Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_786/2010 
 
Decreto del 10 febbraio 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Marazzi, in qualità di Giudice unico, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dagli avv. Paolo Bernasconi e Fabio Alippi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________Ltd., 
patrocinata dagli avv. Sascha Schlub e Pietro Moggi, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
trasmissione di beni all'Ufficio dei fallimenti, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 21 ottobre 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Considerando: 
che con riferimento all'esecuzione promossa da C.________ nei confronti di B.________Ltd. l'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano ha deciso, in seguito al riconoscimento in Svizzera del fallimento dell'escussa pronunciato all'estero, di trasmettere all'Ufficio dei fallimenti del medesimo distretto i beni pignorati; 
che con sentenza 21 ottobre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________SA contro il provvedimento dell'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano; 
che con ricorso in materia civile 8 novembre 2010 A.________SA ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale; 
che con scritto 3 febbraio 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile e ha postulato, con l'accordo della controparte, la compensazione delle ripetibili; 
che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della ricorrente, mentre le ripetibili sono compensate come da intesa fra le parti (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC, art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili sono compensate. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Losanna, 10 febbraio 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: La Cancelliera: 
 
Marazzi Antonini