, è insorta con ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, sostenendo che quanto versato a O.________ e C.________ doveva essere considerato come provento da attività lucrativa indipendente, atteso che gli interessati svolgevano da anni la loro attività quali muratori indipendenti, spesso prestavano i loro servizi in favore di altre imprese assumendosi di conseguenza anche il rischio del proprio operato, e proprio in virtù di queste circostanze ricevevano una mercede superiore al salario percepito da un dipendente. 
 
Con risposta 22 marzo 2004 la Cassa - dopo aver prodotto una nuova decisione di stessa data, che teneva conto dell'annullamento delle riprese relative all'attività svolta da O.________, ammettendone in tal modo lo statuto di indipendente - ha postulato la reiezione del gravame per quanto riferito a C.________ (ripresa salariale di fr. 160'650.-) evidenziando come quest'ultimo da febbraio 2001 a ottobre 2002 avesse avuto quale unico committente la G.________ Sagl e fosse pertanto da considerare quale dipendente. 
 
Per giudizio 25 maggio 2004, nella misura in cui non lo ha dichiarato (relativamente alla posizione di O.________) privo di oggetto, la Corte cantonale ha respinto il gravame negando la qualità di lavoratore indipendente di C.________ per gli anni 2001-2002. 
C. 
Sempre assistita dall'avv. Mazzoleni, la G.________ Sagl interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento della querelata pronunzia e della decisione 13 aprile 2004 (recte: 22 marzo 2004) della Cassa. Dei motivi invocati si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
 
Chiamata a determinarsi, la Cassa ha postulato la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e C.________, interpellato in qualità di cointeressato, hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso di potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione agli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 114 cpv. 1 OG). 
1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui sia suscettibile di riguardare simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
1.3 L'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha apportato diverse modifiche anche nell'ordinamento in materia di AVS. Tuttavia nel caso concreto si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002 poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto (in concreto lo svolgimento dell'attività lavorativa e la sua rimunerazione negli anni 1999-2002) che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2). 
2. 
2.1 Nell'evenienza concreta è controversa la questione della qualifica (dipendente o indipendente) dell'attività svolta da C.________ per la ricorrente nel periodo da febbraio 2001 a ottobre 2002. 
2.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente esposto come in materia di AVS l'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipenda, tra l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri. 
 
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. 
Di principio si deve ammettere sussistere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro. 
 
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2). 
3. 
3.1 Nel caso in esame, dopo non avere ritenuto necessario procedere a una ripresa salariale per l'anno 2000, avendo l'interessato lavorato per più committenti e potendo di conseguenza essere considerato indipendente, l'amministrazione ha per contro qualificato come attività dipendente quella svolta da C.________ durante gli anni 2001-2002 per la G.________ Sagl in ragione del fatto che quest'ultima risultava di fatto l'unica committente in quel periodo. Il primo giudice ha sostanzialmente condiviso questa valutazione. 
 
Quanto al fatto che lo stesso C.________ fosse affiliato, dal 1° marzo 2000, all'AVS in qualità di indipendente, il giudice cantonale ha rilevato che l'affiliazione ha quale scopo quello di assicurare una persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificare definitivamente lo stato professionale, un assicurato qualificato dalla Cassa come indipendente potendo anche esercitare un'attività di natura dipendente. 
3.2 La ricorrente contesta questa tesi. Fa valere che l'interessato ha sempre esercitato un'attività indipendente proprio per le caratteristiche specifiche del contratto che lo legava alla ditta, della quale non faceva assolutamente parte. Rileva che C.________ era affiliato alla Cassa quale indipendente, che lavorava per altre società sempre come indipendente, presentando le relative fatture, senza che la sua posizione fosse mai stata messa in discussione nel passato dall'amministrazione. Precisa di non avere mai considerato C.________ - che peraltro non beneficiava delle garanzie concesse dal Codice delle obbligazioni ai salariati - quale suo dipendente, tant'è che le indennità orarie (fr. 43.-) a lui riconosciute erano decisamente più elevate di quelle versate ai dipendenti della ditta (circa fr. 24.-). La società insorgente censura inoltre il fatto di trovarsi ora confrontata, se il giudizio cantonale dovesse essere confermato, con il pagamento di oneri sociali su un salario definito, concordato e pagato in misura superiore a quello dei suoi dipendenti. Sottolinea che gli esterni alla ditta si erano assunti a proprio rischio la responsabilità del loro operato. Ciò che peraltro spiegherebbe la maggior retribuzione riconosciuta allo stesso C.________. La ricorrente contesta infine la disparità di trattamento operata per la valutazione dello statuto di C.________. Non comprende in particolare per quale motivo la Cassa avrebbe ammesso, negandolo per contro a C.________, lo status di indipendente di O.________ e di B.________ - dei quali censura la mancata audizione testimoniale da parte del primo giudice -, posto che anch'essi avevano lavorato per tempi di lunga durata per la G.________ Sagl senza per questo avere dato luogo a (effettive) riprese salariali. 
4. 
4.1 Per il periodo entrante in linea di conto, dalla documentazione agli atti emerge che, mentre nel 2000, per prestazioni svolte in favore di altri committenti, C.________ aveva emesso numerose fatture per un importo aggirantesi sui fr. 50'000.-, tale importo era diminuito a fr. 1'300.- nel 2001 (un'unica fattura rilasciata all'Impresa P.________ SA) e a fr. 3'592.- nel 2002 (due fatture per prestazioni riferite, l'una, alla Caserma di Y.________ per fr. 2'050.-, e, l'altra, alla Caserma X.________ per fr. 1'542.-). 
4.2 Rispondendo alle domande postegli dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, C.________ ha avuto modo di precisare che egli eseguiva "lavori specialistici" (quali ad es. rifiniture di qualità nelle ville) che non potevano essere realizzati da un "muratore semplice". Che gli accordi venivano presi verbalmente e l'Impresa G.________ lo informava sul genere e i termini del lavoro da eseguire. Che egli quindi fatturava le sue prestazioni alla ricorrente in base alle ore eseguite, veniva pagato in contanti dai titolari e notificava i redditi all'IVA. Quanto agli strumenti di lavoro utilizzati durante l'attività svolta per la G.________ Sagl, l'interpellato ha specificato che utilizzava piccola attrezzatura di sua proprietà (es. fresatrice, trapano, ecc.) se non necessitava di macchinari più "specialistici" (es. martello pneumatico). In quest'ultimo caso egli utilizzava quelli della ditta ricorrente. Oltre ad avere acquistato attrezzatura varia per svolgere l'attività di muratore indipendente, nel 2002 egli avrebbe pure comperato un furgone "doppiato" per trasportare il materiale ed eventuali macchinari. Infine ha spiegato che, avendo da poco iniziato la propria attività indipendente e non avendo trovato altro lavoro, per potere mantenere la propria famiglia aveva accettato (già nel 2000, anno nel quale peraltro egli aveva comunque lavorato anche per altre ditte) i mandati della G.________. Dall'ottobre 2002, appena si sarebbero presentate altre opportunità, ha per contro diversificato la sua attività lavorativa. 
4.3 Orbene, in base a quanto sopra esposto emerge che il giudizio di primo grado è fondato su un accertamento corretto dei fatti. I diversi elementi del caso di specie indicano che si è in presenza, dal profilo assicurativo-sociale, di un rapporto di dipendenza, anche se limitato dal profilo temporale e da quello dell'organizzazione del lavoro. Va infatti evidenziato che, malgrado potesse gestire in apparenza la sua attività con una certa libertà quanto all'organizzazione del lavoro - seppur nelle modalità sopra descritte che rendevano almeno parzialmente necessario il ricorso agli strumenti di lavoro messi in dotazione dalla G.________ Sagl - e all'impiego del suo tempo - seppur nei termini di esecuzione fissatigli dalla ricorrente -, C.________, durante il periodo febbraio 2001 - ottobre 2002, non ha comunque assunto un rischio aziendale ed economico tipico di un imprenditore. Basti a tal proposito confrontare l'entità - praticamente identica per i due anni - della retribuzione percepita dalla G.________ Sagl nel 2001 (fr. 80'331.-) e nel 2002 (fr. 80'319.-) con il volume delle fatture da lui emesse a conto di terzi (fr. 1'300.- per il 2001, fr. 3'592.- per il 2002). Da tale raffronto emerge con tutta evidenza la sua subordinazione economica - tipica e parificabile a quella di un lavoratore dipendente - dalla società ricorrente come pure il fatto che tale attività, come da lui stesso (implicitamente) riconosciuto, rappresentava la sua primaria fonte di sostentamento (per un caso analogo cfr. la sentenza del 16 dicembre 2002 in re D., H 279/00, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ugualmente qualificato come dipendente l'attività lavorativa esercitata da un'appaltatrice che, perlomeno per un determinato periodo, aveva lavorato per un'unica committente). 
4.4 Quanto all'asserita differenza di retribuzione rispetto agli altri dipendenti della G.________ Sagl, essa, oltre a non risultare dagli atti con la necessaria esattezza, rispettivamente ad essere stata suffragata in maniera processualmente irrita - ritenuto che gli estratti relativi ai salari dei dipendenti e alle indennità fornite a operai esterni sono stati prodotti, malgrado il potere cognitivo limitato di cui dispone il Tribunale federale delle assicurazioni nella presente procedura (art. 105 cpv. 2 OG), per la prima volta in sede federale -, sembrerebbe comunque giustificarsi alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso C.________ e dal fatto che egli svolgeva "lavori specialistici che non potevano essere realizzati da un muratore semplice". Anche in questa misura, le conclusioni del primo giudice non sono censurabili. 
4.5 Il fatto poi che C.________ fosse affiliato alla Cassa quale indipendente, nulla muta ai fini del presente giudizio. Infatti se anche l'assicurato esercita simultaneamente più attività lavorative, come fu il caso per l'anno 2000, si deve esaminare per ogni singola attività se la rimunerazione percepita deriva da un'attività indipendente o dipendente, essendo senz'altro possibile che la stessa persona svolga simultaneamente un'attività salariata e una indipendente (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], no. 118-120 all'art. 5 LAVS). 
 
Lo scopo dell'affiliazione ad una cassa è quello di assicurare una persona che esercita un'attività lucrativa e non quello di qualificarne in modo definitivo lo statuto professionale. Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire, la qualifica di un assicurato quale dipendente o indipendente non dipende solo dalla formalità dell'affiliazione del soggetto interessato in una o nell'altra categoria. Infatti, solo la natura di un'attività lavorativa, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualifica (cfr. DTF 122 V 283 consid. 2). Nel caso di specie, dopo essere stato giustamente ritenuto indipendente per l'anno 2000 - sivvero che la Cassa non ha proceduto ad alcuna ripresa salariale -, l'interessato deve essere considerato quale lavoratore dipendente per il periodo da febbraio 2001 ad ottobre 2002 avendo egli lavorato in sostanza quasi esclusivamente per la ricorrente ed avendo da essa percepito importi non indifferenti. Gli elementi in favore di un'attività lucrativa dipendente si dimostrano nel complesso predominanti. 
4.6 In tali condizioni, la pronunzia cantonale merita tutela, mentre il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto senza necessità di procedere ad ulteriori atti istruttori. Considerate le particolarità - ampiamente rilevabili all'inserto - della situazione professionale di C.________ per gli anni in esame, a ragione la Corte cantonale poteva infatti prescindere dall'audizione dei testi O.________ e B.________ che nulla avrebbe potuto modificare ai fini della presente valutazione (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). 
5. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'400.- sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con l'anticipo da essa versato. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, a C.________, Robasacco, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 8 agosto 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
La Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: