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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.26/2006 /biz 
 
Sentenza del 9 marzo 2006 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Hungerbühler, Wurzburger, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, 
 
contro 
 
Municipio di Croglio, casella postale 26, 
6980 Castelrotto, 
Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Sezione delle bonifiche e del catasto, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Studio d'ingegneria B.________, 
Studio d'ingegneria C.________. 
 
Oggetto 
art. 9 e 29 Cost. (lavori di misurazione ufficiale), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emessa 
il 7 dicembre 2005 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 73 del 13 settembre 2005, il Municipio di Croglio ha indetto un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo la procedura libera, per lavori di misurazione ufficiale, demarcazione dei confini e misurazione particellare ufficiale di un comprensorio corrispondente alle frazioni di Biogno e Beride (lotto 3). 
B. 
Il 23 settembre 2005 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il bando e i documenti del concorso, chiedendo il loro annullamento. Con sentenza del 7 dicembre 2005 i giudici cantonali hanno parzialmente accolto il gravame, segnatamente sulla questione delle discrepanze tra le tolleranze ammesse dall'art. 29 dell'ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994 sulla misurazione ufficiale (OTEMU; RS 211.432.21) e il livello di precisione dei prodotti SAU (Superfici agricole utili) che il capitolato d'oneri permetteva di utilizzare. Essi hanno tuttavia considerato che il difetto riscontrato non era tale da giustificare l'annullamento del bando e si sono pertanto limitati ad emendarlo. Le offerte inoltrate al Municipio di Croglio sono quindi state rinviate ai concorrenti affinché, dopo averle eventualmente corrette sulla base delle esigenze di precisione che la Sezione delle bonifiche e del catasto doveva meglio specificare, le ripresentassero entro il nuovo termine fissato dal committente. Per il resto il gravame è stato respinto. 
C. 
Il 26 gennaio 2006 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale nonché il bando e i documenti del concorso siano annullati. Adduce, in sostanza, una violazione degli art. 9 e 29 Cost., degli art. 29, 31 e 65 OTEMU, così come della legge ticinese del 20 febbraio 2001 sulle commesse pubbliche (LCPubb) e relativo regolamento d'applicazione. Domanda inoltre che sia conferito effetto sospensivo al gravame. 
Chiamati ad esprimersi, il Municipio di Croglio, la Sezione delle bonifiche e del catasto e il Tribunale amministrativo hanno proposto la reiezione dell'impugnativa. Gli altri concorrenti non hanno presentato osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 I 153 consid. 1; 131 II 58 consid. 1 e rispettivi richiami). 
1.2 Oggetto di giudizio non è una decisione di aggiudicazione, bensì un bando di concorso che, di principio, costituisce comunque un atto impugnabile (art. 37 lett. a LCPubb; § 33 lett. b delle direttive di esecuzione dell'Accordo intercantonale sugli appalti pubblici, del 25 novembre 1994 [DirCIAP]; DTF 125 I 203 consid. 3a; cfr. anche Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 610 segg.; Vincent Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 57 seg.). Il gravame, tempestivo (art. 89 OG), è peraltro rivolto contro il giudizio dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG). 
2. 
Giusta l'art. 87 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito solo se possono cagionare un pregiudizio irreparabile per l'interessato (cpv. 2). Se non è il caso, tali decisioni possono essere impugnate soltanto mediante ricorso interposto avverso la decisione finale (cpv. 3). 
2.1 Per costante giurisprudenza, una decisione è finale se pone termine alla lite, fatte salve eventuali possibilità d'impugnazione ad autorità di giudizio superiori; poco importa che la decisione sia fondata su ragioni di merito oppure su motivi procedurali. Sono per contro incidentali le decisioni che riguardano soltanto una fase del procedimento, assumendo una funzione strumentale rispetto alla pronuncia destinata a concludere la vertenza; pure queste decisioni possono avere indifferentemente per oggetto una questione formale o materiale, giudicata anteriormente alla decisione finale (DTF 129 I 313 consid. 3.2; 129 III 107 consid. 1.2.1; 128 I 215 consid. 2; 123 I 325 consid. 3b). I principi esposti valgono pure per le decisioni parziali, ossia per giudizi che decidono una parte quantitativamente limitata della lite o una delle pretese in discussione. Tale soluzione è conforme al principio dell'economia di procedura, secondo cui il Tribunale federale, di norma, statuisce con una sola decisione sull'insieme del litigio: essa soddisfa quindi lo scopo dell'art. 87 OG (DTF 123 I 325 consid. 3b e rinvio). 
2.2 Un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno che una decisione favorevole nel merito non permetterebbe di eliminare completamente. Tale danno deve inoltre essere di carattere giuridico. Non sono perciò sufficienti semplici inconvenienti di fatto, come per esempio un prolungamento dei tempi procedurali o un aumento dei costi legati alla causa (DTF 131 I 57 consid. 1; 129 III 107 consid. 1.2.1; 128 I 177 consid. 1.1; 127 I 92 consid. 1c). 
La pronuncia con cui un'autorità cantonale di ricorso rinvia la causa alle istanze inferiori per nuovo giudizio costituisce, di regola, una decisione incidentale che non comporta per gli interessati alcun pregiudizio irreparabile (DTF 129 I 313 consid. 3.2; 122 I 39 consid. 1a/bb). 
2.3 Nella fattispecie concreta, il Tribunale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso sottopostogli dal ricorrente, nel senso che ha deciso di emendare il bando di concorso, siccome il difetto riscontrato non era, a suo avviso, tale da giustificarne l'annullamento. I giudici cantonali hanno quindi stabilito che le offerte pervenute al Muncipio di Croglio dovevano essere rinviate ai concorrenti affinché potessero eventualmente correggerle in base alle indicazioni loro fornite dall'autorità cantonale competente, per poi ripresentarle entro il nuovo termine fissato dal committente. Una simile sentenza non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale. In quanto decisione di rinvio, essa concerne infatti solo una fase del procedimento relativo al concorso in questione ed assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo. Va poi ricordato che una decisione di rinvio ha carattere incidentale anche se su taluni punti essa pone termine alla lite (DTF 127 I 92 consid. 1b e rinvii). 
2.4 Riguardo al quesito di sapere se ne risulta un pregiudizio irreparabile per il ricorrente, va ricordato innanzitutto che anche se, come già illustrato, il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio sottopostogli, ciò non esime il ricorrente dall'onere di allegare e provare alla Corte gli elementi fattuali indispensabili per la verifica della ricevibilità del gravame (DTF 125 I 173 consid. 1b, 253 consid. 1c; cfr. anche DTF 130 IV 43 consid. 1.4). Nel caso concreto, l'interessato nulla adduce in proposito: si può pertanto escludere che egli subisca un simile pregiudizio. Se si volesse da ciò prescindere va rammentato che un semplice inconveniente fattuale (protrazione della vertenza nel tempo; aumento dei costi in relazione alla causa) non rappresenta un danno di tale natura, non trattandosi di un pregiudizio di natura giuridica. Infine, il ricorrente potrà ancora, se del caso, impugnare la decisione del committente dinanzi al Tribunale amministrativo ed in seguito, contro un'eventuale giudizio finale di tale istanza, riproporre le attuali censure nell'ambito di un ulteriore ricorso di diritto pubblico. Premesse queste considerazioni, il ricorso di diritto pubblico sfugge quindi ad un esame di merito. 
3. 
3.1 Manifestamente inammissibile, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame. 
3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano per contro ripetibili alle autorità vincenti né alle parti resistenti, considerato che il Municipio di Croglio ha agito senza l'ausilio di un avvocato, mentre gli altri concorrenti non hanno presentato una risposta (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alle controparti, al Municipio di Croglio, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle bonifiche e del catasto, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 9 marzo 2006 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: