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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 130/04 
 
Sentenza del 9 novembre 2005 
Ia Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Leuzinger, Schön, Ursprung e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
P.________ SA, ricorrente, rappresentata dalla R.________ AG 
 
contro 
 
Sezione cantonale del lavoro, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6501 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio dell'8 giugno 2004) 
 
Fatti: 
A. 
La P.________ SA, attiva nel campo dello sviluppo e della vendita di prodotti software per l'industria tipografica, il 18 giugno 2003 ha preannunciato lavoro ridotto nella misura del 50% per tutta l'azienda dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, adducendo che la cattiva andatura degli affari nel mercato della tipografia in Germania, Austria e in Svizzera avrebbe comportato il rinvio degli investimenti (acquisto di software) e che di conseguenza i contratti per lo sviluppo del software sarebbero venuti a mancare. Mediante atto 22 luglio 2003 la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha dichiarato di non opporsi al pagamento di indennità per lavoro ridotto dal 1° luglio al 30 settembre 2003, informando nel contempo la ditta che nel caso di prolungamento di tale situazione oltre il 30 settembre 2003, un nuovo preannuncio avrebbe dovuto essere presentato almeno 10 giorni prima della scadenza del termine indicato. 
 
Il 5 dicembre 2003 la P.________ SA ha inoltrato un nuovo preannuncio, chiedendo di poter prolungare il lavoro ridotto introdotto il 1° luglio 2003 e di poter beneficiare delle relative indennità oltre il 30 settembre 2003. Per decisione 16 dicembre 2003 la Sezione cantonale del lavoro ha sollevato opposizione parziale al pagamento delle chieste indennità, le prestazioni medesime non potendo essere versate prima del 15 dicembre 2003, poiché il lavoro ridotto era stato annunciato solamente il 5 dicembre 2003. Il 25 marzo 2004, statuendo su opposizione interposta dalla società interessata, l'amministrazione ha confermato il proprio precedente provvedimento. 
B. 
Adito, tramite la R.________ AG, dalla P.________ SA, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con giudizio 8 giugno 2004, ha tutelato la decisione su opposizione impugnata, osservando come nell'evenienza concreta non sussistessero validi motivi atti a giustificare il ritardo nel preannunciare il lavoro ridotto dal 1° ottobre 2003. 
C. 
Riconoscendo d'aver agito fuori tempo utile nel preannunciare il prolungamento del periodo di lavoro ridotto oltre il 30 settembre 2003, la P.________ SA, sempre patrocinata dalla propria fiduciaria, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede una decisione favorevole nei suoi confronti, nel senso di annullare il giudizio cantonale e di tenere in considerazione che la mancanza di copertura relativa alle indennità per i mesi in questione peggiorerebbe la situazione della ditta a tal punto da poterla portare al fallimento. La ricorrente postula inoltre la tutela del suo diritto di essere sentita. 
 
La Sezione cantonale del lavoro come pure il Segretariato di Stato dell'economia hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione la Sezione cantonale del lavoro si sia opposta al pagamento delle pretese indennità per lavoro ridotto prima del 15 dicembre 2003. 
2. 
2.1 Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti per il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LADI, un datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto (prima frase). Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di annuncio più brevi (seconda frase). L'annuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi (terza frase). 
2.2 A quest'ultimo proposito emerge dalle direttive emanate in materia dall'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (dal 1° luglio 1999: Segretariato di Stato dell'economia) che, per i motivi ivi illustrati, è necessario un esame (più) regolare dei presupposti del diritto all'indennità. L'amministrazione ha pertanto deciso di limitare le approvazioni del lavoro ridotto a tre mesi al massimo (cfr. Prassi AD 98/1 foglio 23/2). Nell'evenienza concreta, la Sezione cantonale del lavoro ha messo in atto queste direttive. 
3. 
3.1 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 130 II 71 consid. 4.2, 130 V 232 consid. 2.2, 295 consid. 5.3.1, 428 consid. 3.2, 475 consid. 6.5.1, 484 consid. 5.2, 129 V 284 consid. 4.2 e riferimenti). 
3.2 Orbene, nella fattispecie, il testo dell'art. 36 cpv. 1 terza frase LADI è chiaro e univoco: esso prevede che, qualora, come in concreto, il datore di lavoro abbia preannunciato un periodo di lavoro ridotto superiore ai sei mesi, l'annuncio deve essere rinnovato almeno 10 giorni prima della scadenza dei sei mesi. Nel caso, invece, di preannuncio di lavoro ridotto per un periodo inferiore ai sei mesi, l'eventuale rinnovo deve essere effettuato almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo inizialmente indicato (sentenza inedita del 19 marzo 1986 in re D., C 158/85). In una precedente sentenza del 20 marzo 1985 in re W. AG (C 143/84), pure inedita, il Tribunale federale delle assicurazioni già ha avuto modo di negare la necessità di rinnovare l'annuncio di lavoro ridotto prima della scadenza del termine di sei mesi. 
3.3 Dal messaggio del Consiglio federale 2 luglio 1980 concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (FF 1980 III 532 seg.) non si evince nulla a sostegno della tesi opposta, qui sostenuta dall'amministrazione opponente. Senso e scopo del rinnovo dell'annuncio è di consentire agli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione un esame tempestivo della necessità e dei presupposti del lavoro ridotto, nonché di impedire abusi. Un simile nuovo annuncio si impone in particolare in caso di modifica delle dimensioni del lavoro ridotto, alla scadenza del periodo di lavoro ridotto inizialmente preannunciato per un periodo inferiore a sei mesi, nonché, appunto, dopo questi primi sei mesi. Nell'ambito della revisione dell'art. 35 cpv. 1 e cpv. 1bis LADI, revisione adottata allo scopo di combattere eventuali abusi, il legislatore ha omesso di modificare l'art. 36 cpv. 1 terza frase. Emanando le direttive pubblicate in Prassi AD 98/1 foglio 23/2, l'amministrazione ha ovviato a questa mancanza del legislatore. Dal momento, ora, che nemmeno dalla dottrina (Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitsversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, tesi Berna 1991, pag. 39; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 42-45 all'art. 36; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 425) si deducono elementi a favore della tesi che consentirebbe all'amministrazione di far dipendere il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto per un periodo superiore a tre mesi da un rinnovo dell'annuncio da presentare almeno 10 giorni prima della scadenza dei tre mesi, deve essere concluso che le direttive in oggetto, che contemplano simile soluzione, sono in contrasto con la legge, e più precisamente con l'art. 36 cpv. 1 terza frase LADI. 
4. 
Dato quanto precede, il gravame merita di essere accolto, anche se per motivi dissimili da quelli addotti dalla società ricorrente. In effetti, non essendo il Tribunale federale delle assicurazioni nella fattispecie - il cui oggetto è l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative - vincolato dai motivi che le parti invocano (art. 114 cpv. 1 in relazione con l'art. 132 OG), esso esamina d'ufficio se il giudizio impugnato sia lesivo delle norme di diritto pubblico federale o se la giurisdizione di prima istanza abbia commesso un eccesso o un abuso del suo potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). La Corte può pertanto ammettere o respingere un ricorso senza tener conto delle censure sollevate dall'insorgente o dei motivi ritenuti dal primo giudice (DTF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b e riferimenti). Considerato, infine, l'esito del gravame, la domanda dell'insorgente volta alla tutela del suo diritto di essere sentita risulta priva di oggetto. 
5. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa - anche se, come già detto, per motivi dissimili da quelli addotti nel gravame -, la società ricorrente, patrocinata da una fiduciaria, ha diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 e 135 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale dell'8 giugno 2004 e la decisione amministrativa su opposizione del 25 marzo 2004 sono annullati, alla società ricorrente essendo riconosciuto il diritto all'indennità per lavoro ridotto anche per il periodo intercorso tra il 1° ottobre e il 14 dicembre 2003. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
L'amministrazione opponente verserà alla società ricorrente la somma di fr. 1'000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
L'autorità giudiziaria cantonale statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. 
5. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Bellinzona, al Tribunale cantonale delle assicurazioni e allo Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 9 novembre 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
Il Presidente della Ia Camera: Il Cancelliere: