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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.180/2002/COL 
 
Sentenza del 9 aprile 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Nay, Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
N.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 
6901 Lugano. 
 
procedimento penale 
 
(ricorso di diritto pubblico) 
 
visto e considerato: 
che N.________ ha presentato un ricorso, non datato né firmato, al Tribunale federale, cui è pervenuto il 13 marzo 2002, nell'ambito di un procedimento penale sfociato in una condanna a una pena detentiva di sette anni per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti; 
che il ricorrente non ha allegato al gravame una copia della decisione impugnata, sicché la Cancelleria del Tribunale federale l'ha invitato il 15 marzo 2002 a produrla entro il 22 marzo 2002, unitamente a un esemplare firmato del ricorso, con la comminatoria che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 90 cpv. 2 OG
che il ricorrente non ha reagito in alcun modo al citato scritto e che, quindi, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo l'art. 90 cpv. 2 OG
ch'esso sarebbe stato inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c) e per il mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG), visto che il ricorrente rileva che la contestata decisione di condanna, cresciuta in giudicato, non è stata impugnata in sede cantonale; 
che si può rinunciare alla riscossione delle spese processuali; 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Non si riscuote tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico del Cantone Ticino. 
Losanna, 9 aprile 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: