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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 162/01 
 
Sentenza del 10 marzo 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Ufficio cantonale del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
D.________, opponente, rappresentata dall'avv. Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 17 aprile 2001) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione del 19 maggio 2000 l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino (UCL) ha sospeso per la durata di 31 giorni con effetto dall'11 aprile 2000 il diritto all'indennità di disoccupazione di D.________, cittadina turca nata nel 1967, dal 3 aprile 2000 alla ricerca di un'attività al 70% quale ausiliaria di pulizia, per avere, con il suo comportamento, indotto due potenziali datori di lavoro a rinunciare a una sua assunzione, segnatamente per avere dichiarato nei confronti dei coniugi P.________ e dei responsabili della società M.________ SA di essere soggetta a forti mal di testa, emicranie ed altro, e di non essere pertanto una persona "sana". 
B. 
Adito dall'interessata con il patrocinio del Sindacato Edilizia & Industria (SEI), il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, esperiti gli accertamenti del caso, dopo avere rilevato, da un lato, che l'occupazione presso la ditta M.________ SA non era adeguata allo stato di salute dell'assicurata e, dall'altro, che un'assunzione da parte dei coniugi P.________ non sarebbe comunque, indipendentemente dall'atteggiamento manifestato da quest'ultima, entrata in linea di considerazione in quanto gli stessi avevano indicato volere impiegare una persona di cittadinanza svizzera, ha accolto, per pronuncia 17 aprile 2001, il gravame di D.________ e annullato la decisione amministrativa querelata. 
C. 
L'UCL interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Opponendosi alla valutazione di inadeguatezza espressa dai primi giudici relativamente all'occupazione presso la predetta società e contestando la conclusione secondo cui i coniugi P.________ non avrebbero in ogni caso assunto l'interessata in quanto cittadina straniera, l'amministrazione chiede, in annullamento della pronuncia cantonale, la conferma del provvedimento sospensivo del 19 maggio 2000. Dal profilo formale, l'UCL eccepisce inoltre la mancata notifica di diversi documenti, in particolare della comunicazione 16 gennaio 2001 con la quale l'assicurata, dopo che in data 31 maggio 2000 aveva dichiarato di terminare, con effetto da quest'ultima data, la disoccupazione per motivi personali, precisava che dal 1° luglio 2000 esercitava un'attività indipendente in qualità di gerente di un'edicola. 
D.________, ora patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti, propone la reiezione del gravame, mentre il Segretariato di Stato dell'economia così come pure la Corte cantonale hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Nella misura in cui, come in concreto, la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG). 
2. 
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i giudici di prime cure hanno già diffusamente esposto le norme disciplinanti la materia, rammentando in particolare come l'assicurato sia, fra l'altro, sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio del lavoro, segnatamente se non accetta un'occupazione adeguata assegnatagli, oppure non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli è stato detto di partecipare (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI), la durata della sospensione essendo determinata in base alla gravità della colpa e ammontando, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo (art. 30 cpv. 3 LADI; cfr. pure art. 45 cpv. 2 e 3 OADI). 
2.2 Va inoltre rilevato che, secondo l'art. 17 cpv. 1 LADI, l'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione. In altre parole, anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri rami dell'assicurazione sociale, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Il dovere di limitare il danno è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma p. es. anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). 
2.3 Giova infine soggiungere che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 L'Ufficio ricorrente solleva, tra l'altro, censure d'ordine formale e lamenta implicitamente una violazione del diritto di essere sentito per il fatto che l'istanza precedente, avendo omesso di notificargli diversi documenti importanti ai fini del giudizio, gli avrebbe impedito di prenderne conoscenza e di esprimersi al riguardo. 
3.1.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., per quanto concerne il previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
 
Corollario essenziale del diritto di consultare gli atti è l'obbligo per l'autorità di dare avviso alle parti di tutti i nuovi documenti che vengono annessi nel fascicolo di causa e sui quali intende prevalersi nella sua decisione (DTF 124 II 137 consid. 2b; cfr. anche DTF 115 V 302 consid. 2e, 114 Ia 100 consid. 2c con riferimenti), ritenuto comunque che essa non è tenuta a fornire ragguagli su ogni atto, ma è sufficiente che metta a loro disposizione l'incartamento completo (DTF 112 Ia 202 consid. 2a). 
3.1.2 Ora, per le considerazioni che seguono, un rinvio della causa alla Corte cantonale per complemento istruttorio imponendosi già solo per la necessità di disporre ulteriori approfondimenti, può restare aperta la questione di sapere se nel caso di specie l'operato della Corte cantonale, che ha in particolare omesso di sottoporre all'UCL la comunicazione - senz'altro non irrilevante ai fini della valutazione se i mal di testa lamentati dall'assicurata fossero tali da impedire lo svolgimento di un'attività piuttosto di un'altra - 16 gennaio 2001, con la quale il patrocinatore dell'interessata segnalava l'inizio, dal 1° luglio 2000, della nuova attività di D.________ quale gerente di un'edicola, sia effettivamente suscettibile di costituire una violazione del diritto di essere sentito nel senso suesposto e già solo per questo motivo debba comportare l'annullamento della pronuncia cantonale oppure, non essendo di particolare gravità, possa giustificare, in via eccezionale, una riparazione del vizio in questa sede (DTF 124 V 183 consid. 4a). 
3.2 Non può per contro essere condivisa la conclusione con cui l'autorità giudiziaria cantonale, in maniera troppo affrettata, facendo proprie le allegazioni dell'assicurata che aveva riferito di un lavoro "molto sporco, pesante e nella corrente d'aria", ha ritenuto essere l'occupazione presso l'impresa M.________ SA inadeguata e non conforme allo stato di salute di D.________. 
 
Infatti, indipendentemente dal fatto che l'affermazione dell'interessata sia o meno stata in precedenza contestata dall'amministrazione, considerata la rilevanza della tesi liberatoria addotta dall'assicurata e tenuto conto dell'insieme delle dichiarazioni non sempre cristalline rilasciate dalla stessa, che, giova rammentarlo, non solo era alla ricerca di un'attività quale ausiliaria di pulizia, ma aveva pure, in occasione della trasmissione del proprio curriculum vitae all'Ufficio regionale di collocamento, avvenuto appena sette giorni prima del colloquio con la ditta menzionata, espressamente indicato godere di buona salute oltre ad avere preannunciato l'eventualità di un lavoro di pulizia o di magazzino presso la C.________ nei mesi di luglio e agosto, i primi giudici non potevano accontentarsi di riprendere, senza verifica alcuna, tale allegazione. 
 
Ora, avendo agito diversamente, essi sono incorsi in una violazione del principio inquisitorio, che, si ricorda, informa la procedura in materia di assicurazioni sociali, e obbliga il giudice, fatto salvo l'obbligo di collaborazione delle parti, ad accertare d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). 
4. 
Visto quanto precede, la pronuncia cantonale deve essere annullata e la causa ritornata alla precedente istanza affinché, verificata l'adeguatezza dell'attività proposta presso la ditta M.________ SA e, se del caso, esaminata anche l'idoneità al collocamento dell'assicurata, si pronunci nuovamente sulla legittimità della decisione amministrativa querelata. In quest'ottica risulterà senz'altro opportuno, dopo avere proceduto all'esame delle condizioni di lavoro presso la predetta società, raccogliere un parere medico che si esprima, in termini chiari e meno sibillini rispetto a quanto attestato dai sanitari interpellati in sede cantonale, sulla conformità dell'occupazione che era stata offerta a D.________ con il suo effettivo stato di salute. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio impugnato del 17 aprile 2001, gli atti sono rinviati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda conformemente ai considerandi e renda una nuova pronunzia. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, ed al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 10 marzo 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: