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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_125/2007 {T 0/2} 
 
Sentenza del 9 aprile 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
P.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 marzo 2007. 
 
Considerando: 
che per decisione del 21 giugno 2005, sostanzialmente confermata il 19 gennaio 2006 in seguito all'opposizione dell'interessato, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni di P.________, nato nel 1956, di professione cuoco, 
che per pronuncia del 5 marzo 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato, 
che patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, P.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con contestuale domanda di assistenza giudiziaria gratuita avverso il giudizio cantonale, 
che con il ricorso l'assicurato ha chiesto, oltre all'allestimento di una perizia medica per accertare il suo effettivo stato di salute, il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità, 
che ritenendo a un esame sommario il ricorso privo di possibilità di esito favorevole, il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita con decreto del 23 luglio 2007 e ha fissato al ricorrente un termine, scadente il 5 settembre 2007, per pagare un anticipo spese di fr. 500.-, 
che l'insorgente ha versato l'importo richiesto entro il termine stabilito, 
che il Tribunale cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi discilplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv.1 e 28 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA) e il metodo di valutazione della stessa (art. 16 LPGA), 
che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti, ha accertato, in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che il ricorrente, pur non potendo essere considerato pienamente abile al lavoro nella sua abituale professione di cuoco, lo doveva essere, quantomeno fino all'intervento chirurgico del 27 ottobre 2005, in attività sostitutive leggere, rispettose dei limiti funzionali evidenziati dal dott. F.__________, alle cui conclusioni, quantomeno su questo punto, poteva essere riconosciuto pieno valore probatorio (DTF 125 V 351 segg.), 
che correttamente il primo giudice, aderendo alla tesi dell'amministrazione e trasmettendo per il resto gli atti all'UAI per esame della situazione venutasi a creare dopo il 19 gennaio 2006, ha quindi sostanzialmente evidenziato che se anche il decorso post-operatorio dovesse avere avuto ripercussioni negative sulla capacità lavorativa dell'interessato, questo peggioramento non poteva comunque essere di rilievo ai fini della domanda di prestazioni nella presente procedura perché fino alla data determinante della decisione su opposizione in lite, che delimita temporalmente il potere cognitivo di questa Corte (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 129 V 167 consid. 1 pag. 169 con riferimenti), il diritto alla rendita non poteva (ancora) essere nato (v. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), 
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere a un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF
che le censure ricorsuali, nella misura in cui non si limitano a riprendere le obiezioni mosse in sede cantonale ed efficacemente smontate dall'autorità giudiziaria cantonale, si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere di riesame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure, 
che così anche l'accertamento dell'invalidità e in particolare del reddito da invalido da parte della Corte cantonale, oltre a essere conforme alla più recente giurisprudenza in materia (sull'applicabilità dei dati statistici salariali nell'ipotesi, che si realizza in concreto, in cui l'assicurato non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua: DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti; sui valori specifici [nazionali] da ritenere v. SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 [U 75/03]), non è validamente contestato (v. DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399), 
che l'incarto contenendo infine le indicazioni necessarie ai fini decisionali, non si giustifica, come invece richiede il ricorrente, un complemento istruttorio, 
che il ricorso essendo manifestamente infondato, si giustifica di trattarlo secondo la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 9 aprile 2008 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti