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[AZA 3] 
 
1P.730/1999 
 
   I C O R T E D I   D I R I T T O   P U B B L I C O 
   ***************************************************** 
 
9 giugno 2000  
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- 
sidente della Corte, Nay e Catenazzi. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 29 novembre 1999 
presentato da  Peter R ü e d i, Minusio, contro la decisio-  
ne emessa il 18 ottobre 1999 dal  Tribunale amministrativo   
del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente al  
Consiglio di Stato del Cantone Ticinoe al  Municipio di Mi -  
nusio in merito alla reiezione di una mozione tendente alla  
modifica del piano regolatore; 
R i t e n u t o i n f a t t o :  
 
A.-  
Il 26 ottobre 1998 Peter Rüedi, consigliere  
comunale a Minusio, ha presentato un'interpellanza con la 
quale proponeva puntuali modificazioni delle norme di at- 
tuazione del piano regolatore comunale (NAPR). Più precisa- 
mente, proponeva che all'art. 27.4 NAPR il titolo "deroghe" 
fosse sostituito dal titolo "agevolazioni e abbuoni" e che 
l'art. 20 NAPR fosse completato con un capoverso secondo, 
del seguente tenore: "Gli attici e le mansarde non sono 
computati nell'altezza alla condizione che l'ingombro mas- 
simo della costruzione sia contenuto nella pendenza teorica 
di un tetto a falde con un'inclinazione del 50%": questo 
disposto, che già esisteva come terzo capoverso dell'art. 
21 NAPR ("corpi tecnici"), veniva in realtà semplicemente 
spostato all'articolo precedente ("Altezze"), ritenuto 
dall'interpellante quale sede più adatta. Il 30 novembre 
1998 Rüedi ha trasformato l'interpellanza in mozione. 
 
       La mozione è stata esaminata, in applicazione della 
legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), da una 
commissione del Consiglio comunale e dal Municipio. Il Con- 
siglio comunale l'ha quindi discussa nella seduta del 17 
maggio 1999, dove ha allora raccolto diciotto voti favore- 
voli, di fronte a otto voti contrari e a sette astensioni. 
Considerato che non era stata raggiunta la maggioranza as- 
soluta dei quaranta membri del Consiglio comunale, prevista 
per l'accettazione delle modificazioni di piano regolatore, 
la mozione è stata dichiarata respinta. 
 
B.-  
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, da-  
vanti al quale Peter Rüedi si era aggravato, ne ha respinto 
il ricorso, rilevando in sostanza che la modificazione 
litigiosa, proposta attraverso una mozione elaborata, ri- 
guardava le norme di attuazione del piano regolatore e che 
la maggioranza richiesta non era stata raggiunta. 
 
       Con sentenza del 18 ottobre 1999 il Tribunale can- 
tonale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ri- 
corso di Rüedi per gli stessi motivi su cui si fondava la 
decisione governativa. 
 
C.-  
Peter Rüedi impugna la sentenza del Tribunale  
cantonale amministrativo con un ricorso di diritto pubblico 
al Tribunale federale. Chiede di annullarla. Rilevato che 
la sua non era una mozione elaborata, il ricorrente ha con- 
siderato arbitraria l'interpretazione datale dalla Corte 
cantonale. Pertanto, le modificazioni delle NAPR proposte 
con la mozione sarebbero state intese solo a concretizzare 
lo scopo della normativa attraverso articoli non contrad- 
dittori, comprensibili e completi. 
 
D.-  
Il Municipio di Minusio propone di respingere  
il ricorso, in quanto ricevibile. Il Consiglio di Stato 
propone di confermare la sentenza impugnata, mentre il Tri- 
bunale amministrativo dichiara di riconfermare tesi, alle- 
gazioni e conclusioni contenute nel suo giudizio. 
 
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :  
 
1.-  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con  
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo- 
no sottoposti (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a). 
 
2.-  
Il ricorrente, che si è visto respingere una  
mozione da lui presentata nella qualità di consigliere 
comunale di Minusio, contesta, siccome arbitraria, la sen- 
tenza della Corte cantonale. Essa, come già il Legislativo 
comunale e il Governo, ha considerato non raggiunto il quo- 
rum per ammettere le modificazioni delle norme di piano re- 
golatore proposte con la mozione stessa. 
 
       Secondo l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta 
ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei 
loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano per- 
sonalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. 
La semplice appartenenza a un'autorità quale suo membro non 
conferisce una posizione personale giuridicamente protetta 
ai sensi dell'art. 88 OG, in gioco essendo la tutela di 
compiti pubblici, e il funzionamento degli organismi pub- 
blici o politici non potendo costituire oggetto di un ri- 
corso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a 
OG, previsto per la tutela di diritti individuali (DTF 123 
I 41 consid. 5a/ee, 121 I 252 consid. 1a; sentenza inedita 
del 24 agosto 1999 in re S., consid. 1a). Ora, il ricorren- 
te, con il presente gravame, contesta l'interpretazione da- 
ta dalla Corte cantonale alla sua mozione e quindi la con- 
clusione del non raggiungimento del quorum previsto: le sue 
critiche riguardano manifestamente il funzionamento di un 
organismo comunale nell'espletamento dei suoi compiti pub- 
blici e sono quindi irricevibili secondo la giurisprudenza 
citata (vedi anche  Walter Kälin, Das Verfahren der staats-  
rechtlichen Beschwerde, 2aed., Berna 1994, pag. 151, 230 
seg.). 
 
       Il ricorrente non fonda d'altra parte il gravame 
sull'art. 85 lett. a OG, riguardante il diritto di voto dei 
cittadini. Comunque una violazione di siffatto diritto, nel 
senso della citata disposizione, presupporrebbe ch'esso 
avesse potuto venir esercitato in una votazione popolare, 
ciò che non è il caso in concreto. In effetti, il ricorso 
per violazione del diritto di voto non è dato contro le 
elezioni o le votazioni indirette, vale a dire che si svol- 
gono in seno a un organo rappresentativo, come può essere 
un parlamento cantonale o un consiglio comunale (DTF 112 Ia 
174 consid. 2; vedi pure la sentenza del Tribunale federale 
del 20 giugno 1997 in re M., consid. 3, pubblicata in RDAT 
II-1997, n. 18;  Kälin, op. cit., pag. 151).  
 
       Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico in 
esame è inammissibile. 
 
3.-  
Esso sarebbe, e le seguenti considerazioni so-  
no abbondanziali, in ogni caso infondato. Innanzitutto, era 
tutt'altro che arbitraria (sulla nozione d'arbitrio v. DTF 
DTF 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 1 consid. 2b/aa, 
pag. 4) l'interpretazione data dalla Corte cantonale alla 
mozione litigiosa, nel senso di considerarla "elaborata": 
il suo autore proponeva due precise e pienamente formulate 
modificazioni delle norme di attuazione del piano regolato- 
re, che non abbisognavano di ulteriore elaborazione. Sulla 
mozione stessa si sono espressi una commissione del Consi- 
glio comunale con rapporto del 16 marzo 1999 e il Municipio 
con osservazioni del 20 aprile 1999: la procedura fissata 
dall'art. 67 LOC è stata rispettata. Considerata la natura 
della mozione, il Legislativo comunale poteva esaminarla in 
una sola tornata, e deciderla con un unico atto (  Eros Rat -  
ti, Il Comune, vol. I, 2aed., pag. 543).  
 
       Le modificazioni che costituivano lo scopo e il 
contenuto stesso dalla mozione riguardavano manifestamente 
il piano regolatore, e andavano peraltro oltre la correzio- 
ne di semplici errori redazionali. Secondo i combinati di- 
sposti degli art. 13 cpv. 1 lett. d e 61 cpv. 2 LOC era ne- 
cessario, per accettarle, la maggioranza assoluta dei mem- 
bri del Consiglio comunale. Poiché questo comprende, a 
Minusio, quaranta membri, e per le suesposte modificazioni 
votarono solo diciotto membri, il quorum legale non è stato 
raggiunto, sicché senza arbitrio la Corte cantonale, fon- 
dandosi su un'applicazione addirittura corretta delle nor- 
me, ha respinto il ricorso. 
 
4.-  
Ne segue che il ricorso di diritto pubblico è  
inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 
cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e  
 
p r o n u n c i a :  
 
       1. Il ricorso è inammissibile. 
 
       2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a 
carico del ricorrente. 
 
       3. Comunicazione al ricorrente, al Municipio e al 
Consiglio comunale di Minusio, al Consiglio di Stato e al 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 giugno 2000 
VIZ 
 
              
In nome della I Corte di diritto pubblico  
                    
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:  
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,