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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.117/2002 /bom 
 
Sentenza del 9 dicembre 2002 
II Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Müller e Scartazzini, supplente, 
cancelliere Cassina. 
 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Marco Frigerio, studio legale 
e notarile Pagani, casella postale 1546, 6830 Chiasso, 
 
contro 
 
Conférence Romande des Affaires Sanitaires et Sociales (CRASS), 1950 Sion, 
patrocinata dall'avv. Claudio Cereghetti, via Besso 37, casella postale 33, 6903 Lugano. 
 
art. 8, 9, 20, 23, 27 Cost. 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la lettera del 17 aprile 2002 del presidente della Conférence Romande des Affaires Sanitaires 
et Sociales [CRASS]) 
 
Fatti: 
A. 
La Conférence romande des affaires sanitaires et sociales (CRASS), la quale riunisce i Consiglieri di Stato responsabili degli affari sanitari dei Cantoni di Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese, Vaud e Ticino, è stata istituita con statuti firmati il 10 novembre 1997. Secondo l'art. 2 degli stessi la CRASS è un forum di riflessione, di cooperazione e di decisione politica. Nella sua funzione di organismo politico, la Conferenza cerca di promuovere la collaborazione intercantonale sul piano sanitario e sociale nei campi che richiedono un'azione congiunta o concertata dei Cantoni, in particolare in materia di armonizzazione legislativa e amministrativa, di convenzioni intercantonali, di elaborazione di prese di posizioni comuni nelle procedure di consultazione promosse a livello intercantonale o federale, nonché nelle relazioni fra i Cantoni membri della CRASS ed i partners istituzionali. 
 
Su mandato della Conferenza dei direttori cantonali degli affari sanitari (CDS), la CRASS ha deciso, soprattutto per garantire una certa uniformità di regolamentazione in materia d'osteopatia, di istituire una Commissione di esperti incaricata di studiare il disciplinamento di tale professione. Detta commissione, denominata "Commission intercantonale de reconnaissance pour l'exercice de l'ostéopathie" (CIREO), ha funzioni esclusivamente consultive ed è composta da 9 persone scelte sulla base di segnalazioni di alcune scuole e delle cerchie professionali interessate. 
B. 
La A.________ è una scuola privata non riconosciuta quale università dalla Conferenza universitaria svizzera (CUSI), la quale rilascia dei titoli di studio non equipollenti a quelli consegnati dalle università statali o accreditate in Svizzera. Con uno scritto del 24 settembre 2001, confermato il 16 novembre seguente, la CRASS ha negato alla A.________ la possibilità di designare un proprio rappresentante in seno alla CIREO. Quest'ultima comunicazione, con cui la CRASS nuovamente rispondeva ad alcune domande rivoltele dalla A.________ per essere ammessa al CIREO, è quindi stata a sua volta confermata con lettera del 17 aprile 2002. In essa si sottolineava la necessità di garantire che un altro istituto, la B.________, fosse direttamente rappresentato in seno alla CIREO, anziché esserlo tramite un collaboratore della A.________. 
C. 
Il 22 maggio 2002 la A.________ ha introdotto davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con cui chiede l'annullamento della suddetta comunicazione del 17 aprile 2002 e l'accertamento del diritto di avere un proprio rappresentante in seno alla CIREO in sostituzione di un collaboratore della B.________. Invoca la violazione di una serie di diritti fondamentali di cui essa sarebbe titolare in qualità di associazione di diritto svizzero dedita all'insegnamento, e in particolare della libertà della scienza (art. 20 Cost.), della libertà di associazione (art. 23 Cost.), della libertà economica (art. 27 Cost.), della parità di trattamento (art. 8 Cost.), nonché della protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.). 
 
Chiamata ad esprimersi, la CRASS chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile o che, in quanto ricevibile, sia integralmente respinto. 
D. 
L'11 luglio 2002 la ricorrente ha prodotto, senza esserne stata invitata, un allegato di replica con il quale avversa le osservazioni formulate dalla CRASS. Anche in seguito, il 6 settembre e il 25 ottobre 2002, essa ha fatto pervenire a questa Corte nuovi documenti a sostegno della propria impugnativa. 
 
Diritto: 
1. 
Innanzitutto va detto che la replica e gli altri allegati che la ricorrente ha esibito in questa sede senza esserne invitata e dopo il termine di ricorso di cui all'art. 89 OG devono essere stralciati dagli atti (cfr. art. 93 OG). Infatti, tranne che in casi qui non ricorrenti (DTF 118 Ia 20 consid. 5a e rinvio; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 369 e segg.; art. 93 OG), nella procedura di ricorso di diritto pubblico non si possono addurre fatti nuovi, far valere nuove censure o inviare nuovi documenti. In queste circostanze non occorre che detti documenti siano intimati alla controparte, affinché questa ne prenda conoscenza. 
2. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 46 consid. 1a, 128 II 56 consid. 1, 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2). 
3. 
Le condizioni di ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico sono disciplinate dagli art. 84 e segg. OG. 
3.1 Giusta l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG la via del ricorso di diritto pubblico è aperta contro le decisioni e i decreti cantonali per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare a più riprese che vanno intesi quali decisioni in tal senso quei giudizi concreti attraverso i quali l'autorità, agendo come titolare del pubblico potere e con atto d'imperio, crea, modifica, sopprime o accerta un determinato rapporto giuridico tra i cittadini e lo Stato (DTF 117 Ia 107 consid. 5d, 107 Ia 80 consid. 1; Kälin, op. cit., pag. 114 e 115 con numerosi riferimenti). Il rimedio in parola è dunque ammissibile soltanto se l'atto impugnato, indipendentemente dal fatto che si tratti di un decreto di portata generale o di una decisione particolare, tocca in un qualche modo la situazione giuridica dell'individuo, segnatamente imponendogli un obbligo di fare, di astenersi o di tollerare (DTF 128 I 167 consid. 4, 125 I 119 consid. 2a e sentenze ivi citate). Per converso, non sono delle decisioni, le semplici comunicazioni (DTF 100 Ib 130 consid. 3; Kälin, op. cit., pag. 129). 
 
Nel caso concreto occorre rilevare che la CRASS non è in via di principio titolare di pubblici poteri, ma rappresenta unicamente un forum di discussione tra i Consiglieri di Stato responsabili degli affari sanitari e sociali dei vari Cantoni che vi aderiscono. Come già esposto in narrativa, essa ha nominato la Commissione di esperti CIREO in vista principalmente dell'elaborazione e dell'armonizzazione delle legislazioni cantonali in materia di osteopatia. Tra queste due istituzioni da una parte e la A.________ dall'altra non vi sono rapporti giuridici di nessun tipo. Ne deriva che lo scritto impugnato non costituisce un atto d'imperio di un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), ragione per la quale esso non può essere considerato come una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 OG, ma semmai si tratta di una semplice comunicazione che non crea, non modifica, non sopprime, né accerta un determinato rapporto giuridico. 
3.2 Giusta l'art. 88 OG, il diritto di ricorrere spetta ai cittadini o agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti o da decisioni che li riguardano personalmente e che rivestono carattere obbligatorio generale (DTF 128 I 218 consid. 1.1). Il ricorso di diritto pubblico non è invece ammissibile se proposto per salvaguardare interessi meramente fattuali (DTF 122 I 44 consid. 2b, 120 Ia 110 consid. 1a con riferimenti). È inoltre irrilevante la circostanza che i privati avessero qualità di parte in sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 267 consid. 2). La legittimazione ricorsuale è pertanto in primo luogo determinata dalla natura dei rapporti che sono oggetto del contenzioso e non dallo statuto delle parti (DTF 123 III 454 consid. 2 e rinvii). 
3.2.1 La ricorrente, che è tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione ad agire (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb), fonda la medesima sulla circostanza che essa avrebbe il diritto ad avere un suo rappresentante in seno alla CIREO. Tale argomento non può essere condiviso. La ricorrente è infatti un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. CC che gestisce una scuola privata. Essa non risulta essere toccata nei propri interessi giuridicamente protetti dalla lettera impugnata in quanto nessuna disposizione legale le conferisce il diritto di designare un suo rappresentante in seno ad una commissione di esperti cantonali quale è la CIREO. Non fondandosi la causa in esame su di un rapporto di pubblico potere e non essendo la ricorrente destinataria di una decisione, bensì di una semplice comunicazione indirizzatale dalla CRASS, essa non dispone della legittimazione a ricorrere giusta l'art. 88 OG. Parimenti nella misura in cui l'insorgente censura la violazione del divieto d'arbitrio e del principio della parità di trattamento, il gravame risulta inammissibile (DTF 126 I 81 consid. 3, 126 II 377 consid. 4 con rispettivi rinvii). 
3.2.2 La ricorrente potrebbe nondimeno far valere mediante il predetto rimedio giuridico la disattenzione dei suoi diritti procedurali, riconosciutile dall'ordinamento cantonale o direttamente dalla Costituzione federale, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 122 Ia 267 consid. 1b e rinvii). In questi casi essa non può però contestare, neppure in modo indiretto, il merito della causa (DTF 114 Ia 307 consid. 3c); il ricorso non può quindi riferirsi a quesiti indissociabili dal merito del litigio, quali, ad esempio, il dovere per l'autorità di sufficientemente motivare la propria decisione o di prendere in considerazione gli argomenti giuridici sollevati dall'insorgente (DTF 122 I 267 consid. 1b con rinvii). Nel presente caso occorre comunque rilevare che la ricorrente non censura la violazione dei propri diritti di parte. 
3.3 L'art. 89 cpv. 1 OG prescrive che l'atto di ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione impugnata. 
 
Già in altri scritti precedenti a quello impugnato del 17 aprile 2002 - e in particolare nella comunicazione del 24 settembre e in quella del 16 novembre 2001 - la CRASS aveva negato alla ricorrente la possibilità di designare un suo rappresentante nella CIREO. Di conseguenza, quand'anche l'atto impugnato adempisse le condizioni di una decisione e la A.________ fosse legittimata a ricorrere, il gravame risulterebbe tardivo in quanto esso avrebbe dovuto essere inoltrato entro 30 giorni a contare dalla notifica della comunicazione del 24 settembre 2001, anziché - come avvenuto - da quella del 17 aprile 2002. 
3.4 Stante tutto quanto precede, il ricorso è inammissibile in quanto esso non è diretto contro una decisione ai sensi della legge, nonché per il fatto che l'insorgente non appare legittimata ad agire contro l'atto del 17 aprile 2002. A prescindere da ciò, l'impugnativa è in ogni caso tardiva, ragione per la quale già per questo motivo essa dovrebbe essere respinta in ordine. 
4. 
Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al patrocinatore della Conférence Romande des Affaires Sanitaires et Sociales (CRASS). 
Losanna, 9 dicembre 2002 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: