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[AZA 0/2] 
 
2P.337/2001 
 
II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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9 gennaio 2002 
 
Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente, 
Hungerbühler, Müller, Yersin e Merkli. 
Cancelliere: Albertini. 
 
_________ 
Vista l'azione di diritto amministrativo presentata il 21 dicembre 2001 da A.________, B.________, C.________ e dalla D.________ S.A., tutti patrocinati dall'avv. A.________, Lugano, contro la decisione emanata il 21 novembre 2001 dall'Archivista notarile del Distretto di Lugano e contro la decisione emessa il 7 dicembre 2001 dalla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino in materia di imposta cantonale di bollo; 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1.- a) Il 25 settembre 2001 il notaio avv. 
A.________ ha rogato un atto pubblico di compravendita di azioni tra il cittadino spagnolo E.________ in nome e per conto della società spagnola D.________ S.A., da una parte, e i cittadini italiani B.________ e C.________, dall'altra. 
Nell'atto rogato è stato aggiunto, quale inserto, un riconoscimento di debito da parte della società cubana F.________ S.A. nei confronti di B.________ e C.________, attestante un credito di complessivi $ 100'000.--, rimunerato con un interesse dell'8% annuo. 
 
b) Con decisione del 21 novembre 2001 l'Archivista notarile del Distretto di Lugano ha determinato il valore del suddetto rogito in fr. 2'445'125.--, e stabilito un'imposta sul bollo di fr. 7'336.--, indicando che contro tale decisione è data facoltà di reclamo nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 
 
Con decisione del 7 dicembre 2001 la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato l'8 novembre 2001 da A.________ per conto della D.________ S.A., avverso la bolletta concernente l'assoggettamento al bollo del contratto di scrittura privata, per un'imposta di fr. 150.--, indicando che contro tale decisione è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 
 
c) Il 21 dicembre 2001 A.________ - per sé come pure per B.________, C.________ e la D.________ S.A. - ha introdotto al Tribunale federale un'azione di diritto amministrativo ai sensi dell'art. 116 lett. a OG combinato con l'art. 3 della legge federale sulle tasse di bollo, del 27 giugno 1973 (LTB; RS 641. 10), contro la decisione del 21 novembre 2001 e, in subordine, quella del 7 dicembre 2001, chiedendone l'annullamento, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Fondandosi, per la vertenza principale, sugli art. 132 e 134 Cost. combinati con l'art. 1 cpv. 1 lett. b cifra 2 e art. 13 LTB, e, per la vertenza accessoria, sull'art. 9 Cost. , i ricorrenti contestano, a titolo principale, l'assoggettamento, operato dalle autorità cantonali, della compravendita di azioni alla legge ticinese sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici, del 20 ottobre 1986 (LIB), siccome incompatibile con il diritto federale. Inoltre, contestano l'assoggettamento della cessione di credito all'imposta cantonale, difettando un'esplicita condizione di legge riferita ai contratti in scritturazione privata. Infine, fanno valere un duplice aggravio dello stesso negozio. 
 
d) Il Tribunale federale non ha chiesto il versamento di un anticipo per le spese processuali presunte; neppure ha richiamato gli incarti cantonali né ha ordinato uno scambio di scritti. 
 
2.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami sottopostigli, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1; 127 II 198 consid. 1 e relativi richiami). 
 
b) Le fattispecie in esame concernono l'imposta di bollo sugli atti notarili ai sensi degli art. 18 segg. LIB, rispettivamente l'imposta di bollo su contratti per scrittura privata, secondo gli art. 2 segg. LIB, le quali costituiscono tributi fondati sul diritto cantonale. Ora, a norma dell'art. 3 cpv. 1 prima frase LTB i documenti che la legge federale sulle tasse di bollo assoggetta a una tassa di bollo o dichiara esenti non possono essere gravati dai Cantoni con contribuzioni o tasse di registro dello stesso genere; la seconda frase del disposto sancisce che il Tribunale federale giudica come istanza unica (art. 116 OG) le contestazioni derivanti da tale disposizione. 
 
Tuttavia, con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1994 della novella del 4 ottobre 1991 intesa alla modifica della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, il campo d'applicazione dell'azione di diritto amministrativo è stato ampiamente ristretto, quale misura di sgravio per il Tribunale federale (v. FF 1991 II 443 seg.). In particolare, l'art. 116 lett. f OG è stato abrogato, di modo che l'azione di diritto amministrativo non è più proponibile in materia di esonero di tributi cantonali (v. DTF 127 II 1 consid. 2b; 123 II 56 consid. 2; 122 II 241 consid. 2c). Pertanto, il rinvio dell'art. 3 cpv. 1 LTB all'art. 116 OG, anteriore alla menzionata modifica legislativa e rimasto immutato, per quanto ciò non sia il frutto di una svista, concerne semmai litigi tra autorità (art. 116 lett. 
 
 
a e b OG; cfr. DTF 122 II 241 consid. 2c) e i privati non possono quindi prevalersene (DTF 123 II 56 consid. 1 - 3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 1045, pag. 367). In altri termini, nei casi in cui l'imposizione litigiosa sia, come in concreto, fondata sul diritto cantonale, l'azione di diritto amministrativo non è più proponibile per lamentare una presunta incompatibilità dell'imposta cantonale con il diritto federale, bensì è aperta unicamente la via del ricorso di diritto pubblico per violazione della forza derogatoria del diritto federale (v. DTF 127 II 1 consid. 2; sulla situazione anteriore cfr. 
la sentenza del Tribunale federale A.443/1981 del 2 dicembre 1983, in ASA 53 pag. 431, consid. 1, richiamata dai ricorrenti). 
 
 
c) Sennonché, l'ammissibilità di quest'ultimo rimedio presuppone l'esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG). Ora, nel caso specifico tale condizione non è soddisfatta, poiché le decisioni impugnate, come indicano i rispettivi dispositivi, non sono d'ultima istanza cantonale. Di conseguenza, gli atti vanno trasmessi alle autorità cantonali competenti conformemente alle indicazioni dei rimedi giuridici nelle decisioni contestate, le quali autorità dovranno vagliare, alla luce del diritto procedurale cantonale, l'ammissibilità della memoria introdotta erroneamente, ma tempestivamente, al Tribunale federale. 
 
3.- a) Per le ragioni esposte, il gravame presentato davanti al Tribunale federale dev'essere dichiarato inammissibile. La causa, sufficientemente chiara, può essere decisa secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 36a OG
 
b) Stante questo esito, non occorre esaminare se il ricorrente A.________, in assenza di una relativa procura, fosse validamente legittimato a rappresentare gli altri ricorrenti nella presente procedura. 
 
4.- a) Con l'evasione dell'impugnativa, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
 
b) Nonostante l'esito del giudizio, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1 OG), siccome i ricorrenti, avendo proposto un'azione di diritto amministrativo, hanno confidato nell'indicazione contenuta in una norma di legge. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. L'azione di diritto amministrativo è inammissibile. 
 
2. Gli atti sono trasmessi all'Archivista notarile del Distretto di Lugano, in quanto l'impugnativa è rivolta contro la decisione emessa dalla medesima autorità il 21 novembre 2001, e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in quanto l'impugnativa è rivolta contro la decisione emanata il 7 dicembre 2001 dalla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino. 
 
3. Non si preleva una tassa di giustizia. 
 
4. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, all'Archivista notarile del Distretto di Lugano, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 9 gennaio 2002 MDE 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, Il Cancelliere