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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 107/04 
 
Sentenza del 9 giugno 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
C.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Unia cassa disoccupazione, via E. Bossi 12, 6830 Chiasso, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 7 maggio 2004) 
 
Fatti: 
A. 
C.________, nato nel 1962, il 25 agosto 2003 si è annunciato presso l'Ufficio regionale di collocamento di Chiasso quale persona in cerca d'impiego e il 29 agosto successivo ha formulato, con effetto dal 25 agosto 2003, domanda d'indennità di disoccupazione. Nelle sue dichiarazioni, l'istante ha indicato di essere stato, dal 1° marzo 2001 alle dipendenze, in qualità di responsabile, della I.________ di M.________ - della quale è pure stato socio (unitamente a certa D.________) nonché gerente con diritto di firma individuale -, prima di essere licenziato il 23 agosto 2003, con effetto al 31 ottobre seguente, causa ristrutturazione interna. La lettera di licenziamento 23 agosto 2003 reca, per la I.________, la firma dello stesso C.________. 
 
Con decisione del 30 settembre 2003, sostanzialmente confermata l'11 novembre successivo anche in seguito all'opposizione interposta dal richiedente, la Cassa disoccupazione SEI (ora: Unia Cassa disoccupazione) ha respinto la domanda di prestazioni per mancanza di un'attività soggetta a contribuzione e, in particolare, perché l'interessato non sarebbe stato in grado di comprovare il versamento effettivo (asseritamente avvenuto brevi manu) del salario. 
B. 
C.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, esperiti i propri accertamenti, ne ha respinto il ricorso per pronuncia del 7 maggio 2004 confermando l'operato della Cassa. Il primo giudice ha in particolare osservato che gli attestati prodotti dall'interessato, segnatamente i conteggi salariali da settembre 2002 ad agosto 2003, sui quali figura la sua firma "Per accettazione", non dimostrerebbero ancora l'avvenuto pagamento di dette retribuzioni da parte della I.________ in quanto sarebbero stati redatti da lui stesso, mentre, per il resto, gli ulteriori elementi a disposizione non sarebbero sufficienti per accoglierne la domanda di prestazioni. 
C. 
C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale riafferma il proprio diritto alla indennità di disoccupazione. A sostegno della propria tesi, il ricorrente fa valere che la I.________ gli avrebbe affidato l'incarico di portare a buon fine il mandato ottenuto da una certa S.________ per la gestione di un negozio di proprietà di quest'ultima. Rileva quindi che la S.________ versava regolarmente quanto pattuito alla I.________, la quale, da parte sua, provvedeva poi a versargli gli oneri sociali e lo stipendio. A comprova di queste circostanze allega della documentazione relativa alla revoca, da parte della S.________, del citato mandato di gestione. Infine, l'insorgente contesta che si possa fare obbligo a una società di versare a un proprio dipendente, ancorché nel contempo socio e gerente, lo stipendio su un conto postale o bancario. 
 
La Cassa si è riconfermata nella propria presa di posizione, mentre il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha rinunciato a determinarsi. 
D. 
Nelle more processuali, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte ulteriore documentazione relativa a una sua audizione del 25 novembre 2004 dinanzi all'autorità fiscale. 
 
Diritto: 
1. 
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha apportato numerose modifiche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2 ; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2). Ne discende che la LPGA è applicabile alla presente fattispecie sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alle sue disposizioni (art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LADI). Per le stesse considerazioni, dal momento che in concreto sia la disoccupazione che l'iscrizione al collocamento sono intervenute dopo il 1° luglio 2003, si applicano le modifiche della LADI entrate in vigore a tale data (cfr. a contrario sentenza del 20 settembre 2004 in re L., C 34/04, consid. 1.2). 
2. 
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha correttamente esposto le norme relative all'adempimento del periodo di contribuzione quale condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. e in relazione con l'art. 13 cpv. 1 LADI [nel suo tenore determinante, in vigore dal 1° luglio 2003]). 
2.2 Nella sentenza pubblicata in DTF 113 V 352, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'art. 13 cpv. 1 LADI presuppone l'effettivo esercizio, da parte dell'assicurato, di un'attività soggetta a contributo, ma non l'effettivo trasferimento, da parte del datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, dei contributi del salariato alla cassa di compensazione. 
 
Questa giurisprudenza è in seguito stata precisata nel senso che per l'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 LADI non basta l'esercizio effettivo di un'occupazione soggetta a contribuzione, il datore di lavoro dovendo, oltre a ciò, per questa attività effettivamente avere versato un salario alla persona assicurata (DTF 128 V 190 consid. 3a/aa in fine con riferimenti; DLA 2002 no. 16 pag. 116, 2001 no. 27 pag. 228 consid. 4c). Allo stesso modo, è stato rilevato, non adempie la condizione dell'esistenza di un'occupazione soggetta a contribuzione secondo l'articolo 13 cpv. 1 LADI l'assicurato che non ha realmente percepito il salario dalla propria società, ma i cui importi sono stati semplicemente contabilizzati come crediti nei confronti della stessa (DLA 2001 no. 27 pag. 225). Il fatto di esigere il versamento di un salario effettivo - per ammettere che le condizioni relative al periodo di contribuzione siano tutte soddisfatte - si spiega con la volontà di prevenire gli abusi che potrebbero risultare da accordi fittizi tra datore di lavoro e lavoratore in merito al salario che il primo si impegna contrattualmente a versare al secondo (soprattutto quando il datore di lavoro e il lavoratore sono in realtà un'unica persona [DLA 2001 no. 27 pag. 225]). 
 
Secondo questa Corte, l'esistenza di un'occupazione effettivamente esercitata soggetta a contribuzione non è provata né resa verosimile in misura preponderante, come richiesto dalla giurisprudenza (DTF 124 V 402 consid. 2b), se il titolare unico di un ufficio fiduciario gestito a titolo individuale, di cui è amministratore unico, presenta esclusivamente documenti firmati personalmente o da altre persone non identificate (certificati di salario, contratto di lavoro, verbali dell'assemblea generale, lettera di conferma della disdetta, ecc.). Questi documenti, presentati dall'interessato, sono semplici allegazioni di parte, il cui contenuto può essere verificato unicamente mediante le spiegazioni dell'assicurato stesso (DLA 1997 no. 17 pag. 79). 
 
Per il resto, le dichiarazioni d'imposta come pure i certificati di salario firmati dall'assicurato (oppure dal coniuge: DLA 2001 no. 12 pag. 145) e destinati all'AVS o all'autorità fiscale non costituiscono una prova sufficiente del versamento del salario. In mancanza di giustificativi (estratti del conto corrente postale o bancario o ricevute dell'avvenuto pagamento), il versamento del salario non può essere provato con un grado di verosimiglianza sufficiente (DLA 2004 no. 10 pag. 115). Sempre a proposito di questa prova, in DLA 2002 no. 16 pag. 117 questa Corte ha avuto modo di relativizzare il valore probatorio attribuibile alla documentazione prodotta da una ricorrente (segnatamente: un conteggio salari con le relative ricevute attestanti l'avvenuto versamento in contanti) per il fatto che l'interessata e suo marito (entrambi soci e gerenti di una Sagl) occupavano una posizione dirigenziale. In quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni ha sottolineato che in simili circostanze le dichiarazioni dell'assicurato in merito al versamento e all'ammontare del salario devono essere valutate con particolare prudenza (sentenza citata, ibidem). Tale concetto è stato infine recentemente confermato dalla già citata (v. consid. 1) sentenza del 20 settembre 2004 in re L., nel cui ambito si è chiaramente detto che il solo fatto di disporre, in questi casi, di un attestato del datore di lavoro e dei conteggi di salario, ancorché accompagnati dalla conferma scritta dell'assicurato dell'effettiva ricezione dell'importo, non permette ancora, alla luce della prassi sviluppata in materia, di concludere che gli importi convenuti siano stati effettivamente versati alla persona interessata, il giudice dovendo tenere conto per la valutazione di questi mezzi di prova della circostanza che la stessa persona agiva, nel periodo determinante, in qualità di socia con diritto di firma individuale (sentenza citata, consid. 4.2). 
2.3 In questo ordine di idee si inserisce anche la Circolare del seco del gennaio 2003 concernente l'indennità di disoccupazione (ID), la quale, pur non vincolando ovviamente questo Tribunale (DTF 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a e sentenze ivi citate), si orienta nella stessa direzione e precisa che indizi quali la mancanza di prove del versamento di un salario regolare sul proprio conto privato o postale, il fatto che la società non disponga di organi sociali, ecc. indicano che l'assicurato che, prima di cadere in disoccupazione, occupava una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro, non era in realtà vincolato alla SA (le stesse considerazioni essendo ovviamente valide, mutatis mutandis, anche nel caso di una Sagl) da un contratto di lavoro, ma utilizzava la relativa infrastruttura per condurre determinate attività per proprio conto (cifre marg. B79 e C2a). 
3. 
3.1 Stante quanto precede, a ragione il primo giudice ha ritenuto che i documenti prodotti da C.________ - che nella sua posizione di gerente con diritto di firma individuale poteva determinare da solo sia la sua assunzione sia il suo licenziamento e che effettivamente ha personalmente firmato tutti gli attestati della I.________ all'inserto, compresi la lettera di licenziamento come pure, "Per accettazione", i conteggi salariali settembre 2002/agosto 2003 - non erano atti, da soli, a dimostrare, con il necessario grado di verosimiglianza (un giudizio di mera possibilità non essendo per contro sufficiente [DTF 115 V 142 consid. 8b; cfr. pure DTF 126 V 360 consid. 5b con riferimenti]), l'effettivo pagamento degli importi indicati. 
 
Per il resto, all'inserto non sono ravvisabili elementi che potrebbero giustificare - nell'ambito dell'obbligo, per l'amministrazione o, in caso di ricorso, per l'autorità giudiziaria, di accertare d'ufficio i fatti rilevanti e nei limiti dettati dal dovere delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti) -, un eventuale complemento istruttorio, ritenuto che non vi è (sufficiente) traccia - né il ricorrente vi ha mai fatto allusione - di testimoni o di documentazione (bancaria o postale) appartenente alla I.________ in grado di suffragare (ad es. mediante la presenza di periodici movimenti di cassa o di conti di entità pari a quella degli importi salariali fatti valere) le allegazioni di parte (a tal proposito cfr. la sentenza del 28 luglio 2004 in re L., C 250/03, consid. 2.5). Tanto meno è suscettibile di modificare l'esito della presente valutazione l'accenno ricorsuale ai rapporti contrattuali intercorsi tra I.________ e S.________, l'insorgente non potendo, da questa sola circostanza, dedurre nulla in favore della sua posizione che possa dirsi di rilievo ai fini del giudizio in esame. Medesimo discorso deve infine valere anche per la nuova documentazione prodotta relativa al verbale di audizione 25 novembre 2004 sottoscritto 
 
- peraltro solo parzialmente - dinanzi all'autorità fiscale, trattandosi anche in questo caso di una mera dichiarazione dell'interessato che, in quanto tale, non configura una prova sufficiente dell'avvenuto versamento del salario (v. consid. 2.2). 
3.2 In tali condizioni, dev'essere giustamente negato il diritto all'indennità di disoccupazione del ricorrente, il quale, in questo modo, sopporta le conseguenze dell'insufficienza di prove per quanto concerne l'effettivo pagamento dei salari e, più in generale, l'adempimento del periodo di contribuzione (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio regionale di collocamento e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 9 giugno 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: