Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_298/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 9 giugno 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Curzio Fontana, 
opponente, 
 
Municipio di X.________, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
licenza edilizia; tassa di giustizia e spese, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2015 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 12 maggio 2014 il Municipio di X.________ ha rilasciato alla B.________ la licenza edilizia per la formazione di una piazza per lo stazionamento di uno stand di mungitura; 
che con decisione del 12 giugno 2014 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso sottopostogli da A.________, vicina e già opponente, accollandole spese e ripetibili; 
che, adito dalla vicina, con sentenza del 29 aprile 2015 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, preso atto che in sede istruttoria, pur mantenendo il gravame sulla decisione circa gli accessori processuali, l'insorgente ha dichiarato di ritirare il ricorso, ritenutola soccombente ha confermato le spese e le ripetibili poste a suo carico nella decisione governativa, accollandole anche quelle della Corte cantonale; 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo; 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1); 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF), nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176); 
che il ricorso in esame non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione, ritenuto che la ricorrente non si confronta del tutto con le differenti motivazioni addotte dalla Corte cantonale, in particolare, che contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, l'oggetto della lite risultava in modo chiaro sia dalla pubblicazione della domanda di costruzione sia dagli allegati di causa; 
 
che la ricorrente si limita a rinviare agli atti dell'incarto, ciò che è inammissibile, poiché la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 440 in alto e consid. 3.2); 
ch'ella non si confronta neppure con l'applicazione delle norme cantonali relative alle spese processuali e alle ripetibili a lei accollate, la cui portata è stata compiutamente illustrata nel giudizio impugnato; 
 
che il ricorso non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 400.--- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, al Municipio di X.________, alla B.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 giugno 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri