Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.211/2004 /viz 
 
Sentenza del 9 marzo 2005 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
convenuta e ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Gabriele Padlina, 
 
contro 
 
B.________, 
attore e opponente. 
 
Oggetto 
diritto di visita, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
30 agosto 2004 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.________ e B.________ sono i genitori di C.________, nata nel maggio 2002. Il contributo alimentare a carico del padre e il suo diritto di visita iniziale sono stati disciplinati da un contratto 5 dicembre 2002 omologato dalla Commissione tutoria regionale 2 (in seguito CTR). Giusta tale convenzione, fino al 27 maggio 2003, il diritto di visita aveva luogo due martedì al mese dalle ore 13:00 alle ore 16:00 presso lo studio medico della madre a Mendrisio. Affinché venissero regolate le future relazioni personali con la figlia, B.________ si è rivolto il 15 maggio 2003 alla CTR, la quale con decisione 15 luglio 2003 ha in particolare stabilito un diritto di visita in forma accompagnata una domenica ogni 15 giorni per tre ore consecutive presso un precisato punto d'incontro a Lugano, con l'invito a quest'ultimo di trasmettere entro tre mesi un rapporto sull'andamento del diritto di visita con particolare riferimento alle capacità genitoriali del padre e all'opportunità di eventualmente estendere il diritto di visita e di mantenere il punto d'incontro. Le spese causate dall'esercizio del diritto di visita sorvegliato sono state poste a carico di entrambi i genitori. 
Adita da A.________, l'autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato la citata regolamentazione del diritto di visita. Essa ha per contro annullato la decisione della CTR, laddove questa, nell'eventualità che dal rapporto del punto d'incontro non dovessero emergere elementi che imporrebbero una limitazione delle relazioni personali, aveva disciplinato il seguito del diritto di visita. 
B. 
Con sentenza 30 agosto 2004 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________ e ha confermato la decisione dell'autorità di vigilanza. Dopo aver rifiutato per assenza di indizi di problemi psichici di sottoporre a una perizia psichiatrica l'attore, i giudici cantonali hanno ritenuto che l'incarico conferito agli operatori del punto d'incontro di redigere un rapporto sull'andamento dei ritrovi e sulla capacità dell'attore di occuparsi della bambina andava confermato, atteso che le decisioni delle autorità inferiori non contengono alcun accertamento né sullo sviluppo psichico e fisico della bambina né sulla sua relazione con il padre. Tale diritto di visita in forma sorvegliata - peraltro conforme alla richiesta dell'attore - non solo renderebbe possibile l'allestimento di tale rapporto, ma permetterebbe pure - tenuto conto della conflittualità esistente fra i genitori e l'assenza di incontri con la bambina da oltre un anno - l'esercizio del diritto alle relazioni personali in modo accettabile sia per il padre che per la figlia. Infine, sempre secondo la Corte di appello, anche la decisione di porre a carico di entrambi i genitori i costi del diritto di visita sorvegliato risulterebbe corretta, perché sebbene questo sia stato espressamente chiesto dal padre, pure la convenuta ha domandato una verifica del comportamento dell'attore. 
C. 
Con ricorso per riforma del 29 settembre 2004 A.________ chiede l'annullamento della sentenza di appello e la sua modifica nel senso che sia confermata la regolamentazione del diritto di visita contenuta nella convenzione del 5 dicembre 2002. Dopo aver narrato e completato i fatti, la convenuta sostiene che il diritto di visita dev'essere esercitato al luogo di domicilio della bambina e che non sussistono motivi che giustificherebbero una modifica della disciplina concordata nella convenzione del dicembre 2002. Non sarebbero nemmeno dati i presupposti per ordinare un diritto di visita sorvegliato. Ella ritiene inoltre la sentenza impugnata contraddittoria perché, pur non avendo reputato necessario allestire una perizia, ha tutelato il vago incarico dato al punto d'incontro di valutare l'idoneità del padre ad esercitare da solo il diritto di visita. Reputa infine ingiustificata la suddivisione a metà dei costi derivanti dall'esercizio del diritto di visita sorvegliato, atteso che questo sarebbe unicamente imputabile all'attore. 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG) in materia di regolamentazione delle relazioni personali fra genitori e figli, il ricorso per riforma (art. 44 lett. d OG) è in linea di principio ammissibile. 
1.2 L'impugnativa si rivela per contro di primo acchito inammissibile laddove la convenuta si prevale di una fattispecie diversa da quella riportata nella sentenza impugnata. Infatti, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservate la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista (art. 63 cpv. 2 OG) o la necessità di un loro completamento in seguito alla mancata considerazione, da parte della Corte cantonale, di fatti pertinenti, regolarmente allegati (art. 64 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii), nella giurisdizione per riforma il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale. Il ricorrente che intende prevalersi di una delle predette eccezioni deve invocarla espressamente (DTF 115 II 399 consid. 2a) e non può limitarsi, come invece fatto in concreto dalla convenuta, a criticare la sentenza impugnata come se la giurisdizione per riforma fosse una superiore Corte di appello a cui spetta di rivedere liberamente non solo il diritto, ma pure gli accertamenti di fatto del supremo tribunale cantonale. 
2. 
Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Prevedendo che il tribunale deve trovare una soluzione indicata dalle circostanze, la legge rinvia all'apprezzamento del giudice (v. sul diritto di visita DTF 120 II 229 consid. 4a pag. 235), che deve decidere secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC). Una siffatta decisione di equità richiede che vengano considerate tutte le particolarità del caso concreto. Il Tribunale federale esamina tuttavia con riserbo l'apprezzamento esercitato dall'ultima istanza cantonale ed interviene unicamente se i giudici cantonali si sono senza motivo scostati dai principi sviluppati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, qualora essi abbiano considerato aspetti senza pertinenza o - al contrario - omesso di considerare circostanze rilevanti (DTF 126 III 223 consid. 4a pag. 227 seg.). 
3. 
La convenuta sostiene innanzi tutto che in concreto non sussisterebbero motivi che giustifichino una modifica del diritto di visita concordato nella convenzione del dicembre 2002. Sennonché, con tale argomentazione la convenuta misconosce che nella predetta convenzione era stata prevista una regolamentazione limitata fino al 27 maggio 2003, motivo per cui le parti, rispettivamente le autorità tutorie dovevano stabilire una nuova disciplina per il periodo successivo a tale data. Senza pertinenza si rivelano quindi i principi - richiamati nel ricorso - sviluppati da dottrina e giurisprudenza relativi alle condizioni che permettono alle autorità tutorie di modificare una decisione ancora vigente del diritto di visita. 
4. 
4.1 La Corte cantonale ha preliminarmente respinto la richiesta di ordinare una perizia psichiatrica sull'attore, perché ha reputato che non sussistevano indizi per supporre l'esistenza di problemi psichici. Essa ha poi rilevato che fra le parti non era litigioso il principio del diritto di visita, ma unicamente il suo esercizio. Ha indicato che l'unico dato oggettivo noto è l'età della figlia (poco più di due anni) e che le decisioni delle autorità inferiori non contengono segnatamente accertamenti sullo sviluppo fisico e psichico della bambina, sul suo legame con il padre, sul carattere e sulla disponibilità di tempo di quest'ultimo. In queste circostanze ha ritenuto conforme al bene della figlia l'incarico conferito agli operatori del punto d'incontro di redigere un rapporto sull'andamento degli incontri e sulle capacità genitoriali del padre. Ha altresì indicato che un diritto di visita sorvegliato si giustifica - per un tempo determinato - anche in caso di conflitto fra i genitori e qualora occorra far riprendere fra genitore e prole contatti interrotti per un lungo periodo. Poiché lo stesso attore aveva domandato un siffatto diritto di visita al fine di valutare la sua idoneità ad occuparsi autonomamente della figlia durante gli incontri e che, per stessa ammissione della convenuta, l'attore non aveva più visto la figlia da oltre un anno, i giudici cantonali hanno lasciato indecisa la questione di sapere se il conflitto esistente fra i genitori giustificherebbe da solo un diritto di visita sorvegliato. 
4.2 Sebbene neghi di aver chiesto una perizia psichiatrica sull'attore, la convenuta ritiene contraddittoria la sentenza impugnata, perché questa, pur non vedendo la necessità di allestire una perizia sul comportamento e sulle capacità genitoriali del padre, avrebbe tutelato il vago mandato conferito al punto d'incontro di valutare l'attore. Sempre secondo la convenuta, considerate le particolarità della fattispecie, non si poteva lasciare tale incarico ad un "operatore qualsiasi" del punto d'incontro, ma occorreva nominare un medico psicologo con un mandato preciso. Afferma inoltre che non sarebbero dati i presupposti per ordinare un diritto di visita accompagnato, il quale non può essere un'alternativa al diritto di visita ordinario, e che ella non avrebbe mai rifiutato al padre di vedere la figlia. 
4.3 Nella fattispecie è innanzi tutto opportuno osservare che contraddittorio non risulta il giudizio impugnato, ma l'agire della convenuta: contrariamente a quanto ora afferma, nel suo appello ella aveva infatti esplicitamente chiesto l'erezione di una perizia psichiatrica sull'attore (appello pag. 10). Ora, visto che ancora nel ricorso per riforma la convenuta contesta la capacità dell'attore di accudire alla figlia in tenera età, non si vede in che modo l'allestimento del rapporto chiesto al punto di incontro, che può segnatamente pure chiarire tale questione, sia in contrasto con il bene della bambina. La convenuta non critica inoltre in alcun modo l'opportunità, indicata nella sentenza impugnata e contemplata dalla dottrina (Annatina Wirz, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea Ginevra Monaco 2000, n. 21 ad art. 274 CC), di procedere a un diritto di visita accompagnato a causa della lunga interruzione dei contatti fra padre e figlia. In queste circostanze, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale confermando la decisione che prevede un diritto di visita accompagnato per la durata di tre mesi allo scopo di allestire un rapporto e per permettere al padre di instaurare nuovamente una relazione con la figlia. 
5. 
La convenuta impugna la sentenza cantonale sostenendo pure che il diritto di visita deve essere esercitato al luogo di domicilio del bambino. Sennonché, come indicato nello stesso ricorso, il diritto di visita postulato dalla convenuta non dovrebbe svolgersi al domicilio della figlia, ma in un locale locato dalla madre laddove ella esercita la sua professione. Inoltre, sulla base dei vincolanti accertamenti (supra consid. 1.2.) contenuti nella sentenza impugnata, la tensione esistente fra i genitori si ripercuote negativamente sulla bambina. Ne segue che confermando un diritto di visita in un luogo neutro per un limitato periodo di tempo, la Corte cantonale non ha abusato del suo potere di apprezzamento. 
6. 
Infine, la convenuta ritiene ingiustificata la ripartizione a metà delle spese risultanti dall'esercizio del diritto di visita accompagnato, perché esso sarebbe unicamente stato causato dalla richiesta formulata dall'attore. Con tale censura la convenuta dimentica - come rilevato dalla sentenza impugnata - di aver domandato una verifica del comportamento del padre, chiedendo addirittura in sede di appello una perizia psichiatrica. In queste circostanze, atteso che il diritto di visita sorvegliato è causato dalle richieste di entrambe le parti, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale suddividendone i costi a metà. 
7. 
Da quanto precede discende che il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela infondato e in tale misura dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della convenuta. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della convenuta, all'attore e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 9 marzo 2005 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: