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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_437/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 10 gennaio 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Frésard, Heine, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dal Centro per i diritti del cittadino, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (idoneità al collocamento), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 giugno 2016. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
La Sezione del lavoro del Cantone Ticino con decisione del 31 luglio 2015, confermata su opposizione il 20 ottobre 2015, ha dichiarato A.________, nato nel 1973, inidoneo al collocamento, a causa della sua attività indipendente tramite una ditta individuale iscritta a registro di commercio e dell'impossibilità di essere disponibile sul mercato del lavoro ad assumere un'occupazione. 
 
B.   
Il 13 giugno 2016 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiede sostanzialmente l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento dell'idoneità al collocamento dal 1° luglio 2015. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale delle assicurazioni, richiamate le disposizioni legali e la prassi ritenute applicabili, ha ripercorso le prove presenti nel fascicolo e ha in definitiva confermato l'inidoneità al collocamento del ricorrente. La Corte cantonale ha ricordato che il ricorrente, si è licenziato dalla sua attività dipendente, per aprire un'impresa individuale indipendente. Dinanzi all'amministrazione il ricorrente ha affermato che avrebbe accettato solo lavori da dipendente nei settori dell'energia, topografia, ingegneria in generale. Dalla sua audizione è emerso che il ricorrente aveva investito svariate decine di migliaia di franchi e che ogni giorno si occupava del marketing. In seguito, ha curato l'acquisto di un drone senza pilota per la sua società, ottenendo anche finanziamenti esterni. I giudici ticinesi hanno riconosciuto al ricorrente di aver effettuato numerose ricerche di lavoro fra luglio e ottobre 2015, ma solo nel proprio campo di attività, quando sarebbe compito dell'assicurato provvedere a ricerche anche al di fuori del proprio ambito. È stato altresì ritenuto irrilevante, siccome non sottoscritto, un contratto di lavoro al 20% quale responsabile tecnico di una società di costruzioni. Analogamente per l'assolvimento di un programma di occupazione temporaneo al 50% da fine 2014, poiché l'attività indipendente non era ancora così sviluppata a quel momento. Il Tribunale delle assicurazioni ha pertanto concluso che, alla luce delle prove accertate, il ricorrente era intenzionato a incrementare l'attività indipendente fino al 100% e che tale progetto era talmente ad uno stadio avanzato da non essere più disponibile al collocamento.  
 
I giudici ticinesi non hanno inoltre ravvisato contraddizioni nell'agire dell'amministrazione e di alcuni suoi uffici. Da una prima decisione di inidoneità al collocamento del 22 gennaio 2014 e da uno scritto del 6 agosto 2014 il ricorrente è stato sufficientemente informato della possibile rilevanza sulle indennità di disoccupazione dall'avvio dell'attività indipendente. Inoltre l'art. 27 LPGA non è atto a dare la possibilità agli assicurati di modificare la propria situazione al fine di mantenere le prestazioni. In definitiva, la Corte ticinese ha peraltro negato un'ipotetica buona fede del ricorrente e la richiesta di assumere nuove prove. Da ultimo la Corte cantonale ha provveduto ad accogliere una richiesta di intersecazione di alcuni scritti del ricorrente. 
 
2.2. Il ricorrente mette in luce inizialmente il suo obbligo di ridurre il danno. Ritiene inoltre arbitraria l'inidoneità al collocamento fatta propria dalla Corte cantonale, la quale non è compatibile con le sue dichiarazioni. Lamenta di essere vittima di una procedura scorretta e unilaterale. Sottolinea come non si sia tenuto conto in alcun modo della sua disponibilità incondizionata del 50%. Il ricorrente rinfaccia altresì al Tribunale delle assicurazioni di aver citato fuori dal suo contesto la sua volontà a non voler abbandonare la propria attività indipendente, dal momento che egli chiede soltanto il 50% delle indennità. Da ultimo contesta la figura dei consulenti dell'ufficio regionale di collocamento, la cui funzione non sarebbe chiara.  
 
3.  
 
3.1. A sproposito il ricorrente invoca numerose disposizioni del CPC, non trovando alcuna applicazione nella presente procedura (cfr. art. 1 CPC). Nella misura in cui invoca alcune garanzie costituzionali, tali censure non sono sufficientemente motivate (art. 106 cpv. 2 LTF; sulle esigenze di motivazione si veda fra tante DTF 134 I 65 consid. 1.3 pag. 67 seg.) e sono pertanto inammissibili.  
 
3.2. L'applicazione dei criteri legali e giurisprudenziali sull'idoneità al collocamento secondo i combinati art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 cpv. 1 LADI è una questione di diritto. Essa si fonda su accertamenti di fatto di principio vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1). Quand'anche dovessero in parte confluirvi considerazioni tratte dall'esperienza generale della vita, la valutazione di eventi ipotetici è una questione di fatto se poggia su un apprezzamento delle prove (DTF 115 II 440 consid. 5b pag. 448). Allo stesso modo costituisce una questione di fatto l'accertamento riguardante fatti interni o mentali, come ad esempio l'accertamento relativo a che cosa volesse, sapesse, intendesse compiere, o volesse prendere in considerazione una determinata persona (DTF 140 III 86 consid. 4.1 pag. 91; 139 V 316 consid. 3.1 pag. 322; 138 III 411 consid. 3.4 pag. 414).  
 
3.3. Lo svolgimento di un'attività a tempo parziale durante un periodo di disoccupazione non è sufficiente per concludere all'inidoneità al collocamento. Occorre piuttosto valutare le circostanze nel caso concreto e in modo particolare se l'esercizio dell'attività abbia conseguenze sulla disponibilità dell'assicurato ad assumere un impiego e in modo particolare negli orari abituali di lavoro (DTF 112 V 136 consid. 3b pag. 138; cfr. anche sentenza 8C_79/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). In tale esame sapere se un'attività sia retribuita o no non è quindi di rilievo (cfr. sentenza 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 6.2). Nemmeno è quindi rilevante il sistema di organizzazione di una società o lo svolgimento soltanto di alcune mansioni all'interno della stessa. In tale medesima ottica, nel quadro di un'attività indipendente, nemmeno possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un'impiego meno retribuito (sentenza 8C_819/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi riferimenti).  
 
3.4. Il ricorrente pare dimenticare che il Tribunale federale rivaluta gli accertamenti di fatto in maniera estremamente limitata (consid.1; DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). In concreto, il ricorrente si limita a contestare l'apprezzamento delle prove dei giudici cantonali, opponendo, in parte con ipotesi e deduzioni proprie, semplicemente la propria visione dei fatti, senza tuttavia dimostrare se l'accertamento della Corte cantonale sia stato eseguito in maniera manifestamente inesatto o contrario al diritto federale. Del resto, nemmeno in sede federale, il ricorrente, senza dimenticare peraltro gli importanti investimenti svolti sia sotto il profilo del tempo sia finanziario, non è stato in grado di quantificare in quali momenti era occupato e in quali per contro disponibile per il mercato del lavoro. A maggior ragione se si pensa che non è sufficiente una vaga disponibilità teorica, ma occorre che l'assicurato sia libero durante gli orari abituali di lavoro (cfr. consid. 3.3 sopra). Sotto questo profilo il giudizio impugnato resiste alle censure del ricorrente.  
 
3.5. La critica nei confronti dei consulenti degli uffici regionali di collocamento è inconsistente e di natura prettamente generale. Il fatto che il loro ruolo non corrisponda agli auspici del ricorrente, ciò non comporta ancora una violazione del diritto. Al contrario, per prassi costante dall'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, come qui nemmeno troppo implicitamente pretende il ricorrente, le maggiori indennità possibili (sentenze 9C_557/2010 del 7 marzo 2011 consid. 4.4 e 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2, entrambe con riferimenti). Questo poi per non nascondere che un'informazione scorretta potrebbe aprire unicamente la strada a prestazioni nell'ipotesi in cui l'assicurato si dimostri essere in buona fede (DTF 131 V 472 consid. 5 pag. 480; cfr. anche sentenza 8C_433/2014 del 16 luglio 2015 consid. 3), circostanza che in base ai fatti accertati in maniera non manifestamente inesatta (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), fa comunque difetto. Anche in quest'ottica il giudizio cantonale resiste alle censure ricorsuali.  
 
 
4.   
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 10 gennaio 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi