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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.140/2005 /viz 
 
Sentenza del 9 agosto 2005 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Meyer, giudice presidente, 
Nordmann, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
richiesta di documentazione di un fallimento chiuso, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 12 luglio 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
In seguito alla chiusura del suo fallimento, la X.________ S.A. è stata cancellata dal registro di commercio il 30 luglio 1997. Affermando di essere stato azionista unico ed unico correntista della predetta società, A.________ ha chiesto, il 30 marzo 2005, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno "l'incarto completo relativo ai pagamenti creditori e onorario commissario". Egli ha reiterato la sua domanda il 29 aprile 2005. Il 2 maggio 2005 l'Ufficio gli ha comunicato che analoga domanda era già stata fatta dal suo patrocinatore nel 1994, motivo per cui tali atti dovrebbero già da anni essere in possesso dell'istante rispettivamente del suo legale, ma che dietro il pagamento delle spese di fr. 41.-- (art. 9 OTLEF) la desiderata documentazione gli sarebbe nuovamente stata trasmessa. 
2. 
Con ricorso 17 maggio 2005 A.________ ha chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, di ordinare la trasmissione degli atti entro 5 giorni nonché l'apertura di un'inchiesta nei confronti dell'Ufficiale e di un funzionario dell'Ufficio. L'autorità di vigilanza ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso. Essa ha negato che vi fosse una denegata o ritardata giustizia, perché l'Ufficio si era dichiarato disposto a soddisfare la richiesta non appena ricevuto l'anticipo spese e che esso può sospendere qualsiasi operazione la cui tassa non sia stata anticipata. Ha inoltre indicato che l'ammontare richiesto in applicazione dell'art. 9 OTLEF avrebbe dovuto essere contestato entro 10 giorni e che non può nemmeno essere dato seguito alla domanda di intervento nei confronti dei responsabili dell'Ufficio, atteso che la decisione sull'apertura di una procedura disciplinare è di mera competenza dell'autorità di vigilanza. 
3. 
Il 25 luglio 2005 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso con cui chiede l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza, l'emanazione di una nuova decisione "fondata sui fatti reali" e la trasmissione della documentazione richiesta. Domanda altresì l'apertura di un'inchiesta amministrativa nei confronti dei responsabili dell'Ufficio, con trasmissione delle risultanze al Ministero pubblico. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi che seguono. 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
4. 
Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità cantonale di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei tratti conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento. La violazione di norme del diritto cantonale deve invece essere fatta valere con un ricorso di diritto pubblico (DTF 125 III 247 consid. 2). 
5. 
Il ricorrente rimprovera innanzi tutto all'autorità di vigilanza di travisare i fatti. Con scritto del 19 maggio 2005 essa gli avrebbe comunicato che il suo rimedio andava insinuato all'Ufficio che aveva preso il contestato provvedimento, motivo per cui egli sarebbe rimasto in attesa di una presa di posizione dell'Ufficio, che avrebbe poi impugnato. L'autorità di vigilanza ha invece emanato una sentenza, senza che gli venisse offerta la possibilità di replicare alle osservazioni dell'Ufficio. 
Nella fattispecie il ricorrente misconosce che con lo scritto del 19 maggio 2005 l'autorità di vigilanza ha solo trasmesso il ricorso, direttamente ad essa inoltrato, all'Ufficio. Con tale ordinanza l'autorità di vigilanza ha semplicemente corretto un passo procedurale fatto dal ricorrente, senza che quest'ultimo ne abbia subito un qualsiasi pregiudizio. Tale modo di procedere non aveva nulla di inusuale e non permetteva certo al ricorrente di dedurre una protrazione del termine di ricorso. Per quanto concerne poi la mancata possibilità di proporre una replica alle osservazioni dell'Ufficio, la critica si rivela di primo acchito inammissibile (supra consid. 4 in fine), atteso che tale questione attinente alla procedura innanzi all'autorità di vigilanza è disciplinata dal diritto cantonale (art. 20a LEF). 
6. 
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ritiene conforme e fondato l'anticipo di fr. 41.--, nonostante il fatto che siano stati computati fr. 2.-- per ogni fotocopia e fr. 8.-- per lo scritto del 2 maggio, a cui è stato aggiunto fr. 1.-- per spese postali. Tale circostanza denoterebbe una denegata e ritardata giustizia perché gli atti richiesti avrebbero invece dovuto essere trasmessi d'ufficio e perché l'autorità di esecuzione non avrebbe mai chiesto simili anticipi. La decisione impugnata coprirebbe un abuso di autorità da parte dell'Ufficio. 
Con tale censura il ricorrente dimentica che l'autorità di vigilanza ha ritenuto che la questione inerente alla determinazione dell'anticipo spese era cresciuta in giudicato, perché non tempestivamente impugnata. Il ricorrente, che non critica tale motivazione della decisione cantonale, non può quindi prevalersi nella sede federale di una - implicitamente asserita - violazione della OTLEF. Per il resto il ricorrente misconosce che, tranne le eccezioni espressamente previste dalla legge, le operazioni compiute dagli uffici nel quadro di un'esecuzione forzata sono onerose (DTF 131 III 136 consid. 3.1) e che quindi il rilascio di estratti dagli atti di un fallimento soggiace alla riscossione di una tassa. 
7. 
Giova infine rilevare che il ricorrente non si confronta in alcun modo (art. 79 cpv. 1 OG) con la pertinente motivazione della sentenza impugnata, a cui si può rinviare (art. 36a cpv. 3 OG), secondo cui egli non ha qualità di parte per esigere l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti dei responsabili dell'Ufficio. La conclusione tendente all'avvio di un' inchiesta amministrativa formulata nel ricorso in esame si rivela pertanto irricevibile. 
8. 
Da quanto precede discende che il ricorso, nella minima parte in cui risulta ammissibile, si rivela manifestamente infondato e dev'essere respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 9 agosto 2005 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: Il cancelliere: