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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.57/2002/col 
 
Sentenza del 10 giugno 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Catenazzi, Fonjallaz, 
cancelliere Gadoni. 
 
Q.________ SA, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. John Rossi, studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini Molino, via G.B. Pioda 14, casella postale 3339, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 
31 gennaio 2002 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino). 
 
Fatti: 
A. 
Il 29 marzo 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha presentato all'Autorità svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in un procedimento penale aperto in Italia contro B.________ e altre persone per i reati, commessi sino al mese di settembre 1999, di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, al falso in bilancio, all'esportazione illegale di farmaci, alla truffa, alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci e al commercio di medicinali pericolosi per la salute pubblica. 
Secondo l'Autorità estera le persone indagate, grossisti nel campo dei medicinali, avrebbero usato documenti pubblici delle autorità sanitarie contraffatti al fine di commercializzare farmaci a livello internazionale; essi avrebbero in particolare messo in commercio all'estero prodotti farmaceutici per l'uso ospedaliero, sottraendoli a questa destinazione, ma beneficiando del maggiore sconto offerto ai grossisti autorizzati ad acquistare e commercializzare farmaci in confezioni ospedaliere. Le operazioni incriminate sarebbero avvenute per il tramite di società italiane ed estere controllate dagli indagati, i quali avrebbero falsificato bilanci, documenti contabili e fatturazioni per ottenere, tra l'altro, ingenti forniture di farmaci in confezione ospedaliera da distribuire all'estero e costituire pure pretese di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare le società X.________, Y.________ e Z.________ avrebbero corrisposto alla Q.________ SA di Lugano considerevoli compensi per mediazioni sia sugli acquisti sia sulle vendite. 
La domanda di assistenza giudiziaria tendeva, per le operazioni concernenti la Svizzera, alla perquisizione della Q.________ SA e all'acquisizione di documenti sui rapporti tra questa società e le ditte X.________, Y.________ e Z.________, controllate dagli indagati. 
B. 
L'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), ha delegato l'esecuzione della rogatoria al Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP). Questi, il 29 settembre 2000, ha accertato l'ammissibilità della domanda e ordinato la perquisizione - poi eseguita il 9 gennaio 2001 dalla Polizia ticinese - degli uffici della Q.________ SA e di ogni locale in cui si trovassero suoi documenti; ha inoltre disposto il sequestro della documentazione concernente i rapporti tra la società e la X.________, la Y.________ e la Z.________; nello stesso atto e con ulteriore decisione del 10 gennaio 2001, il PP ha altresì ordinato alla banca P._________ di Lugano di produrre la documentazione bancaria concernente la relazione intestata alla Q.________ SA. 
Con una decisione di chiusura parziale del 10 gennaio 2001 il Ministero pubblico ha ordinato la trasmissione all'Italia del rapporto di Polizia relativo alla perquisizione e della documentazione sequestrata in quell'occasione presso gli uffici della Q.________ SA e presso l'abitazione dell'amministratore della società. Un ricorso presentato da quest'ultimo contro tale decisione è stato respinto dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con giudizio del 15 marzo 2001; adito dall'amministratore, il Tribunale federale ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso con sentenza del 21 dicembre 2001 (causa 1A.67/2001). 
C. 
Con un'ulteriore decisione di chiusura parziale del 29 gennaio 2001, qui litigiosa, il Ministero pubblico ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione ricevuta dalla banca, dalla quale risulta tra l'altro che due indagati erano stati gli aventi diritto economico della relazione bancaria chiusa il 4 novembre 1998. Il 1° marzo 2001 la Q.________ SA ha impugnato questa decisione di chiusura parziale dinanzi alla CRP che ha respinto il ricorso con sentenza del 31 gennaio 2002. La Corte cantonale ha sostanzialmente rilevato che le censure sollevate nel gravame erano già state esaminate e respinte dal Tribunale federale nell'ambito del giudizio 21 dicembre 2001. 
D. 
La Q.________ SA impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla; chiede inoltre di annullare la decisione di chiusura parziale del 29 gennaio 2001 e di respingere la domanda di assistenza giudiziaria. In via subordinata postula la reiezione della domanda riguardo ai fatti connessi al pagamento di commissioni. La ricorrente fa essenzialmente valere asserite carenze dell'esposto dei fatti, l'assenza di reati relativamente alle azioni concernenti la Svizzera, la mancata realizzazione delle condizioni di una truffa in materia fiscale nonché la violazione dei principi della doppia punibilità e della proporzionalità. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. L'UFG e il Ministero pubblico postulano la reiezione del ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a). 
1.2 In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba essere prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP e 114 OG; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). 
Il libero esame che compete al Tribunale federale in quest'ambito non dispensa tuttavia la ricorrente dall'obbligo di confrontarsi con la decisione impugnata spiegando, con una motivazione chiara, compiuta e precisa, per quali ragioni essa violerebbe il diritto federale (DTF 125 II 230 consid. 1c, 123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 304, pag. 232). In quanto la ricorrente si limita, come fa nella maggior parte del gravame, a riprendere le censure sollevate dinanzi all'istanza inferiore, opponendo alle argomentazioni contenute nel giudizio impugnato la sua versione senza spiegare su quali punti esse violerebbero il diritto, il ricorso è inammissibile. Ciò soprattutto se si considera che la CRP ha in sostanza rilevato come le critiche sollevate dinanzi a essa erano già state chiaramente respinte dal Tribunale federale nell'ambito della precedente procedura (cfr. DTF 118 Ib 134 consid. 2). 
1.3 Il gravame è stato presentato dalla titolare del conto oggetto della contestata misura di assistenza. La legittimazione a ricorrere è quindi data (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa, 125 II 356 consid. 3b/aa). 
2. 
La ricorrente sostiene che la domanda non rispetterebbe le condizioni poste dagli art. 14 CEAG, 28 AIMP e 10 cpv. 2 OAIMP e che i reati oggetto delle indagini estere non riguarderebbero la Svizzera, interessata solo dal pagamento di fatture per commissioni, fondate su regolari contratti di agenzia. Secondo la ricorrente non sarebbe inoltre realizzato il principio della doppia punibilità, in particolare per quanto riguarda i requisiti di una truffa in materia fiscale in merito alla quale mancherebbe anche un parere dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
Premesso che, come visto, il gravame non adempie di massima le suesposte esigenze di motivazione (cfr. consid. 1.2), la ricorrente ripropone a torto nell'ambito presente gravame le censure sollevate nella procedura ricorsuale avviata dal suo amministratore contro la decisione di chiusura parziale del 10 gennaio 2001 e già esaminate dal Tribunale federale in quella sede. In effetti, con la sentenza del 21 dicembre 2001 nella causa 1A.67/2001 cui, per brevità, si rinvia, questa Corte ha ritenuto di principio ammissibile la domanda estera; in particolare, ha considerato come non fossero determinanti unicamente gli episodi avvenuti in Svizzera, bensì il complesso dei fatti risultanti dalla domanda, che non erano stati esposti in modo lacunoso o contraddittorio; la fattispecie poteva inoltre realizzare gli estremi di una truffa in materia fiscale, segnatamente di altri reati quali la truffa di diritto comune e la contraffazione di merci, per cui il principio della doppia punibilità appariva rispettato (cfr. in particolare il consid. 4 della citata sentenza). Ne segue che, nelle esposte circostanze, le questioni relative all'ammissibilità della domanda, già vagliate con la sentenza del 21 dicembre 2001, che la ricorrente invero conosceva, essendo peraltro stata ripresa testualmente dalla CRP, non devono essere ulteriormente esaminate in questa sede (cfr. DTF 122 II 367 consid. 1c, 117 Ib 330 consid. 4; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 3, pubblicata in Rep. 1999, pag. 123 segg.; Zimmermann, op. cit., n. 301 seg., pag. 231). 
La ricorrente accenna al fatto che, frattanto, il 22 febbraio 2002, l'Autorità estera avrebbe archiviato il procedimento penale riguardo ai reati di falso in bilancio e di illecita emissione o utilizzo di false fatture. Non risulta tuttavia che, quantomeno relativamente agli altri reati, l'azione penale sia estinta (cfr. art. 5 AIMP) o che il procedimento estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (cfr. DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166). Del resto, trattandosi di materiale probatorio, una procedura di assistenza aperta in Svizzera diventa priva d'oggetto di massima solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, ciò che non si realizza in concreto. Non v'è infatti ragione di ritenere che l'Autorità richiedente mantenga una domanda quando il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo. 
3. 
La ricorrente sostiene infine che, ordinando la trasmissione di tutta la documentazione ricevuta dalla banca, il PP avrebbe ecceduto la domanda di assistenza. 
Questa censura attiene specificatamente alla decisione di chiusura parziale del 29 gennaio 2001 e deve quindi essere esaminata nell'ambito della presente procedura. Certo, come rileva la ricorrente, l'Autorità estera non ha esplicitamente chiesto la trasmissione del formulario per la determinazione dell'avente diritto economico e i dettagli di determinate operazioni effettuate sul conto. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, anche al fine di evitare la presentazione di domande complementari, la rogatoria può essere interpretata in modo ampio (DTF 121 II 241 consid. 3a), e condurre alla trasmissione anche documenti non esplicitamente menzionati nella domanda (DTF 125 II 356 consid. 9 inedito). 
Ora, l'Autorità estera ha chiesto la trasmissione di tutta la documentazione, comprensiva di fatture e modalità di pagamento, sui rapporti tra la società ricorrente e quelle, controllate dagli indagati, oggetto dell'inchiesta estera. Ciò segnatamente allo scopo di accertare eventuali rapporti commerciali e finanziari, conti bancari e persone autorizzate a operarvi. In tali circostanze, anche il formulario riguardante gli aventi diritto economico, che corrispondono invero a due persone indagate, l'estratto conto relativo a un periodo interessato dall'inchiesta, e gli avvisi di accredito da parte delle società indagate in Italia, sono in rapporto stretto e diretto con la domanda e possono far ritenere che il conto sia stato utilizzato per operazioni sospette. Anche se incombe esclusivamente all'Autorità estera stabilire con certezza se tali documenti siano utili o meno, essi non appaiono sprovvisti di qualsiasi interesse per il magistrato inquirente, potendo essere idonei a far progredire il procedimento penale estero. La documentazione da trasmettere non esorbita quindi dai limiti della domanda di assistenza, che poteva essere interpretata in modo ampio dalla Corte cantonale. Competerà poi al Giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o meno le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). 
4. 
Ne consegue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia. 
Losanna, 10 giugno 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: