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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 425/01 /Ws 
 
Sentenza del 9 luglio 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Kernen, Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
A.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, Via Roma 291, 73054 Presicce, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Givevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 4 maggio 2001) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione 11 maggio 1987, la Cassa di compensazione del Cantone Neuchâtel poneva, con effetto dal 1° gennaio 1986, A.________, cittadino italiano nato nel 1956, al beneficio di una rendita intera d'invalidità a dipendenza di una inabilità addebitabile a disturbi vertebrali e psichici. 
In seguito al rimpatrio dell'interessato e all'avvio di una procedura di revisione, la Cassa svizzera di compensazione - a conclusione di un articolato iter procedurale -, con atto del 13 gennaio 1992, cresciuto in giudicato, riduceva alla metà il diritto alla rendita con effetto dal 1° ottobre 1990. 
Una prima domanda di revisione avanzata nel maggio 1995 sfociava, per decisione 15 marzo 1996, nella conferma del diritto alla mezza prestazione. 
Con provvedimento del 30 settembre 1997, confermato dalla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) non entrava quindi nel merito di una nuova domanda di revisione non ritenendo plausibile una modifica rilevante del grado di invalidità. Adito da A.________, il Tribunale federale delle assicurazioni ne accoglieva il gravame, retrocedendo gli atti all'amministrazione affinché, previo complemento istruttorio, statuisse di nuovo sul diritto alla rendita. 
Esperiti gli ulteriori accertamenti, l'UAI, per decisione 24 febbraio 2000, ha ribadito il diniego di una rendita intera rilevando che l'invalidità del richiedente continuava ad essere inferiore al 66 2/3%. 
B. 
A.________, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, ha deferito il provvedimento amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero riproponendo la richiesta di una rendita intera. 
I giudici commissionali, con pronunzia 4 maggio 2001, hanno respinto il nuovo gravame, aderendo sostanzialmente alla valutazione espressa dall'amministrazione. 
C. 
Sempre assistito dall'avv. Potenza, A.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Contestando in particolare l'accertamento del grado di invalidità espresso dall'amministrazione e producendo numerosi attestati medici a comprova della propria tesi, fa valere un'incapacità di guadagno superiore ai due terzi a dipendenza di un peggioramento della patologia psichiatrica ed ortopedica. 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio, la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali che disciplinano il diritto a una rendita d'invalidità e la sua revisione. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3% e che, giusta il secondo capoverso del medesimo disposto, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'interessato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. I primi giudici hanno quindi correttamente rilevato che l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), e che il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
1.2 
E' inoltre opportuno ricordare che, giusta l'art. 41 LAI se il grado d'invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influenzare sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Elemento di paragone, quando una rendita - già a sua volta modificata a seguito di un tale procedimento - è nuovamente oggetto di revisione, è la situazione esistente al momento della precedente decisione di modifica. Semplici decisioni intercalari confermative non sono invece di rilievo (DTF 109 V 265 consid. 4a). 
Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). 
2. 
Come correttamente ritenuto dalla pronunzia commissionale, per stabilire se sia o meno intervenuta, nel periodo in esame, una modificazione del grado di invalidità ai sensi dell'art. 41 LAI, occorre raffrontare la situazione esistente al momento della decisione 13 gennaio 1992, con la quale l'UAI aveva ridotto alla metà il diritto alla rendita, con quella alla base del provvedimento querelato 24 febbraio 2000. 
Entrambi gli atti si fondano su dettagliati rapporti pluridisciplinari del Servizio X.________, che permettono di definire l'evoluzione in questo lasso di tempo. Così, dalle conclusioni specialistiche risulta che mentre le limitazioni derivanti dalle affezioni ortopediche sono rimaste in sostanza invariate, determinando una incapacità lavorativa del 25-30% in attività confacenti, corrispondenti a quella precedentemente svolta dall'assicurato, un peggioramento è invece riscontrabile a livello psichiatrico, i disturbi lamentati dall'interessato non dando più luogo ad un'inabilità del 25%, come rilevato dalla perizia esperita nel 1991, bensì ad un'incapacità del 50%. 
3. 
3.1 
Contrariamente a quanto sembrerebbe ritenere il ricorrente, la determinazione del grado di incapacità lavorativa globale di un assicurato affetto da diverse patologie deve avvenire sulla base di una valutazione complessiva e non può conseguire dalla mera addizione matematica delle singole inabilità parziali (DTF 123 V 50 consid. 3b, 98 V 171 consid. 4a; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 138 seg.). 
3.2 
Ora, gli esperti del Servizio X.________ hanno rilevato che le affezioni ortopediche non comportano di fatto un aggravamento complessivo dell'incapacità lavorativa principale, determinata dai disturbi psichiatrici, se non nella misura aggiuntiva massima del 10%. Tale accertamento, che scaturisce da un esame approfondito e completo (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a) conclude in maniera chiara e convincente per una limitazione globale non superiore al 60% nell'ambito dell'attività precedentemente svolta di operaio di fabbrica. 
3.3 
Certo, la valutazione del Servizio X.________, condivisa nella sostanza anche dai consulenti del servizio medico dell'UAI - che però hanno escluso qualsivoglia incidenza dell'affezione ortopedica sul grado di incapacità globale - diverge da quella dei colleghi italiani. Essa appare nondimeno fondata su accertamenti meticolosi, su precisi riscontri obiettivi e scevra da indulgenza verso fattori, pur inconsci, di esasperazione dimostrativa emersi nel corso dell'esame, soprattutto ortopedico. Il Tribunale federale delle assicurazioni non vede pertanto motivo di scostarsi da queste risultanze. Né può essere condivisa la tesi secondo cui la decisione amministrativa sarebbe "completamente sfornita di motivazione", la stessa indicando in maniera sufficientemente chiara le considerazioni che hanno determinato il convincimento di non riconoscere una rendita intera d'invalidità (DTF 124 V 181 consid. 1a e riferimenti). 
3.4 
Anche l'ulteriore documentazione sanitaria prodotta agli atti dal ricorrente a suffragio della richiesta di rendita intera, dopo essere stata attentamente vagliata da un altro consulente del Servizio medico dell'UAI, non è tale da giustificare un diverso apprezzamento del caso. La maggior parte di essa non porta alcun elemento che non fosse già noto e considerato dagli specialisti del Servizio X.________ nei citati rapporti, mentre, per il resto, riproduce, almeno in parte, una situazione fattuale posteriore alla data della decisione impugnata, esulante dal potere cognitivo di questa Corte, che deve, di principio, limitarsi ad esaminare la legalità della decisione amministrativa deferitagli sulla base dei fatti avvenuti fino al momento in cui essa venne emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). 
Per quanto attiene in particolare alla diagnosi di stato prediabetico posta dal dott. M.________, va osservato che essa non risulta avere ancora rilevanza invalidante, la malattia non essendosi ancora manifestata e non avendo dato luogo a complicazioni. 
4. 
In esito alle suesposte considerazioni, deve essere confermata la valutazione dei primi giudici, secondo la quale il ricorrente, all'epoca della decisione impugnata, conservava ancora, nella sua precedente professione, una capacità lavorativa pari ad almeno il 40% di quella originaria. In simili condizioni diventa superfluo procedere a un raffronto dei redditi, in quanto il grado di invalidità che ne deriverebbe non basterebbe in nessun modo a raggiungere la soglia del 66 2/3%, necessaria per l'erogazione di una rendita intera d'invalidità. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 9 luglio 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: