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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
U 403/06 {T 7} 
 
Sentenza del 9 ottobre 2007 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, presidente, 
Frésard, Buerki Moreni, giudice supplente, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
R.______, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Cereghetti, corso Elvezia 7, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 luglio 2006. 
 
Fatti: 
A. 
A.a In data 22 settembre 2002 R.________, nata nel 1944, al momento dei fatti al beneficio di indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione e, come tale, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasta vittima di una caduta in seguito alla quale ha riportato la frattura pertrocanterica del femore sinistro trattata presso l'Ospedale Z.________ con osteosintesi. Il caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni che ha corrisposto le prestazioni di legge. 
 
A causa del persistere di dolori localizzati all'anca sinistra con irradiazione all'arto inferiore, in data 2 giugno 2004 l'assicurata, a causa di una deformazione del femore prossimale a sinistra, è stata sottoposta a osteotomia di valgizzazione presso la Clinica Y._________. 
 
Con decisione del 5 agosto 2004, a cui l'assicurata ha interposto opposizione, l'INSAI ha negato la propria responsabilità per quanto riguardava i dolori al ginocchio sinistro, in quanto non era data una relazione di causalità con l'evento traumatico avvenuto il 22 settembre 2002. 
 
Preso atto del rapporto della Clinica Y.________, redatto dal dott. S._________, su richiesta dell'assicuratore infortuni l'assicurata ha ritirato l'opposizione. 
A.b Nel corso del 2005 R.________ ha accusato un peggioramento dei disturbi al ginocchio sinistro, motivo per cui ha nuovamente consultato la Clinica Y._________, la quale, tramite il dott. I._________, ha attestato che essi rappresentavano una naturale conseguenza dell'infortunio occorsole nel settembre 2002. Di conseguenza, in data 23 luglio 2005 R.________ ha nuovamente postulato nei confronti dell'INSAI la corresponsione di prestazioni assicurative. 
 
Con decisione dell'8 novembre 2005, confermata il 21 dicembre 2005 in seguito all'opposizione presentata dall'assicurata, l'assicuratore infortuni ha negato che fossero realizzati i presupposti per procedere ad una revisione processuale del provvedimento del 5 agosto 2004, cresciuto in giudicato, ed ha altresì rifiutato di entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione. 
B. 
Patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, R.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento delle decisioni del 5 agosto 2004, dell'8 novembre 2005 e del 21 dicembre 2005 e, di conseguenza, la condanna dell'INSAI al versamento delle prestazioni dovute in relazione ai disturbi al ginocchio e al piede sinistro. 
 
Per giudizio del 24 luglio 2006 il Presidente del Tribunale adito, statuendo in qualità di giudice unico, ha respinto il ricorso. 
C. 
R.________, sempre rappresentata dall'avv. Cereghetti, ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede di accoglierlo, di quindi annullare la pronuncia cantonale e di riconoscere le prestazioni LAINF in relazione alla problematica al ginocchio e al piede sinistri. In via subordinata la ricorrente postula il rinvio della causa alla Corte cantonale per complemento istruttorio. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi. 
 
Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'INSAI ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è espresso. 
 
Diritto: 
1. 
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), non si applica nel caso concreto poiché la decisione impugnata è stata pronunciata prima di tale data (art. 132 cpv. 1 LTF). 
2. 
Contestato è, in casu, il diritto di R.________ a prestazioni dell'assicurazione infortuni, segnatamente il tema di sapere se sono dati i presupposti per modificare la decisione del 5 agosto 2004, cresciuta in giudicato, secondo cui i disturbi al ginocchio sinistro non sarebbero riconducibili alla caduta verificatasi il 22 settembre 2005 e ai successivi interventi chirurgici. 
3. 
3.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice ha già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili per stabilire il diritto all'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni (segnatamente: art. 10 e 16 LAINF, art. 6 LPGA). 
3.2 È d'uopo ribadire che il diritto a prestazioni a dipendenza di un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel modo in cui si è prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezza-mento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di specie, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 177 consid. 3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406, 119 V 335 consid. 1 pag. 337, 118 V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate). 
3.3 Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'infortunio e il danno che ne deriva. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 177 consid. 3.2 pag. 181, 402 consid. 2.2 pag. 405, 125 V 456 consid. 5a pag. 461 e sentenze ivi citate). A quest'ultimo proposito occorre aggiungere che in presenza di un danno alla salute fisica la questione della causalità adeguata praticamente non si pone, in quanto l'assicuratore risponde anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che, secondo l'esperienza medica, non si producono abitualmente (DTF 118 V 286 consid. 3a pag. 291). È quindi essenzialmente in presenza di un'affezione psichica che la causalità adeguata riveste un ruolo importante. 
4. 
4.1 Il primo giudice ha pure correttamente ricordato come giusta l'art. 53 cpv. 1 LPGA - in vigore dal 1° gennaio 2003 e applicabile all'assicurazione contro gli infortuni in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 LAINF - le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato debbano essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il secondo capoverso, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. 
L'autorità giudiziaria cantonale ha pure rettamente rilevato che con l'art. 53 LPGA il legislatore ha codificato la giurisprudenza precedentemente sviluppata in tema di revisione e riconsiderazione (DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c pag. 469). 
4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]). 
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205). 
5. 
Nel giudizio impugnato il Presidente del Tribunale cantonale ha addotto che non si poteva obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una domanda di riesame rispettivamente che i presupposti per procedere ad una revisione processuale non erano adempiuti, in quanto il nuovo mezzo di prova si limitava a valutare diversamente una situazione rimasta uguale. 
Nel proprio ricorso di diritto amministrativo l'insorgente per contro sostiene che la Corte cantonale avrebbe omesso di approfondire la questione circa l'esistenza di un fatto nuovo rilevante, malgrado i nuovi atti ne dessero senz'altro adito, asserendo altresì che il ritiro dell'opposizione alla decisione del 5 agosto 2004 era viziato da errore essenziale. 
6. 
6.1 In concreto dagli atti emerge che nel 1999 l'assicurata, in seguito ad una caduta, aveva subito un'operazione al ginocchio sinistro, che aveva risolto integralmente la sintomatologia. 
6.2 Dopo la caduta, con rottura del femore, avvenuta il 22 settembre 2002 e l'operazione di osteosintesi da cui è risultata una gamba più corta di 3cm, R.________ ha per contro iniziato a manifestare, oltre a dolori all'anca e all'arto inferiore sinistro, anche instabilità e dolori al ginocchio sinistro. Posteriormente all'operazione eseguita il 2 giugno 2004 presso la Clinica Y.________ la situazione dell'anca e i dolori all'inguine sono molto migliorati, non tuttavia i dolori al ginocchio. 
 
A proposito dei citati disturbi il dott. M.________, reumatologo, che si è occupato dell'assicurata durante la riabilitazione a cui si è sottoposta presso la Clinica S.________, ha diagnosticato una periartropatia del ginocchio dovuta all'importante disbalance muscolare creatasi durante tutto questo periodo. Dal canto suo, il medico di circondario dell'INSAI, dott. D.________, specialista in ortopedia, ha ricondotto i dolori alla problematica preesistente al ginocchio. Su proposta del dott. M.________ il caso è quindi stato sottoposto alla Clinica Y.________ per la quale il dott. S._________ ha affermato che le turbe al ginocchio non erano ricollegabili agli interventi all'anca, ma piuttosto insorte in occasione dell'intervento chirurgico al menisco sinistro nel 1999, chiaramente sulla base di una patologia preesistente. Per tale ragione il problema non era di competenza dell'INSAI. Il medesimo medico ha confermato la propria tesi in data 3 dicembre 2004. 
 
Soltanto sei mesi dopo, in data 3 giugno 2005, tuttavia, il dott. I.________, attivo nella medesima clinica, ha esposto un parere diametralmente opposto, confermando l'opinione del dott. M.________ ("Es besteht insgesamt eine varische Beinachse links. Dies wird noch durch den erhöhten Offset der linken Hüfte durch die Osteotomie und den Rückfussvalgus verstärkt. Dadurch kommt es zu einer Überlastung des lateralen Meniscus, was die lateralen Kniebeschwerden erklären kann"). In data 15 luglio 2005 il medesimo medico ha poi espressamente dichiarato che i dolori al ginocchio erano da ricondurre all'infortunio. 
7. 
Alla luce del contenuto dei rapporti medici suelencati va senz'altro confermata la conclusione cui è giunto il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, secondo cui i referti redatti dalla Clinica Y.________, trasmessi a partire dal 2005, non configurano mezzi di prova nuovi atti a dimostrare fatti nuovi rilevanti ai sensi dell'art. 53 LPGA. In effetti, già in precedenza i pareri medici circa l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra disturbi al ginocchio sinistro e infortunio del 22 settembre 2002 divergevano, in quanto il dott. M.________, in due rapporti medici approfonditi e ben motivati, riteneva essere data la causalità (come in seguito il dott. I.________), mentre il dott. D.________ e il dott. S._________ avevano rilevato che la problematica era riconducibile ad un infortunio precedente. 
 
In simili condizioni si deve concludere che i nuovi rapporti medici, allegati alla domanda di revisione, attestano unicamente una diversa valutazione di un'identica fattispecie, che non giustifica una revisione processuale. Ne consegue che la fattispecie non necessitava di essere approfondita in ordine all'esistenza o meno di un fatto nuovo rilevante. 
 
Eventualmente il caso avrebbe dovuto essere maggiormente delucidato dall'INSAI nella procedura precedente, conclusasi con il ritiro dell'opposizione da parte dell'assicurata su proposta dell'assicuratore infortuni, ritenuto che il rapporto medico considerato decisivo risulta in realtà stringato e non sufficientemente motivato, e non poteva pertanto essere ritenuto - da solo - chiarificatore per quanto riguardava l'origine dei disturbi al ginocchio (art. 43 LPGA; DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374). 
8. 
A proposito della domanda di riesame, infine, correttamente la Corte di prime cure ha precisato che il tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 106 V 78 consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento e non essere arbitraria (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 22 all'art. 53). 
Nell'appena menzionata DTF 133 V 50 questa Corte ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (consid. 4.2.2 pag. 56). 
 
Ne consegue che il gravame presentato contro la decisione su opposizione in lite avrebbe, nella misura in cui postulava il riesame del provvedimento 5 agosto 2004, dovuto essere dichiarato irricevibile dal primo giudice. 
9. 
Sulla base di quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo si avvera infondato e deve perciò essere respinto. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 9 ottobre 2007 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble